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Direttiva Ministeriale n.202

Roma, 16 agosto 2000

IL MINISTRO



VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 28.12.1999 con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2000 ed in particolare la tabella 6 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l'art.12, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base della contrattazione integrativa a livello nazionale;

VISTA la legge 18 dicembre 1997 n.440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;

VISTA la legge 20 gennaio 1999 n.9 recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

VISTA la legge 10.2.2000 n.30, recante disposizioni in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

VISTA la legge 10.3.2000 n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

CONSIDERATA la priorità che riveste l'attività di formazione come diritto di tutto il personale e come elemento strutturale della professionalità;

RITENUTO che nell'attuale fase di transizione l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile sostegno all'innovazione in corso;

RITENUTO che le disposizioni della direttiva devono fornire linee di indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici ;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto;

VALUTATA l'opportunità di acquisire il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che si è espresso nell'adunanza del 18.7.2000;

CONSIDERATO che, nel merito della Direttiva, il C.N.P.I. condivide le linee generali e l'impostazione dell'impianto;

CONSIDERATO che il C.N.P.I. ha espresso indicazioni di auspicio di cui si terrà conto per gli orientamenti futuri;

CONSIDERATO che le proposte di modifica e/o integrazione indicate nel parere sono state opportunamente recepite anche perché coerenti con le intese già raggiunte in sede di discussione con le OO.SS.;

CONSIDERATO di non poter accogliere la proposta di rideterminazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra amministrazione centrale, scuole e provveditorati agli studi, in quanto gli stessi sono stati concordati con gli uffici centrali alla luce delle singole esigenze di formazione rappresentate e finanziariamente quantificate;

Emana la seguente direttiva:

Art.1 Il nuovo sistema di formazione continua del personale della scuola

1. I criteri fondamentali su cui si modellano le iniziative di formazione del personale della scuola sono:
· interventi nelle tre aree (docente, dirigente e ATA) secondo criteri di progressivo equilibrio e di coerenza, su base annuale e con prospettive pluriennali;
· standard organizzativi e di costo definiti operativamente (allegato A);
· ripartizione del complesso delle risorse finalizzate a realizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola tra le istituzioni scolastiche (50%), le strutture territoriali (10-15%), e l'amministrazione centrale (35%), tenuto conto della transitorietà della fase attuale che prelude alla piena acquisizione dell'autonomia scolastica (1° settembre 2000) e degli impegni formativi connessi con la medesima (definizione del percorso di formazione dirigenziale per i capi d'istituto);
· articolazione dell'offerta di formazione (soggetti istituzionalmente qualificati, associazioni professionali o disciplinari come soggetti qualificati, enti e agenzie accreditate e corsi riconosciuti);
· sistema di informazione sull'offerta di formazione.
· generalizzazione dell'attività di monitoraggio per tutte le azioni di formazione del personale della scuola.

2. Nel 2000 la componente europea si pone con caratteri di trasversalità rispetto a tutti gli interventi: la progettazione degli interventi a livello nazionale terrà conto anche delle opportunità offerte dal sistema dell'Unione Europea, sia in termini di orientamenti, sia in termini di accesso a risorse.

Art. 2 Campo di applicazione

1. La Direttiva riguarda l'intero campo dello sviluppo professionale del personale della scuola: include la formazione iniziale (sia relativamente alla formazione universitaria per il personale in servizio sia relativamente alla formazione del personale individuato per realizzare ipotesi di tirocinio nell'ambito della collaborazione scuola-università), la formazione in ingresso e la formazione in servizio.

2. L'intera area comprende le iniziative propriamente di formazione (azioni rivolte a creare o sviluppare competenze), gli eventi che hanno un carattere di informazione e di socializzazione professionale (convegni, seminari…), gli interventi di comunicazione professionale (comunicazione telematica, riviste di carattere professionale…), le azioni rivolte a migliorare la qualità del sistema di formazione (formazione dei progettisti, dei responsabili di progetto…), di monitoraggio e di valutazione.

3. La Direttiva riguarda l'utilizzo delle risorse per la formazione contenute nei capitoli di bilancio (e.f. 2000 - allegato B) e l'uso delle risorse comunque disponibili, anche a seguito di specifici interventi.

Art. 3 Obiettivi ed azioni di interesse generale

1. Per l'anno 2000 l'azione di formazione dovrà essere centrata su alcune specifiche priorità di intervento su un programma di sviluppo professionale del personale su competenze e contenuti, metodi e organizzazione e valutazione con il ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete e terrà conto di interventi necessari per accompagnare la trasformazione del sistema nel suo insieme.

