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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direttiva n. 210
Roma, 3 settembre 1999
IL MINISTRO
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.454, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001";
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 30 dicembre 1998, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 1999 ed in particolare la tabella 7 allegata a tale decreto, riguardante il Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n.16 del 22 gennaio 1999 con il quale si è provveduto ad assegnare ai titolari dei centri di responsabilità le risorse finanziarie per l'anno 1999;
VISTO il decreto ministeriale n.121 del 9 marzo 1998 con cui è stata istituita la funzione di coordinamento della formazione degli insegnanti come progetto - obiettivo;
VISTA la direttiva sull'azione amministrativa e la gestione n.105 del 16 aprile 1999, registrata dalla Corte dei Conti in data 7 luglio 1999;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l'art.12 che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario, sulla base della contrattazione integrativa a livello nazionale;
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la " Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;
VISTO il contratto integrativo nazionale, sottoscritto in data 31 agosto 1999 e in particolare l'art.24 contenente il contratto integrativo annuale (1999) per la formazione del personale;
CONSIDERATA la priorità che riveste l'attività di formazione come diritto di tutto il personale e come elemento strutturale della professionalità;
RITENUTO che, nell'attuale fase di transizione, l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola rappresentano un essenziale e insostituibile sostegno all'innovazione in corso;
RITENUTO che le disposizioni della Direttiva devono fornire linee d'indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio sono trasversali ai diversi ordini di scuola e quindi ai diversi uffici;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola il giorno 5 agosto 1999;
EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
Art. 1. Campo d'applicazione e priorità
1. La presente Direttiva definisce le linee d'indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d'istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, relative all'utilizzo delle risorse dell'anno finanziario 1999.
2. Già nel 1999 si avvia la riorganizzazione complessiva dell'aggiornamento e della formazione del personale della scuola, che verrà portata a termine nel prossimo anno 2000. In questa prospettiva, gli interventi di formazione riguardano le seguenti aree prioritarie:
- progettazione e avvio delle azioni di formazione finalizzate a specifici istituti contrattuali di cui al successivo art.5;
- riconversione e riqualificazione professionale del personale della scuola, anche nel quadro della mobilità;
- avvio del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
- arricchimento professionale, in relazione a modifiche di ordinamento (autonomia delle scuole, esame di stato e obbligo scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell'insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi e all'organizzazione dell'insegnare, al curricolo degli istituti comprensivi, all'integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti;
- formazione dei capi d'istituto in funzione delle specifiche competenze e responsabilità nel contesto del decentramento amministrativo e dell'autonomia delle scuole, in attuazione dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici, secondo le linee di indirizzo di cui all'art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, in funzione delle competenze tecniche e organizzative, necessarie a supportare il decentramento amministrativo e i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 Il diritto alla formazione
1. Le condizioni e le modalità per assicurare il diritto alla formazione per tutto il personale della scuola sono definite nel Contratto collettivo nazionale integrativo di durata quadriennale, sottoscritto il 31 agosto 1999. Tutti gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica sono impegnati ad assicurare le condizioni ottimali di partecipazione alle iniziative formative riconosciute dall'amministrazione e le pari opportunità di fruizione.
Art. 3 Le scuole quali laboratori di sviluppo professionale
1. Le scuole e gli istituti educativi dovranno diventare, per il personale, laboratori di sviluppo professionale, adottando opportune soluzioni organizzative e funzionali secondo criteri d'efficacia e sulla base delle esperienze già maturate (referenti e commissione per l'aggiornamento, personale impegnato in progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo, laboratori territoriali e altro).
