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DECRETO LEGGE N.240
"Disposizioni urgenti per l'avvio dell'a.s. 2000-2001"
(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2000)


Art. 1
Disposizioni relative al personale della scuola

1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tal fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000/2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definiti restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione alle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico 2000/2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999/2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o d'istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999/2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000/2001, è confermato all'atto della nomina da parte del Provveditore agli Studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'art. 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate e integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno 30 giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".

Art. 2
Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000

1. I capi di istituto di cui all'art. 25/ter, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo della formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento dei vari gradi e tipologie di istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica".

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