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Decreto Ministeriale

Roma, 10 agosto 2000

Oggetto: Disposizioni concernenti i criteri e i paramentri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative


VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;
TENUTO CONTO della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del citato articolo 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTI gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, con il quale, in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;
VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n.184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n.124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
TENUTO CONTO del contingente del personale degli Enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;
VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;
VISTI i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999, n.200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, concernente la disciplina dei lavori socialmente utili;
CONSIDERATO, inoltre,
- che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;
- che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;
- che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 3 maggio 1999, n.124;
- che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;
- che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 2000, n.30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;
- che il regolamento previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente anche la riforma dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, contempla la graduale devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;
- che tale trasferimento di attribuzioni, nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici provinciali, è stato previsto con gradualità e, nella fase iniziale sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;
- che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;
RILEVATO, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente decreto;
RITENUTA, quindi, l'esigenza che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;
CONSULTATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 26 luglio 2000;
RAVVISATA l'opportunità di aderire alle condizioni contenute nei suddetti pareri relativamente:
- alla necessità che l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000/2001, ma sia protratta per un anno ulteriore o per il tempo necessario a garantire la gradualità della determinazione degli organici e la correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione all'esito degli eventi innanzi posti come condizione sospensiva;
- all'esigenza di contemplare ipotesi di utilizzazione, da disciplinare in sede provinciale, qualora il personale trasferito dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 124/99, ovvero in servizio nelle scuole in quanto adibito a lavori socialmente utili o per contratti con enti pubblici, soggetti privati o cooperative e, comunque, estraneo all'Amministrazione, risulti assegnato alle istituzioni scolastiche in entità preponderante rispetto al personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al numero dei posti della dotazione organica della medesima scuola al fine di assicurare maggiore efficacia alla gestione delle risorse umane;
- alla possibilità di garantire, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, le opportune perequazioni territoriali;
RITENUTO altresì di dover accogliere l'invito di procedere alla riformulazione dell'articolo 4, armonizzandolo con il vigente contratto collettivo nazionale integrativo di comparto, ferme restando sia l'esigenza di evitare duplicazioni di competenze a norma dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che di valorizzare gli elementi innovativi del presente decreto;
RITENUTO inoltre che l'indicazione concernente l'adozione di modalità per la disciplina delle graduatorie degli aspiranti ad assunzioni non può trovare allocazione nel presente provvedimento, data la diversità di tale materia rispetto al contesto relativo alla determinazione degli organici;

DECRETA

articolo 1
(premesse)

1.1 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.
1.2 Il presente provvedimento, la cui efficacia è da intendersi estesa non oltre l'anno scolastico in cui si saranno compiutamente concretizzati gli eventi enunciati in premessa, deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell'articolo 2 e di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con le esigenze effettive di funzionamento delle istituzioni scolastiche;

articolo 2
(principi generali)

2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.
2.2Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle necessità connesse all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.
2.3 In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n, 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.
2.4 Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, la consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

articolo 3
(dotazione organica)

3.1 La dotazione organica provinciale di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.
3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella "1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200, al temine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.
3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
3.4 Con la tabella "3", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.

articolo 4
(assistenti tecnici)

4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 Il dispositivo di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di servizio resta disciplinata secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo 52, comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.
4.6 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.

articolo 5
(addetti alle aziende agrarie)

5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
5.2 L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.
5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.

articolo 6
(centri territoriali permanenti)

6.1 Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.
6.2 La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

articolo 7
(istituzioni educative)

7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.
7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.
7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.
7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all'articolo 3. E', peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.

articolo 8
(lavori socialmente utili e contratti di appalto)

8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.
8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.
8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.
8.4 Con modalità da individuare in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale i Provveditori agli studi possono disciplinare, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, modalità di utilizzazione del personale di cui al presente articolo ovvero del personale comunque estraneo all'amministrazione che presti servizio presso le istituzioni scolastiche, qualora lo stesso personale risulti assegnato alla singola scuola od istituto in entità preponderante rispetto al personale di ruolo ovvero alla consistenza dei posti dell'organico della medesima istituzione scolastica.

articolo 9
(disposizioni finali e transitorie)

9.1 In attesa dell'emanazione delle norme concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni organiche, i Provveditori agli studi dispongono, in tempo utile per il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti, in aumento o in diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna istituzione scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
9.2 In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei provveditori agli studi.

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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

IL MINISTRO
F.TO TULLIO DE MAURO

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