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Testo del regolamento di riordino dell'amministrazione centrale e
periferica del Mpi, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2000.
Il testo dovrà ora essere esaminato dal Consiglio di Stato e dalle
Commissioni parlamentari, per il prescritto parere
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, MINISTRO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
E SEGRETERIE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
Art. 1 - Funzioni del Ministero
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni
attribuite all'Amministrazione statale dall'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo
1997, n. 59, dall'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 50,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, di seguito denominato "Ministro", esercita le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo che gli sono attribuite dalle disposizioni legislative vigenti, ivi
comprese quelle in materia di ordinamenti didattici e di scelta di prove d'esame.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, istituiti e
disciplinati a norma del presente Capo.
3. La preposizione ad un Ufficio di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico-amministrativo è incompatibile con gli incarichi di direzione di Uffici di livello
dirigenziale, anche generale, dell'Amministrazione. Ove l'incarico sia conferito a dirigenti
responsabili di Ufficio di livello dirigenziale anche generale, la responsabilità di tale Ufficio è
affidata, per la durata dell'incarico di diretta collaborazione, ad altro dirigente, nel rispetto delle
disposizioni attuative dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 3 - Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto collabora col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. L'Ufficio, ferma restando l'autonomia della segreteria del Ministro, assicura il coordinamento
delle attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e il raccordo con gli organi
e gli Uffici dell'Amministrazione e col Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel rispetto
del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. L'Ufficio di Gabinetto assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della
verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno nonché del compito di promozione
e sviluppo dei sistemi informativi.
3. Il Ministro può nominare consiglieri per specifiche aree di attività. Può inoltre, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avvalersi direttamente
o assegnandolo agli Uffici di cui al presente Capo, di personale con qualifica dirigenziale per
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
Art. 4 - Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 provvede, in coordinamento con il Dipartimento degli
Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle attività di definizione
degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi per gli
adempimenti istruttori e strumentali dei competenti Uffici; assicura il raccordo permanente con
l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo ed esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura i
rapporti di natura tecnico giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio
di Stato e con la Conferenza Stato-regioni; collabora alla redazione dei regolamenti ministeriali,
curando la relativa procedura di adozione; segue la legislazione regionale per le materie di
interesse dell'Amministrazione; su richiesta del Gabinetto e dei Dirigenti generali preposti ai
Dipartimenti, agli Uffici scolastici regionali e ai servizi svolge funzioni di consulenza giuridica e
legislativa; cura il sindacato ispettivo parlamentare.
Art. 5 - Responsabili e organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo
1. I responsabili degli Uffici di cui agli articoli 3 e 4 sono nominati dal Ministro tra esperti, dotati
di elevata professionalità, scelti tra dirigenti dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione o tra
estranei, ivi compresi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i
consiglieri parlamentari, i dirigenti delle altre Amministrazioni dello Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni, i docenti universitari, gli avvocati e altri operatori professionali. Le funzioni
vicarie del capo di Gabinetto e del capo dell'Ufficio legislativo possono essere conferite con
incarico di livello dirigenziale generale.
2. Gli Uffici di cui agli articoli 3 e 4 si articolano in settori, ai quali sono preposti dirigenti
dell'Amministrazione, secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei
rispettivi compiti. Alla definizione dei compiti dei predetti settori si provvede con la modalità di
cui all'articolo 17, comma 4/bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 6 - Altri Uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato
1. La segreteria del Ministro è composta dal capo della segreteria e dal segretario particolare. Il
capo della segreteria provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei
materiali per gli interventi del Ministro. Il segretario particolare cura i rapporti del Ministro con
altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il capo della segreteria
del Ministro ed il segretario particolare sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica
Amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
2. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge attività di consulenza al Ministro per i rapporti
esteri nelle materie di competenza del Ministero. Il consigliere diplomatico è nominato dal
Ministro, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica.
3. L'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione e con i mezzi di
comunicazione di massa nazionali e internazionali, coordinandosi con il servizio per la
comunicazione. Il capo dell'Ufficio stampa ed un suo collaboratore, al quale sono attribuite
funzioni vicarie, sono nominati fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi
albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, in
possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di
comunicazione, ivi compresa quella istituzionale.