2. Nelle strategie che le scuole adottano con riferimento prioritario al Piano dell'offerta formativa, possono rientrare, a titolo d'esempio e con gli accorgimenti indispensabili nella fase di transizione verso l'autonomia:
a) l'organizzazione di corsi di formazione, normalmente in rete con altre scuole e l'attivazione di laboratori territoriali finalizzati;
b) l'adesione, attraverso accordi e convenzioni, a consorzi pubblici e privati finalizzati al sostegno professionale del personale della scuola;
c) la partecipazione di docenti a corsi offerti dall'università (corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento), dagli IRRSAE o da altri soggetti qualificati, con spese a carico delle scuole stesse;
d) il potenziamento di processi di autoformazione, individuale o di gruppo, anche con prodotti multimediali di autoapprendimento e con l'avvio di progetti di ricerca-azione;
e) l'adesione a progetti di formazione, locali, regionali, nazionali o europei, riconosciuti dall'amministrazione scolastica;
f) la collaborazione di insegnanti a ricerche metodologiche e didattiche promosse dall'università e rivolte ad accrescere l'efficacia dell'azione formativa;
g) l'inserimento di interventi formativi nell'ambito di progetti di miglioramento;
h) la valorizzazione in senso formativo del lavoro degli insegnanti, soprattutto dei momenti collegiali e il sostegno alle domande individuali degli insegnanti secondo progetti personalizzati di sviluppo professionale;
i) l'acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da team esterni alla scuola, anche con apposite convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie accreditate.
3. Per la realizzazione delle proprie strategie le scuole utilizzano in modo coerente ed integrato le risorse disponibili anche se provengono da fonti diverse e sono soggette a procedure differenziate. A tal fine definiscono un piano d'intervento, annuale o pluriennale, tenendo conto dell'art.13 del Contratto collettivo nazionale integrativo. In particolare, dovrà essere assicurato il raccordo con analoghe iniziative di formazione attivate ai sensi della Legge 440/97.
Art. 4 Unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola
1. L'amministrazione periferica, in raccordo con l'azione dei nuclei di supporto all'autonomia, predispone l'avvio, a livello provinciale o sub-provinciale, di unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola integrando formule consolidate (Ufficio Studi del Provveditorato agli studi, ispettori tecnici, referenti per l'aggiornamento, commissioni tecniche e gruppi di lavoro) con soluzioni introdotte di recente (nucleo di supporto all'autonomia, personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448 , art. 26). Ciò in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, e, in particolare, dell'art.75, comma 5.
2. L'azione dell'amministrazione periferica riguarda i servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, le azioni perequative e gli interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. Compiti prioritari delle unità territoriali di servizi professionali sono:
- informazione sulle opportunità di sviluppo professionale (corsi, centri di risorse/documentazione, convegni...) esistenti a livello territoriale con l'utilizzo delle pagine web dei siti dell'amministrazione o di altri comunque disponibili;
- consulenza e assistenza per la predisposizione e l'organizzazione di progetti formativi delle scuole, di reti o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;
- assistenza e tutoraggio per progetti di formazione a distanza o in rete in cui sia coinvolto il personale della scuola;
- coordinamento e sostegno nel caso di attivazione di centri per insegnanti, in cooperazione con realtà locali, nella prospettiva di una rete di supporto professionale;
- diffusione e rispetto degli standard per la qualità della formazione definiti all'art.11 del Contratto collettivo nazionale integrativo;
- relazione con le istituzioni universitarie, con l'IRRSAE, con le associazioni professionali e/o disciplinari presenti sul territorio e con i soggetti accreditati.
Art. 5 Interventi finalizzati a specifici istituti contrattuali
1. Come previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo, gli interventi finalizzati a specifici istituti contrattuali riguardano:
- la formazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo (art.28, comma 1 del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999)
- la componente formativa nei progetti per il personale delle scuole collocate nelle aree a rischio;
- gli interventi formativi relativi agli insegnanti delle scuole nelle aree a forte processo immigratorio.
