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Decreto Ministeriale n. 56 Roma, 8 marzo 2000 VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art.20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59; DECRETA Limitatamente al corrente anno scolastico e accademico 1999/2000, i termini del 10 febbraio 2000 per i Capi d’Istituto e del 1° marzo 2000 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d’Arte Drammatica, sono prorogati al 31 marzo 2000 ai soli fini della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola, con effetti dal 1° settembre 2000, o, per quello in servizio nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti, Nazionale di Danza e Nazionale d’Arte Drammatica, dal 1° novembre 2000. La revoca delle dimissioni è consentita entro il succitato termine del 31 marzo 2000, anche al personale destinatario delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 30 marzo 1998, in quanto ha richiesto la cessazione anticipata dal servizio nell’arco di tempo dal 16 marzo al 2 novembre 1997. Art. 2 Al personale di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza all’atto della definitiva cessazione dal servizio. Art. 3 Entro il 20 aprile 2000 sarà comunicata al personale dimissionario interessato, compreso quello dei Conservatori di Musica e delle Accademie, la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione. Art. 4 Restano confermate le disposizioni vigenti del decreto ministeriale n.495 del 30 dicembre 1998, non modificate con il presente provvedimento. Art. 5 Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge. IL MINISTRO Indietro |
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