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CONFERENZA UNIFICATA
(ex art. 8 del D.L.gs. 28 agosto 1997, n. 281)
SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2000
Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per la programmazione dei percorsi Istruzione Formazione Tecnica Superiore per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e della comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;
Visto l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visti i capi III e IV del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;
Visto l'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/C.U.);
Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998 (repertorio atti. 43/C.U.);
Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 4 aprile 2000 (repertorio atti n. 255/CU) sullo schema del regolamento di attuazione dell'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 2 marzo 2000 (repertorio atti n. 222/CU) relativo alla valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99;
Visto lo schema di accordo, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trasmesso dal Ministro della pubblica istruzione il 4 agosto 2000;
Considerato che il 6 settembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle Regioni hanno avanzato proposte di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto, che sono state condivise da rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI e accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali, e che lo stesso è stato ritrasmesso il 7 settembre nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
SANCISCE
il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunità montane
Ritenuto opportuno avviare la programmazione dei percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 sulla base degli atti citati in premessa e dei risultati del monitoraggio dei progetti pilota avviati negli anni 1998-1999;
Considerata la necessità di concordare le linee guida relative alla fase di programmazione per gli anni 2000-2001, in attesa della compiuta messa a regime del nuovo sistema;
CONVENGONO
- di effettuare la programmazione dei piani regionali dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e delle relative misure di sistema, secondo l'unito documento tecnico ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo;
- di definire un unico piano di ripartizione delle risorse necessarie a finanziare la realizzazione degli interventi previsti dai piani regionali per i percorsi dell'IFTS degli esercizi finanziari 2000-2001;
- di individuare il 15 novembre 2000, quale prima data di presentazione dei suddetti piani ed il 15 febbraio 2001 quale data successiva.
Il Presidente
Il Segretario della Conferenza Stato-Regioni
Il Segretario della Conferenza Stato-città e autonomie locali
DOCUMENTO TECNICO
Programmazione dei percorsi IFTS per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema
1. La programmazione a livello nazionale
1) La fase 2000-2001 persegue l'obiettivo di avviare la messa a regime del sistema dell'IFTS, istituito con l'art.69 della legge 17 maggio 1999 n.144 con particolare riferimento a quanto previsto nel relativo regolamento applicativo in corso di perfezionamento.
2) Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, il processo di concertazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali nonché la partecipazione delle Parti sociali si realizzano sulla base dei risultati della sperimentazione 1998/99/00, secondo i criteri generali definiti dal Comitato nazionale e dai Comitati regionali per l'IFTS, nei rispettivi ambiti di riferimento.
3) Al fine di sviluppare un sistema nazionale, riconoscibile in ambito internazionale, sono incentivati progetti concordati tra le Regioni per il raggiungimento di obiettivi comuni.
4) I percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 sono programmati in modo da rispondere agli standard di percorso e di competenza richiamati nella nota operativa per la progettazione (all.A).
5) Ai percorsi dell'IFTS 2000 - 2001 possono accedere anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, secondo le procedure di accreditamento contenute nella citata nota operativa, applicate sperimentalmente nell'anno medesimo.
6) Ai fini della selezione degli aspiranti alla partecipazione dei percorsi, i relativi bandi devono essere definiti secondo i criteri generali determinati dal Comitato nazionale e gli eventuali ulteriori criteri individuati dai Comitati regionali per l'IFTS.
7) Per la valutazione e la certificazione dei percorsi dell'IFTS, si applica quanto previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000, pubblicato sulla G. U. del 12 luglio 2000.
8) Per la classificazione e la comparabilità internazionale degli esiti della formazione, sono adottati i riferimenti agli indicatori internazionali e ai sistemi di classificazione contenuti nella predetta nota operativa.
9) Il Comitato nazionale dell'IFTS promuove azioni di sistema che hanno lo scopo di sostenere l'impegno delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento a:
· l'attivazione, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'innovazione e la Ricerca Educativa, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, della banca dati relativa al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni;
· il monitoraggio e la valutazione in modo integrato con le attività svolte dalle Regioni;
· l'individuazione e la circolazione di buone prassi
· la formazione integrata dei formatori e degli altri operatori coinvolti;
1.2. L'individuazione delle figure professionali
1.2.1. Il processo di individuazione delle figure professionali va effettuato dalle Regioni sulla base di alcuni elementi fondamentali, quali:
a - le linee strategiche in tema di occupazione, lavoro, investimenti individuate nel Piano Nazionale per l'occupazione, nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella programmazione di Agenda 2000;
b - le aree del mercato del lavoro a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale - rilevanti dal punto di vista del fabbisogno di professionalità emergente nel breve e medio periodo;
c - i risultati delle indagini sui fabbisogni formativi, a partire da quelle condotte dagli organismi costituiti dalle parti sociali;
d - le indicazioni provenienti dalla precedente sperimentazione dell'IFTS, in relazione all'individuazione delle figure professionali (campi privilegiati e tipologie di professionalità), comunque reperibili con riferimento ad esperienze pregresse;
e - le linee della programmazione 2000-2001 - elaborate dalle Regioni - contenenti indicazioni circa i campi formativi e le figure professionali;
f - i processi di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e gli obiettivi individuati nel piano straordinario per la formazione dei pubblici dipendenti.
1.2.2. Allo scopo di avviare la definizione degli standard minimi delle competenze, il Comitato nazionale dell'IFTS costituisce i comitati di settore, ai quali partecipano esperti in rappresentanza dei soggetti coinvolti, a partire dalle associazioni datoriali e dalle rappresentanze sindacali di settore.