2. Rispetto agli impegni sottoscritti, già nel corso del 1999 si avvieranno gli interventi tenendo conto della necessaria scansione pluriennale delle azioni previste e dell'opportuna gradualità, anche al fine di assicurare la massima qualità ed efficacia. Gli interventi riguarderanno le fasi iniziali di tali linee di lavoro e saranno concentrati in quattro direzioni:
a) progettazione, secondo le indicazioni del Contratto collettivo nazionale integrativo, di un piano di azione complessivo relativo alle funzioni-obiettivo, in collaborazione con l'Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e con il supporto di un gruppo misto, composto dal Coordinamento per l'autonomia e dal Coordinamento per la formazione degli insegnanti, e successiva realizzazione delle iniziative nel corso dell'anno scolastico 1999-2000;
b) sostegno ed assistenza alle scuole collocate nelle aree a rischio per l'impostazione e l'attuazione di interventi formativi nell'ambito dei progetti da realizzare; il servizio verrà assicurato a livello provinciale da parte delle unità integrate di servizi professionali di cui all'art.4 della presente Direttiva;
c) avvio delle iniziative per il sostegno professionale agli insegnanti che operano nelle aree a forte processo immigratorio con la realizzazione di materiali didattici e formativi per l'insegnamento linguistico a cura del Coordinamento della Formazione degli Insegnanti;
d) attivazione dei corsi di formazione per il conferimento ai responsabili amministrativi del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi secondo quanto è previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 6 Azioni d'interesse generale
1. Le azioni di formazione d'interesse generale riguardano gli interventi di miglioramento a livello di sistema, le implicazioni delle modifiche d'ordinamento e il campo dei saperi essenziali e dei curricoli disciplinari. Le singole azioni sono, per ora, affidate alla competenza di strutture e uffici generali nell'ambito del Coordinamento della formazione degli insegnanti, salvo quanto potrà essere stabilito in sede di riforma dell'amministrazione ai sensi dell'art.75 del D.L.vo, n.300, del 30 luglio 1999.
2. Per il sostegno all'innovazione a livello di sistema sono da tener presenti le seguenti aree prioritarie:
1) l'anno di formazione, anche in prospettiva della sperimentazione di nuovi modelli di intervento (Coordinamento della formazione degli insegnanti);
2) iniziative finalizzate nelle scuole sede di tirocinio per la formazione iniziale degli insegnanti (Coordinamento della formazione degli insegnanti);
3) la sicurezza nelle scuole con la realizzazione delle azioni di formazione del personale, previste dalla corrente normativa, con ogni possibile sinergia con gli interventi di formazione del personale ATA e dei capi di istituto (Direzione Generale del Personale);
4) la diffusione delle pratiche di eccellenza nella scuola dell'infanzia, nella prospettiva di un sistema integrato di formazione continua e di sostegno professionale degli insegnanti, all'interno anche delle nuove politiche per l'infanzia (Servizio Scuola Materna);
5) azione rinnovata nel settore dell'handicap (rafforzamento dei corsi di alta qualificazione e consolidamento sul territorio dei servizi professionali per gli insegnanti) (Ufficio Studi e Programmazione);
6) in relazione all'esperienza degli istituti comprensivi, sviluppo della formazione e della ricerca sul curricolo in prospettiva anche della riorganizzazione unitaria dei cicli (Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado);
7) formazione mirata degli insegnanti impegnati in iniziative di educazione degli adulti (Ufficio Studi e Programmazione).
3. Per le implicazioni derivanti dalle modifiche di ordinamento, l'azione di formazione avrà come riferimento prioritario le seguenti aree di intervento e le connesse responsabilità di coordinamento:
1) l'autonomia delle scuole (Coordinamento per l'autonomia);
2) riconversione e riqualificazione del personale docente, con il coordinamento della Direzione Generale del Personale;
3) il consolidamento e lo sviluppo di competenze in relazione all'esame di stato, con il coordinamento della Direzione Generale Istruzione Professionale;
4) interventi di sostegno formativo, in connessione con la prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico a 15 anni, con il coordinamento della Direzione Generale Istruzione Tecnica.
