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Decreto Ministeriale n. 100

Roma, 31/03/2000


Visto: l'art. 26, commi 8 e 9 della legge 23/12/98, n. 448;

Vista: la C.M. n. 70 del 19/03/99 concernente, tra l'altro, le assegnazioni di personale direttivo e docente presso associazioni professionali, enti cooperativi da esse promossi ed enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;

Visto: il comma 9 dell'art. 26 della legge sopracitata che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, le associazioni professionali del personale direttivo e docente, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato;

Considerato: che il Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi del predetto comma 9, individua con proprio decreto modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al predetto comma 9;


DECRETA


Art. 1

1. Le associazioni professionali, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge. 23/12/98, n. 448, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, possono chiedere contributi in sostituzione delle assegnazioni di personale direttivo, docente ed educativo previste dallo stesso art. 26, comma 8.

Art. 2

1. Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Struttura per gli Affari Economici e dovranno contenere l'illustrazione del progetto e le modalità di utilizzazione del contributo.

Art. 3

1. I contributi dovranno essere impiegati per la realizzazione dei fini istituzionali delle associazioni o enti nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Art. 4

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi che intendano utilizzare personale delle scuole statali dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione ai competenti Capi d'Istituto o ai Provveditori agli Studi, così come disposto dall'art. 58 (commi 7 e 10) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'autorizzazione in parola può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.

Art. 5

1. Al termine di ciascun anno scolastico le associazioni beneficiarie dovranno trasmettere alla Struttura per gli affari economici nonché al Gabinetto del Ministro una relazione che illustri l'impiego del contributo ottenuto e i risultati realizzati.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il Bilancio per il visto di competenza.


IL MINISTRO

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