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Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero per la Solidarietà Sociale "La Scuola in Strada e nelle Zone a Rischio" Il Ministero della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio De Mauro ed il Ministro per la Solidarietà Sociale nella persona dell'On.le Livia Turco VISTA la legge 31 dicembre 1991, n.276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)"; VISTO il Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare l'art.4; CONSIDERATA l'importanza di favorire lo sviluppo e la diffusione degli interventi scolastici mirati a colpire il fenomeno della dispersione scolastica nei contesti di estremo disagio socio - ambientale e che si sviluppano anche secondo modelli quali quelli forniti dalle esperienze dei "Maestri di strada" di Napoli, Padova, Torino ed altri; CONSIDERATA la necessità di coniugare gli interventi della Pubblica Istruzione volti a rafforzare l'attività e la presenza delle scuole nelle zone a rischio e più in generale gli interventi mirati a favorire l'integrazione di minori stranieri e appartenenti a gruppi svantaggiati, con le azioni promosse dai comuni italiani in applicazione della legge 28 agosto 1997, n. 285; CONSIDERATO che la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo d'istruzione da otto a nove anni; VISTI l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il successivo DPR 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; VISTI il contratto collettivo nazionale ed il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001, ed in particolare gli articoli 5 ed 11 relativi alle scuole collocate in aree a forte processo immigratorio ed alle scuole a rischio di dispersione scolastica, devianza sociale e criminalità minorile; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; CONSIDERATO che sono già in atto proficuamente numerose convenzioni a carattere locale tra uffici scolastici ed enti locali che promuovono l'utilizzo del patrimonio infrastrutturale scolastico in progetti aperti alla collaborazione del territorio e delle altre agenzie che vi operano; CONSIDERATA la necessità, anche alla luce delle pregresse positive esperienze, di un coordinamento e potenziamento delle attività in atto che vedano presenti e coinvolti ulteriori soggetti sociali; CONSIDERATO che il seguente protocollo deve intendersi come modello di riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione tra tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE il Ministero per la Solidarietà Sociale si impegna: a proporre, alle regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età - italiani e stranieri - alla socializzazione, all'istruzione ed a percorsi di integrazione e di autonomia personale e sociale;
1. a promuovere e sostenere l'attività integrata delle istituzioni scolastiche e degli enti locali nella progettazione di attività ed interventi per il miglior utilizzo, d'intesa con le OO.SS., delle risorse finanziarie previste nel citato CC.N.L. del comparto scuola e mirate a rafforzare l'attività didattica e formativa nelle zone a rischio e nei confronti di gruppi di minori immigrati o appartenenti a gruppi svantaggiati; Il presente protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla stipula e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa determinazione delle parti. Il Ministro per la Solidarietà Sociale Indietro |
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