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DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI
A V V I S O



Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dai licei francesi "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino.

Si rende noto che, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 2.6.2000, in data 10 aprile 2000 è entrato in vigore lo Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, firmato a Roma il 4/14 giugno 1996 (Legge n. 116 del 16.4.1998 pubblicata sulla - Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.4.1998)

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri
Il Direttore Generale delle Relazioni Culturali
Roma, 14 giugno 1996

Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 4 giugno 1996, il cui testo è il seguente:
"Signor Direttore Generale,
Al fine di estendere l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma - Annesso 1 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4.11.1949 e modifica lo stesso Annesso del 6.11.1984 - ad altri licei francesi in Italia, ho l'onore di proporLe a nome del mioGoverno il presente accordo espresso in sei articoli:
1. A decorrere dalla sessione di giugno 1994, il liceo Chateaubriand di Roma diviene centro principale di esami e centro unico di deliberazione da cui dipendono in quanto sezioni distaccate il liceo Stendhai di Milano ed il liceo Jean Giono di Torino.
Gli alunni dei licei di Milano e di Torino svolgono le prove per iscritto nei loro rispettivi istituti. Le prove orali del primo gruppo si svolgono, per gli alunni di entrambi gli istituti, al liceo Stendhai di Milano. Le prove orali del secondo gruppo (esami di ricupero) si svolgono per tutti i candidati al liceo Chateaubriand di Roma dove sono proclamati i risultati degli esami di tutti i candidati a prescindere dal loro istituto di origine.
2. Il diploma di Baccalauréat rilasciato, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, dai licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino è valido unicamente per l'iscrizione nelle università ed altri istituti d'insegnamento superiore italiani a condizione che gli alunni titolari di questo diploma abbiano superato la prova scritta e la prova orale di lingua e di cultura italiana in conformità ai programmi annessi al presente accordo. Tali prove avranno luogo dinnanzi ad una Commissione speciale nominata dopo la sessione di giugno 1994, composta dai professori di ciascun liceo e presieduta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione qualificato per la nomina a presidente della Commissione di esame della Maturità. Per consentire l'iscrizione alle università ed agli istituti superiori italiani, a detti titoli dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal preside del liceo Chateaubriand che attesta il buon esito degli esami di lingua e cultura italiana di cui sopra.
3. Nell'attesa della ratifica per via legislativa del presente accordo la Parte italiana adottando gli appropriati provvedimenti a partire dall'anno universitario 1995-1996, autorizzerà l'iscrizione all'Università degli alunni italiani che avranno ottenuto il Baccalauréat alle condizioni sopra descritte nei licei francesi di Milano e di Torino.
4. Alla data in cui il presente accordo diverrà pienamente effettivo, l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma sarà integralmente esteso ai licei francesi Stendhai di Milano e Jean Giono di Torino per quanto riguarda sia la nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, i programmi d'insegnamento, le prove dell'esame finale, sia l'equipollenza del diritto pieno tra il Baccalauréat e la Maturità italiana come definita nell'Accordo sopramenzionato.
5. Il diploma di Baccalauréat rilasciato dai licei francesi Chateaubriand di Roma, Stendhai di Milano e Jean Giono di Torino agli alunni italiani titolari del nulla-osta rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione in conformità all'articolo 382 del decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297 sostitutivo della legge n. 69 del 15.03.1986, è equipollente alla Maturità italiana come precisato all'articolo 4, a condizione che l'italiano figuri in quanto lingua viva estera fra le prove d'esame.
6. La Parte francese assicura che lo stesso trattamento sarà riservato agli eventuali licei italiani in Francia, costituiti in quanto sezioni distaccate del liceo Leonardo da Vinci di Parigi, secondo le medesime modalità operative pedagogiche e culturali previste dal presente accordo per i licei francesi Stendhai di Milano e Jean Giono di Torino.
Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, hol'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si saranno notificate che i provvedimenti richiesti a tal fine in ciascuno dei due Paesi sono stati adottati.
Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione".
Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.
Voglia gradire Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.
Min. Plen. I cl:
Michelangelo Jacobucci



Legge n. 116

Roma, 16 aprile 1998

"Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo francese dell'accordo)

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