4. Per quanto si riferisce ai saperi e ai curricoli disciplinari le priorità riguardano:
1) insegnamento della lingua italiana e delle lingue straniere nella scuola;
2) completamento del progetto pluriennale per il rinnovamento metodologico dell'insegnamento della storia (Novecento), con il coordinamento della Direzione Generale Istruzione Classica;
3) rinnovamento dell'insegnamento delle scienze, con la diffusione di metodologie sperimentali;
4) avvio del progetto Musica e interventi nel settore dei linguaggi non verbali;
5) avvio del piano triennale straordinario per l'educazione fisica e sportiva;
Art. 7 I soggetti che offrono formazione e i corsi riconosciuti
1. Come prevede il Contratto collettivo nazionale integrativo il sistema di offerta di formazione per il personale della scuola comprende:
- soggetti istituzionalmente qualificati, quali le università e i consorzi universitari ed interuniversitari, gli IRRSAE, gli istituti pubblici di ricerca;
- soggetti, quali le associazioni professionali e disciplinari, considerati qualificati dal Ministero sulla base di un esame dei requisiti;
- soggetti con cui l'amministrazione ha sottoscritto specifiche convenzioni;
- soggetti accreditati dal Ministero sulla base dei requisiti indicati nel Contratto integrativo.
Le azioni formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute dal Ministero.
2. Il Ministero definisce entro 60 giorni dall'emanazione della presente Direttiva le procedure per il riconoscimento delle iniziative di formazione, ad esclusione di convegni, congressi e simposi, rivolte al personale della scuola e proposte da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma. A questo scopo il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale di una Commissione tecnica appositamente costituita.
3. Fino alla definizione delle nuove procedure rimangono in vigore le disposizioni vigenti (Direttiva n.305 del 1 luglio 1996 e Direttiva n.156 del 26 marzo 1998).
Art. 8 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio e standard organizzativi e di costo
1. Per accrescere la coerenza del sistema è costituito, ai sensi dell'art.9 del Contratto collettivo integrativo nazionale, l'Osservatorio d'orientamento e di monitoraggio in relazione all'arricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. Il Ministero, d'intesa con le OO.SS., definisce in termini operativi gli standard organizzativi e di costo di cui all'art.11 del Contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 9 Coordinamento regionale
1. Il Sovrintendente scolastico garantisce, tramite apposite conferenze di servizio, il collegamento tra le iniziative progettate e realizzate a livello provinciale, tra le azioni locali e quelle interregionali o nazionali, promuovendo la concertazione e le sinergie con gli altri soggetti operanti a livello regionale - Università, IRRSAE, istituzioni ed enti.
2. Gli IRRSAE contribuiscono alla qualità del sistema di aggiornamento e di formazione con l'attività di ricerca, sostenendo l'innovazione nei metodi e nei modelli di formazione e sviluppando le indagini sul campo, in collaborazione con le istituzioni universitarie della regione.
3. In attesa che si realizzi l'articolazione regionale dell'Osservatorio d'orientamento e di monitoraggio, a livello regionale il Servizio ispettivo tecnico e gli Istituti Regionali, d'intesa con il Sovrintendente scolastico, curano il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica dell'impatto degli interventi. Il Servizio ispettivo regionale redige, nell'ambito della relazione annuale, una specifica sezione sulla formazione continua del personale della scuola.
Art.10 Coordinamento nazionale
1. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti assicura la coerenza e la sinergia tra i progetti delle strutture amministrative centrali, promuove il rinnovamento della cultura dello sviluppo professionale del personale della scuola.
2. Al Coordinamento fanno capo alcune iniziative di carattere trasversale (anno di formazione), interventi innovativi nel campo della formazione del personale (rinnovamento dell'insegnamento della lingua italiana con la diffusione dei laboratori di scrittura; interventi di sostegno alle scuole sedi di tirocinio per la formazione iniziale universitaria, avvio di progetti sperimentali anche nel campo della formazione a distanza) e la progettazione e realizzazione di nuovi modelli di formazione per gli insegnanti.
