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Testo del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000


VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 7, 50 e 75;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
VISTO l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
VISTO l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 1997 - Serie generale, concernente le dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 aprile 2000;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica


Emana il seguente regolamento

CAPO I
Disposizioni generali, Ministro, uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato


Art. 1
(Funzioni del Ministero)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni attribuite all'amministrazione statale dall'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , dall'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 50, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 2
(Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro", esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. A tal fine si avvale degli uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati a norma del presente capo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323.


Articolo 3
(Ufficio di Gabinetto)

1. L'ufficio di Gabinetto collabora col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. L'ufficio, ferma restando l'autonomia funzionale della segreteria del Ministro, assicura il coordinamento delle attività affidate agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e il raccordo con gli organi e gli uffici dell'amministrazione e col Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. L'ufficio di Gabinetto assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dal servizio di controllo interno, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi.

3. Il Ministro può nominare, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 8, consiglieri per specifiche aree di attività. Può inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, avvalersi direttamente o assegnandolo agli uffici di cui al presente capo, di personale con qualifica dirigenziale per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.


Articolo 4
(Ufficio legislativo)

1. L'ufficio legislativo, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999 provvede, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi per gli adempimenti istruttori e strumentali dei competenti uffici; cura i rapporti con il Parlamento ed assicura la qualità del linguaggio normativo ed esamina i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura i rapporti di natura tecnico giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato, fatte salve le competenze del Ministro in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni, nonché con la Conferenza Stato-Regioni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; collabora alla redazione dei regolamenti ministeriali, curando la relativa procedura di adozione; segue la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione; su richiesta del Gabinetto e dei dirigenti generali preposti ai dipartimenti, agli uffici scolastici regionali e ai servizi svolge funzioni di consulenza giuridica e legislativa.


Art. 5
(Servizio di controllo interno)

1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di valutazione e controllo strategico mirata a verificare, in funzione dei poteri di indirizzo del Ministro, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico; svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici, fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'Amministrazione, fornisce al Ministro elementi per la valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità, supporta il Ministro nella elaborazione della direttiva annuale.

2. Il Servizio risponde direttamente al Ministro e redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione.

3. Il Servizio opera in collegamento con l'ufficio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, avvalendosi anche del sistema informativo statistico costituito presso il Ministero a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; esso coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del predetto decreto legislativo n.286 del 1999, nonché con le altre unità o strutture di controllo interno ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo.


Art. 6
(Responsabili dell'ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e del servizio di controllo interno)

1. Gli incarichi ai responsabili degli uffici di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono conferiti dal Ministro ad esperti, dotati di elevata professionalità, scelti tra dirigenti appartenenti al ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato o tra estranei, ivi compresi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitarie gli avvocati.

2. La preposizione ad un ufficio di diretta collaborazione è incompatibile con gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale, anche generale, dell'amministrazione. Ove l'incarico sia conferito a dirigenti responsabili di ufficio di livello dirigenziale anche generale, la responsabilità di tale ufficio per la durata dell'incarico di diretta collaborazione è affidata, ove possibile, ad altro dirigente di pari livello in servizio presso la stessa amministrazione, nel rispetto delle disposizioni attuative dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

3. Ai responsabili degli uffici di cui agli articoli 3, 4 e 5 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del ministero incaricati ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n.29 del 1993, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso ministero; c) per il responsabile della direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante,rispettivamente, ai Capi dei dipartimenti del Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso ministero.

Articolo 7
(Altri uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato)

1. La segreteria del Ministro è composta dal capo della segreteria e dal segretario particolare. Il capo della segreteria provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il capo della segreteria del Ministro ed il segretario particolare sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

2. L'ufficio del consigliere diplomatico svolge attività di consulenza al Ministro per i rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

3. L'ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione e con i mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali, in coordinamento con il servizio per la comunicazione. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, fatto salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima.

4. I sottosegretari di Stato si avvalgono di un segretario particolare e di un ufficio di segreteria, con personale assegnato nell'ambito del contingente definito a norma dell'articolo 8. All'ufficio di segreteria di ciascuno dei sottosegretari è preposto un dirigente dell'amministrazione o un esperto estraneo compreso tra quelli di cui all'articolo 8. L'incarico di segretario particolare è affidato dal Sottosegretario a persona di sua fiducia, anche estranea all'amministrazione.

5. Al Capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro ed ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n.29 del 1993 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali dello stesso ministero. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche per il trattamento economico spettante al Consigliere diplomatico. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.


Articolo 8
(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Agli uffici di cui al presente capo sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola, nel limite massimo di centottanta unità, comprensive di ventidue dirigenti, nonché estranei all'amministrazione in possesso di cognizioni ed esperienze adeguate e coerenti con gli incarichi da svolgere, assunti con contratti a tempo determinato della durata massima di cinque anni, in numero non superiore a quindici unità. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto del Ministro, di natura non regolamentare. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di quindici.

2. Il personale della scuola e il personale non dirigenziale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione per un contingente non superiore al 25% del contingente complessivo, è posto in posizione di comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata, con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel fondo unico di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993.

5. Il trattamento economico degli estranei assunti con contratto a tempo determinato e degli esperti e consulenti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il predetto trattamento può essere determinato in misura diversificata. La relativa spesa complessiva non può essere superiore a quella complessiva corrispondente al trattamento economico fondamentale ed accessorio massimo spettante a quindici unità di personale di livello dirigenziale non generale e a quindici unità di personale appartenente alla posizione economica contrattuale "C3". Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione del ministero.



