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Ispettorato per l'Istruzione Artistica

Nota Prot. n. 9171

Roma, 22 giugno 2000

OGGETTO: Esami di ammissione degli alunni per l'anno accademico 2000/2001.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede la trasformazione dei Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali (art.2 - comma 2), cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (art.2 - comma 5). Tale trasformazione andrà a regime con l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge (art.2-comma 7).

Fra i principi ed i criteri direttivi sulla cui base dovranno essere emanati i regolamenti di cui sopra, figura (art.2- comma 8 - lettera g) "la facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore". La previsione normativa, pur proiettata nel quadro a regime, si riferisce ad un problema già attuale, considerato anche l'elevamento dell'obbligo di istruzione sancito dalla Legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Fin da ora sussiste pertanto l'opportunità per i Conservatori di stipulare accordi con una o più scuole del territorio al fine di agevolare il più possibile le esigenze di quella parte di utenti appartenenti a fasce di età che li obbliga alla doppia frequenza o che comunque ritengano opportuno affrontarla anche in vista del proseguimento degli studi musicali nel segmento dell'alta formazione, come sarà delineato in sede di applicazione della legge 508/'99. D'altra parte, per effetto dell'autonomia didattica e della flessibilità organizzativa di cui le scuole godranno dal 1° settembre 2000 per effetto delle norme contenute nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, lo strumento convenzionale oggi si presta ad avere un contenuto modellabile sulle specifiche esigenze locali.

La cadenza temporale oggi prevista per lo svolgimento degli esami di ammissione è largamente incompatibile con l'attivazione delle convenzioni di cui trattasi essendo necessario che le stesse vengano attivate prima dell'inizio dell'anno scolastico in quanto incidono sulle operazioni di determinazione degli organici di fatto delle istituzioni scolastiche e su quelle di gestione del relativo personale. Tali norme, peraltro, hanno una natura evidentemente organizzatoria e possono essere disapplicate in un mutato contesto di riferimento che le priva della loro originaria funzione.

Si ritiene pertanto pienamente legittimo che i Conservatori di musica che intendano e possano ricorrere a convenzioni con scuole del territorio, collochino gli esami di ammissione nel periodo temporale da loro ritenuto più opportuno, dovendosi ritenere superata ogni precedente disposizione al riguardo. La presente nota è stata concordata con Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
- Sergio Scala -

Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado - Div. III


Nota ministeriale
n. prot. 10320


Roma, 30 Agosto 2000



Oggetto: Dirigenza scolastica - D.L. n. 240 del 28 agosto 2000.

Il decreto legge n. 240 del 28/8/2000, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 30 agosto 2000, recante "disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001", all'art. 2, comma 1, ha precisato che "i capi di istituto di cui all'articolo 25 ter, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica".

I predetti capi di istituto devono essere pertanto preposti nominalmente a una istituzione scolastica autonoma, secondo le indicazioni contenute nella C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, permanendo nella attuale posizione di stato.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'articolo 1, comma 7, dello stesso decreto legge che recita: I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1998, n. 448 sono sostituiti dai seguenti: il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta".

Con l'occasione, si raccomanda ai dirigenti degli Uffici regionali sperimentali e ai Sovrintendenti scolastici di voler predisporre, con sollecitudine, ove non vi abbiano già provveduto, le attestazioni delle presenze alle attività formative secondo le indicazioni della lettera circolare prot. 8860 del 25 luglio 2000 e, a questi ultimi , di volerle inviare ai competenti Uffici scolastici provinciali: ciò al fine di consentire ai Provveditori agli studi di adottare tempestivamente i provvedimenti di preposizione dei capi di istituto alle istituzioni scolastiche autonome. Per accelerare i tempi della comunicazione i medesimi Uffici possono considerare l'opportunità di redigere attestazioni in forma collettiva, con riserva di procedere successivamente a quelle individuali.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alfonso Rubinacci

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