3. Per il sostegno all'innovazione metodologica della formazione, soprattutto nella direzione della formazione a distanza, il Coordinamento attiva un'unità di servizi per l'innovazione, che si avvale della collaborazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica, dipartimenti universitari e IRRSAE.
Art. 11 Monitoraggio, valutazione e controllo
1. Il Servizio ispettivo tecnico riserva uno spazio specifico all'aggiornamento e alla formazione del personale della scuola all'interno della relazione ispettiva nazionale, riassuntiva delle relazioni regionali, sullo stato del sistema scolastico.
2. Il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale, anche a sostegno dell'Osservatorio di orientamento e di monitoraggio, di un'unità operativa, composta da tre ispettori tecnici e da due unità di personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448, art. 26, per il supporto delle azioni di monitoraggio e di valutazione da condurre in collaborazione con il servizio ispettivo tecnico, il servizio statistico e gli IRRSAE.
Art.12 Gestione delle risorse finanziarie
1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego delle risorse finanziarie definite nel bilancio 1999; i criteri generali cui esse s'ispirano sono da tenere presenti per l'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate alla formazione, anche previste da altri provvedimenti legislativi.
2. La Direzione Generale del Personale, con apposito provvedimento, ripartisce tra gli Uffici scolastici provinciali, secondo l'allegato prospetto, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tab.7, di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998.
3. Tenendo conto dell'attuale fase di transizione, gli Uffici scolastici provinciali, nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dall'art.15 del Contratto collettivo nazionale integrativo, ripartiranno una parte delle risorse finanziarie disponibili tra le istituzioni scolastiche della provincia per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art.3. La quota riservata alle iniziative di carattere provinciale potrà essere utilizzata, sulla base della contrattazione collettiva decentrata provinciale, per gli interventi di cui all'art.4. I fondi necessari per l'attuazione di tali interventi, comprensivi delle spese per l'eventuale trattamento di missione spettante al personale docente e non docente, potranno essere assegnati alle istituzioni scolastiche.
4. Nell'ambito delle iniziative programmate a livello provinciale, particolare attenzione dovrà essere posta alle azioni formative indicate all'art.6, comma 2, punto 3.
5. In attesa della riforma dell'amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS., provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per i corsi di riconversione professionale (art.473 del decreto legislativo n. 297\1994) e di riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59) e per i corsi di cui al D.M. n.354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998: Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica, Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.
6. Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per l'impostazione e realizzazione del progetto di formazione dei capi di istituto nel quadro della dirigenza scolastica, in attuazione dell'art.21, comma 16, della legge n.59/97. Il coordinamento del progetto è affidato alla Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado presso cui è stata istituita apposita struttura di servizio.
7. Per le risorse relative all'anno di formazione e all'aggiornamento degli insegnanti di religione è costituita apposita struttura di servizio presso la Direzione Generale Istruzione Media non Statale cui le Direzioni Generali e le strutture di vertice equiparabili contribuiscono con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza.
8. Per la formazione dei dirigenti e del personale in servizio negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica sarà utilizzato prioritariamente il Centro di formazione del Ministero di Monteporzio Catone-Villa Lucidi.
9. Le istituzioni scolastiche potranno essere individuate come sedi per la collaborazione tecnica, organizzative e amministrativa, per la realizzazione delle attività di formazione comprese quelle relative al personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici.
Art.13 La collaborazione europea
La progettazione e la realizzazione degli interventi di formazione e aggiornamento avverrà in raccordo con i programmi di azione dell'Unione Europea utilizzando i fondi destinati a obiettivi formativi e assicurando la copertura della quota nazionale.
A norma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale per il bilancio.
IL MINISTRO f.to Berlinguer
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