2. Le priorità dell'azione di formazione saranno:
· sostegno formativo per la realizzazione dell'autonomia scolastica con particolare riguardo a: azioni di supporto alle scuole nello studio e ricerca della definizione di curricoli anche alla luce di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 275/99 e della direttiva sull'orientamento n. 487/97; azioni di supporto nel particolare contesto degli Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media, anche tenendo conto della legge sul riordino dei cicli;
· sostegno formativo per l'attuazione del sistema formativo integrato di istruzione-formazione e lavoro con particolare riferimento all'educazione degli adulti, all'obbligo formativo ed alla formazione tecnica superiore;
· formazione finalizzata in attuazione delle disposizioni relative all'elevamento dell'obbligo scolastico e formativo, con particolare riferimento all'attività di orientamento e riorientamento degli allievi.
· formazione finalizzata in attuazione degli specifici istituti contrattuali previsti per il personale della scuola;
· interventi nelle aree disciplinari e operative nella prospettiva di un sistema professionale compiuto;
· riconversione e riqualificazione professionale previa programmazione del fabbisogno delle risorse professionali, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie per percorsi facilitati di formazione universitaria;
· sostegno formativo alla realizzazione del progetto Alice nella scuola materna anche nella prospettiva del sistema formativo integrato;
· sostegno formativo all'attuazione delle nuove disposizioni sugli esami di stato;
· interventi relativi alla formazione iniziale dei docenti immessi in ruolo ed al sostegno formativo per i docenti di religione.
· particolare sostegno alla diffusione della formazione a distanza e a modelli di apprendimento in rete per gli insegnanti. In particolare verrà attivato un campus virtuale in grado di ospitare servizi di formazione per gli insegnanti e sarà possibile, all'interno delle singole linee di azione, il ricorso ai canali tematici televisivi sulla base dell'esperienza già compiuta.

Art. 4 Obiettivi ed azioni riferiti a curricoli

1. Per quanto si riferisce ai curricoli disciplinari e alle competenze degli insegnanti l'azione sarà di:
· completamento di progetti (rinnovamento metodologico dell'insegnamento della storia);
· prosecuzione dei progetti in corso (educazione scientifica, orientamento, educazione alla salute, insegnamento delle lingue straniere); ampliamento di linee di lavoro già in corso (laboratori di scrittura per i docenti della scuola secondaria di tutti gli istituti, laboratori di lettura nella scuola di base, educazione musicale); arricchimento dei medesimi (formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media);
· formazione generalizzata sulle tematiche dell'handicap;
· avvio di nuove aree di intervento specifico (linguaggi non verbali con particolare attenzione alla promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo), fatte salve specifiche iniziative previste da disposizioni particolari;
· potenziamento, nel campo della promozione, della cultura civica (educazione interculturale, cultura della legalità, pari opportunità);
· formazione dei docenti in rapporto alle attività degli studenti così come organizzate sulla base della direttiva n. 133.

Art. 5 Formazione finalizzata

1. Gli interventi relativi agli istituti contrattuali comprendono, per gli insegnanti: · formazione per gli insegnanti che svolgono funzioni obiettivo: realizzazione delle iniziative di formazione già progettate e avvio a partire da settembre di altri corsi;
· realizzazione degli interventi di formazione per il sostegno ai progetti delle scuole collocate in aree a rischio;
· formazione a supporto delle scuole a forte processo immigratorio: disseminazione del materiale di pronto intervento, estensione di corsi universitari per la didattica dell'italiano come L2, avvio di un progetto di formazione di mediatori linguistici e di preparazione per la tutela della lingua di origine;
· formazione degli insegnanti per l'Educazione degli adulti;
· prosecuzione e completamento delle attività di formazione relative alla sicurezza nelle scuole; · formazione del personale delle scuole italiane all'estero.

2. Per il personale ATA si provvederà ad un'attività di formazione in relazione a tutte le attività, mansioni e compiti che il personale in questione sarà chiamato a svolgere a seguito dell'autonomia scolastica, del decentramento e del riordino dell'amministrazione. In particolare, per il detto personale gli interventi di formazione riguarderanno: · l'attuazione del progetto di formazione dei responsabili amministrativi per l'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
· formazione del primo scaglione del personale amministrativo tecnico ed ausiliario individuato per lo svolgimento di funzioni aggiuntive;
· avvio delle attività di formazione connesse con il passaggio a funzioni superiori.


Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno, con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per il completamento del percorso di formazione per l'attribuzione della dirigenza scolastica e per le iniziative di formazione in servizio dei capi di istituto il cui coordinamento è affidato alla Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado.

Art. 6 Misure di accompagnamento

1. Si procederà al rinnovamento della formazione in ingresso tenendo conto della conclusione dei concorsi in fase di espletamento nella prospettiva di un intervento finalizzato al completamento della preparazione, alla migliore partecipazione alla vita della scuola e all'apprendimento della gestione della propria carriera professionale.