CAPO II
Uffici dell'amministrazione centrale e periferica


Art. 9
(Articolazione del Ministero)

1. Il Ministero, a livello centrale, è articolato in due dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuate, come uffici di livello dirigenziale generale, le aree di funzioni omogenee di cui, rispettivamente, agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, del presente regolamento.

3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economico-finanziari, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.

4. Il Ministero, a livello periferico, è articolato in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna Regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 14, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.

5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.300 del 1999, su proposta dei capi di dipartimento e dei dirigenti generali preposti ai servizi di cui al comma 3 ed agli uffici di cui al comma 4, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

6. Ciascun dipartimento, servizio e ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.

7. Sui provvedimenti di attuazione del presente capo aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59, le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione. 8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali si provvede con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni.


Art. 10
(Attribuzioni dei capi dei dipartimenti)

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n.29 del 1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il Capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di area.

3. Il Capo del dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di uffici posti alle sue dirette dipendenze.


Art. 11
(Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione esercita i compiti relativi: agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.258 del 1999; alla definizione degli indirizzi generali in materia di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione. Al Dipartimento è inoltre affidata l'attività relativa alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Il Dipartimento cura, coordinandosi con il dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la cooperazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. Nell'ambito del dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative: a) agli ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami, le certificazioni e i titoli di studio, alla ricerca e all'innovazione; b) alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola; c) alle relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.


Art. 12
(Dipartimento per i servizi nel territorio)

1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio esercita i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli su tutto il territorio nazionale; alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione; all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità; alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai dipartimenti ed ai servizi dell'amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all'amministrazione periferica. Al Dipartimento sono inoltre affidate, fatte comunque salve le competenze delle Regioni, tutte le competenze dell'amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. Il Dipartimento, nel rispetto delle competenze delle Regioni, segue i problemi generali del territorio e segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica, ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Il Dipartimento esercita la vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.258 del 1999, nonché la vigilanza o la sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nei confronti degli altri enti ivi previsti. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.

2. Nell'ambito del dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative: a) agli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio nazionale, ivi compresi i servizi per l'integrazione e l'accoglienza; b) all'istruzione post-secondaria, all'educazione e istruzione permanente degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione; c) al personale della scuola e dell'amministrazione; d) allo status dello studente, alle politiche giovanili, ai rapporti scuola-sport e alle attività motorie.


Art. 13
(Servizi)

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Il servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; attende ai servizi generali dell'amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale; dà consulenza legale all'amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.

3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l'ufficio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 14
(Uffici scolastici regionali)

1. In ciascun capoluogo di Regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle Regioni e agli enti locali.

2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico, fermo restando che, in sede di prima applicazione, la preposizione alle istituzioni scolastiche conferisce immediatamente ai dirigenti scolastici, a decorrere dal 1° settembre 2000, i poteri dirigenziali. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'Istituto regionale di ricerca educativa.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il personale della scuola; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti articolazioni regionali dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). Il predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.

5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali è formulata dal capo del dipartimento del territorio, sentito il capo del dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

7. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.


Art. 15
(Conferenza permanente dei dirigenti generali)

1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti alle aree dei dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici. La conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.

2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è assicurato dall'ufficio di Gabinetto.


Art. 16
(Disposizioni relative al funzionamento dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici scolastici regionali)

1. A ciascun dipartimento sono assegnati, oltre al capo del dipartimento, dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale in numero corrispondente a quello delle aree come individuate, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2. Il capo del dipartimento promuove il costante coordinamento con l'altro dipartimento e con i servizi anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro comuni per l'approfondimento di tematiche specifiche o per la realizzazione di progetti.

2. Ai dirigenti di livello dirigenziale generale possono essere affidate funzioni vicarie. Ai dirigenti amministrativi e tecnici di livello non generale possono essere affidate dal capo del dipartimento o dal dirigente dell'area o dell'ufficio scolastico regionale, oltre che funzioni di direzione di uffici dirigenziali, funzioni di direzione di programmi e progetti obiettivo, da raggiungere con il concorso di più unità funzionali da coordinare allo scopo, ovvero di cooperazione diretta con il dirigente titolare. Analoghe funzioni possono essere altresì affidate ai dirigenti tecnici per la progettazione e il supporto dei processi formativi.

3. I servizi di cui all'articolo 13 forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e dei capi dei dipartimenti.

4. La dirigenza tecnica per la progettazione e il supporto dei processi formativi esercita, oltre alle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 2, all'interno di ciascuno dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici regionali scolastici, le funzioni di cui all'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tra i predetti dirigenti assegnati a ciascun dipartimento ed ufficio scolastico regionale è nominato un responsabile del coordinamento di tali funzioni.

5. Il Capo del dipartimento e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuano rispettivamente il dirigente di livello dirigenziale generale e il dirigente al quale affidare l'esercizio delle funzioni vicarie.


Art. 17
(Ruolo del personale e dotazione organica)

1. La dotazione organica dell'Amministrazione della pubblica istruzione, comprensiva del personale dirigente e non dirigenziale è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle allegate tabelle A e B. Tale dotazione sarà ridotta in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.

2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse rinvenienti dalla rideterminazione della dotazione organica del personale del ministero, risultante dalle allegate tabelle A e B.

3. L'attuazione del presente regolamento non può comportare aggravio di oneri.

4. Al presente regolamento, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è data definitiva attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.


Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 605, comma 1, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2, e 3, 615, 616, 621 e 622 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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