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Decreto Ministeriale n. 176
Roma,10 Luglio 2000
VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale
della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, n.495, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione
delle domande di cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola e per la eventuale
revoca di tali domande presentate in precedenza;
VISTA la C.M. n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000, con la quale è stato comunicato che
i termini stabiliti con l'art.1 del suddetto D.M. 30 dicembre 1998, n.495 sono validi anche
per l'anno scolastico e accademico 2000/2001 e precisamente il 10 febbraio 2000 per i Capi
d'istituto e il 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti,
Nazionale di Danza e Nazionale d'Arte Drammatica;
VISTO il D.M. 8 marzo 2000, n.56 con il quale sono stati prorogati i termini per la
presentazione della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio con effetti
a valere dal 1° settembre 2000 e, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal
1° novembre 2000;
CONSIDERATO che, a norma dell'art.59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n.449,
il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento
e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze
di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero è individuato al termine delle
operazioni di movimento del personale;
CONSIDERATO che tale situazione di esubero, da individuarsi a livello regionale per il
personale direttivo ed a livello provinciale per il restante personale, può essere stata
determinata anche a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di consentire al personale dirigenziale, docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario in soprannumero di cessare anticipatamente dal
servizio a decorrere dal 1° settembre 2000, ancorché non abbia presentato la domanda
di dimissioni volontarie nei termini stabiliti nella succitata C.M. n.11 - prot.D13/83
- dell'11 gennaio 2000;
DECRETA
Articolo Unico
Il personale che si trova nella situazione di esubero di cui alle premesse del presente
decreto per effetto anche del dimensionamento delle istituzioni scolastiche può presentare
la domanda di cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° settembre 2000, entro la
data del 5 agosto 2000.
Restano valide le domande di dimissioni volontarie presentate nei termini fissati nella C.M.
n.11 - prot.D13/83 - dell'11 gennaio 2000.
Gli uffici competenti, in base all'art.1 del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, sono tenuti,
entro il 14 agosto 2000, a notificare agli interessati la mancata maturazione del diritto
a pensione al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione,
il ritiro delle dimissioni.
Con successivo decreto saranno fissati eventuali termini per la revoca delle domande di
dimissioni volontarie dal servizio presentate dal personale dei Conservatori e delle
Accademie.
Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.
IL MINISTRO
De Mauro
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