2. Si svilupperanno le collaborazioni con le istituzioni universitarie al fine di favorire la partecipazione a percorsi universitari di formazione, di facilitare comunque l'eventuale conseguimento e/o completamento della laurea per maestri non laureati in servizio, anche se sprovvisti dell'attuale titolo di accesso, nonché per insegnanti della scuola secondaria anche al fine di attivare percorsi di formazione finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione professionale - con priorità nei riguardi del personale docente I.T.P. nella logica di garantire anche ad essi un livello di formazione universitario -, anche con la sperimentazione di partnership.

3. In collaborazione con le strutture territoriali dell'amministrazione scolastica e con la cooperazione delle stesse scuole, singole o in rete, si opererà per diffondere l'attivazione e lo sviluppo di unità territoriali per insegnanti assicurando sinergie e coordinamento con le realtà già esistenti nella prospettiva della loro riorganizzazione in centri territoriali e con le linee di lavoro delle diverse strutture centrali. Tali centri territoriali saranno opportunamente raccordati con i centri di supporto all'autonomia, assumendo la definizione di strutture che opereranno esclusivamente su istanza o richiesta di scuole singole o di rete di scuole.

4. D'intesa con le Regioni e di concerto con le strutture regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica e con la cooperazione delle scuole saranno realizzati progetti pilota per la formazione congiunta del personale che opera per l'attuazione del sistema formativo integrato.

5. Continueranno gli interventi volti al miglioramento del sistema con la realizzazione su scala limitata di innovazioni metodologiche e organizzative (borse di ricerca per insegnanti, modelli sperimentali di apprendimento in rete, sostegno alle scuole che sono sede di tirocinio, certificazione delle competenze in uscita).

6. Al fine di professionalizzare il settore si realizzeranno corsi di specializzazione per il personale del comparto scuola che opera a tempo pieno per l'aggiornamento e per la formazione degli insegnanti (unità di servizi professionali a livello territoriale di cui alla Direttiva n.210 del 1999).

7. Particolare rilievo avrà il sostegno alla diffusione della formazione a distanza, anche in collaborazione con istituzioni e strutture altamente qualificate, e a modelli di apprendimento in rete per gli insegnanti. In particolare verrà attivato un campus virtuale in grado di ospitare servizi di formazione per gli insegnanti e sarà possibile, all'interno delle singole linee di azione, il ricorso ai canali tematici televisivi sulla base dell'esperienza già compiuta.

8. Per lo sviluppo della cooperazione europea verranno attivate iniziative specifiche rivolte a diffondere tra le scuole le competenze per partecipare ai programmi europei.

9. Per realizzare la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale trasformazione delle scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento dell'offerta formativa, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie.

Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego delle risorse finanziarie definite nel bilancio 2000; i criteri generali di gestione delle risorse dedicate alla formazione si applicano anche alle risorse finanziarie previste da altri provvedimenti legislativi.

2. La Direzione Generale del Personale, con propri provvedimenti, ripartisce a favore degli Uffici scolastici provinciali le risorse finanziarie disponibili sul cap.1698 del Bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tabella 06, affinché siano assegnate alle istituzioni scolastiche delle rispettive province secondo criteri legati al parametro obiettivo della consistenza del personale docente e non docente in servizio. La medesima Direzione provvederà a finanziare anche le iniziative relative alla formazione iniziale dei docenti immessi in ruolo ed alla formazione dei docenti di religione con risorse tratte dalle disponibilità dei singoli uffici centrali interessati (All.B). Una quota delle risorse assegnate agli Uffici scolastici provinciali, (10/15%) potrà essere utilizzata per iniziative di formazione da svolgere a favore del personale della scuola non raggiunto da alcuna iniziativa di formazione e, in mancanza, del personale A.T.A., sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata.

3. Tutte le Direzioni Generali, ferma restando la identificazione della disponibilità finanziaria per il soddisfacimento degli impegni già individuati nella Direttiva n.210 del 3.9.1999, e degli impegni derivanti dalla istituzione delle strutture di servizio, terranno conto del criterio di ripartizione delle risorse di bilancio così come stabilito dall'art.10 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

4. In attesa della emanazione del Regolamento relativo alla riforma dell'Amministrazione prevista dal D. L.vo 30 luglio 1999, n.300 e sulla base delle indicazioni del Decreto Ministeriale che sperimenta nuovi modelli organizzativi, tutte le Direzioni Generali provvederanno con le disponibilità dei rispettivi Capitoli alla copertura delle spese per la realizzazione delle attività e dei progetti di formazione affidati, con provvedimento formale, alle apposite strutture di servizio.

5. In attesa della riforma dell'Amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS., provvederanno alla organizzazione dei corsi di riconversione professionale (Art. 473 del D.L.vo n.297/94) e di riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59) per i corsi di cui al D.M. n.354 del 10.8.1998 integrato con D.M.448 del 10.11.1998: Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica, Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi.

A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

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