1.2.3. A livello regionale compete, altresì, l'individuazione delle specificità dei relativi profili professionali e l'eventuale implementazione degli standard formativi minimi.
2. Il percorso di programmazione a livello regionale
2.1 Le Regioni perseguono l'integrazione dei diversi sistemi di istruzione e formazione e realizzano il confronto con le parti sociali avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS - costituiti con proprio atto - che possono essere collocati anche all'interno di altri organismi concertativi. I Comitati regionali svolgono funzioni consultive e propositive inerenti il sistema dell'IFTS.
2.2. L'efficacia della programmazione regionale è correlata all'effettivo funzionamento dei Comitati per l'IFTS che le Regioni organizzano secondo criteri che ne assicurino la migliore operatività. Il numero dei componenti va determinato assicurando la rappresentanza, oltreché delle Regioni stesse e delle autonomie locali, dell'amministrazione decentrata del Ministero della P.I. con la presenza del responsabile dell'ufficio scolastico ubicato nel capoluogo di regione, del coordinamento regionale delle università, delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale. La funzione di componente del Comitato regionale è incompatibile con quella di partecipante, a qualunque titolo, alla progettazione e realizzazione dei progetti dell'IFTS.
2.3. Le Regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati regionali per l'IFTS e con i supporti ritenuti opportuni - le linee della programmazione regionale, tenendo conto delle indicazioni degli Enti locali e dei primi elementi conoscitivi delle esperienze in corso. Le linee medesime comprendono anche le azioni di sistema considerate prioritarie che sono indicate al punto 2.4.
2.4. In un quadro nazionale di coerenza degli obiettivi di sviluppo e di piena attuazione delle politiche attive del lavoro nonché di pari opportunità su tutto il territorio, le Regioni e gli Enti locali si impegnano a promuovere le seguenti azioni di sistema:
a) migliorare la qualità dell'offerta formativa soprattutto nelle aree in cui è carente, con particolare riferimento all'ambito della piccola e media impresa innovativa, dei servizi e della pubblica amministrazione.
b) monitorare i risultati dei percorsi dell'IFTS in termini di occupazione;
c) rafforzare, gli interventi finalizzati a:
· il miglioramento delle capacità di concertazione e la programmazione a livello locale;
· l'attivazione di interventi di formazione delle figure coinvolte nelle attività, anche con modalità innovative, ivi compresa la formazione a distanza;
· ulteriori misure indicate nell'allegato A, punto 10, con l'obiettivo di realizzare la più efficace personalizzazione dei medesimi e l'accompagnamento al lavoro.
2.5. Tutti i progetti dei percorsi dell'IFTS sono oggetto di bandi emanati dalle Regioni o dagli Enti locali delegati secondo l'unito schema di disciplinare (allegato B).
2.6. I progetti presentati sono selezionati da apposite commissioni costituite dalle Regioni secondo i criteri deliberati dalla Giunta regionale anche su indicazione dei Comitati regionali per l'IFTS, con particolare riferimento alle priorità della programmazione regionale.
2.7. Nell'atto di costituzione delle commissioni sono resi noti i criteri stabiliti dai Comitati regionali dell'IFTS per la loro composizione. Non possono far parte delle commissioni soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla progettazione e realizzazione di percorsi dell'IFTS.
2.8. Alla scheda di presentazione dei piani regionali (allegato C) vanno acclusi i formulari dei relativi progetti approvati secondo lo schema contenuto nell'allegato D. I piani regionali sono considerati ricevibili solo se acquisiti per via telematica nei tempi e secondo le modalità di cui al presente punto, all'indirizzo che verrà successivamente comunicato dal M. P. I.; sono considerati ammissibili solo se corredati dalla relativa delibera adottata formalmente dalla Giunta regionale, che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione. Sono considerati inammissibili i piani redatti senza la previa indicazione dei criteri di selezione dei progetti.
3. Definizione dei piani regionali e del piano nazionale
3.1. Le Regioni si impegnano ad indicare, oltre alle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS, risorse aggiuntive, anche utilizzando quelle provenienti dai programmi del Fondo Sociale Europeo, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo dei piani approvati. Gli enti locali possono concorrere con risorse proprie all'ampliamento delle disponibilità finanziarie a base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici e privati.
3.2. Il piano nazionale è definito sulla base dei piani regionali, dopo la verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità di cui al punto 2.8. e della quota di finanziamento regionale di cui al punto 3.1.
3.3. Per la programmazione 2000/2001, il Ministero della P. I. mette a disposizione le seguenti risorse:
L 440/97 |
e.f. 2000 |
cap.1250 |
Lit 19.350.000.000 |
CIPE (del.14/2000) |
e.f. 2000 |
cap. 1390 |
Lit 13.000.000.000 |
CIPE (del.14/2000) |
e.f. 2001 |
cap. 1390 |
Lit 77.000.000.000 |
TOTALE |
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Lit 109.350.000.000 |
Alle risorse suindicate si aggiungono quelle destinate alle Regioni del Mezzogiorno (OB 1) dall'Ue nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 con riferimento al programma operativo nazionale a titolarità del M. P. I..
3.4. Per l'individuazione delle norme amministrativo-contabili da applicare alla gestione e alla rendicontazione degli interventi integrati, devono essere assunti riferimenti univoci, che promuovano la messa in comune delle risorse disponibili ai vari livelli territoriali, ivi comprese quelle comunitarie. A questo fine deve essere definito un apposito vademecum, tenuto conto delle linee guida proposte dal Comitato nazionale per l'IFTS.
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