4. Al servizio di controllo interno, che opera in posizione di autonomia operativa presso il
Gabinetto e risponde al Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al capo del servizio compete un trattamento economico
determinato dal Ministro con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del presente decreto.
5. I sottosegretari di Stato si avvalgono di un segretario particolare e di un Ufficio di segreteria,
il cui contingente è definito a norma dell'articolo 7. All'Ufficio di segreteria di ciascuno dei
sottosegretari è preposto un dirigente dell'Amministrazione o un esperto estraneo compreso
tra quelli di cui all'articolo 7. L'incarico di segretario particolare è affidato dal sottosegretario a
persona di sua fiducia, anche estranea all'Amministrazione.
Art. 7 - Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Agli Uffici di cui al presente Capo sono assegnati personale del Ministero e dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ivi compreso il personale
della scuola, nel limite massimo di duecentotrentotto unità, comprensive di ventidue dirigenti,
nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratti a tempo determinato in numero non
superiore a venti. Tale personale è ripartito tra i suddetti Uffici con decreto del Ministro, di
natura non regolamentare. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti Uffici anche
esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel numero massimo di venti.
Art. 8 - Trattamento economico
1. Al capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con
apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un
emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici
tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
2. Al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo
determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un Ufficio
dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
3. Al capo della Segreteria particolare ed al segretario particolare del Ministro, ai segretari
particolari dei sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle Pubbliche
Amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito
contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale di livello non
generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in
un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale
trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro, qualora iscritto nell'apposito albo, è
corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
4. Ai capi degli Uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento
accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con contratto
individuale, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante rispettivamente ai capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti di Uffici dirigenziali
generali ed ai dirigenti di Uffici dirigenziali non generali.
5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione,
è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del
Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari
disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico. Il predetto trattamento può essere determinato in misura
diversificata entro il limite della spesa complessiva corrispondente al trattamento economico
fondamentale e accessorio massimo spettante a venti unità di personale di livello dirigenziale
non generale e a venti unità di personale appartenente alla posizione economica contrattuale
"C3". Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici
di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione su proposta dei
responsabili degli Uffici di cui agli articoli 3, 4 e 6, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di
reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti
nel fondo unico di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del
comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999.
In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.
8. Il personale non dirigenziale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, enti ed
organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in
posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25% del contingente
complessivo.
CAPO II
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 9 - Articolazione del Ministero
1. Il Ministero a livello centrale è articolato in due Dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale
generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I Dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito di ciascun Dipartimento
sono individuate tre aree di funzioni omogenee la cui direzione è affidata a dirigenti di livello
dirigenziale generale.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economici, servizio per
l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero, a livello periferico, è articolato in Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale
generale, uno per ciascuna regione. Tali Uffici si organizzano per funzioni e, sul territorio
provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma
4/bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei capi di Dipartimento, e dei
dirigenti generali preposti ai servizi di cui all'articolo 12, sono individuati gli Uffici di livello
dirigenziale non generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, servizio e Ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del
personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della
formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente Capo aventi riflessi sull'organizzazione e sul
rapporto di lavoro sono sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla
contrattazione.
Art. 10 - Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici
compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione
e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del
Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che
coinvolgono le competenze di più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di
area.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 a mezzo di Uffici posti alle sue dirette dipendenze.
Art. 11 - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione esercita i compiti relativi: agli ordinamenti, ai
curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi
delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi
gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia dello status
dello studente; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di
studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di
appositi progetti, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema d'istruzione; alla definizione degli indirizzi generali in materia di
formazione e aggiornamento del personale scolastico. Il Dipartimento fornisce le linee di
indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli Uffici regionali scolastici e ne
verifica la coerenza di attuazione. Al Dipartimento è inoltre affidata l'attività relativa alla
vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Il Dipartimento, cura, di
concerto con il Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la
cooperazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali. Nell'ambito del
Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative:
a) agli ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami, le certificazioni e i titoli di studio, alla
ricerca e all'innovazione;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola;
c) alle relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli
organismi internazionali.
A ciascuna di tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli Uffici di livello
dirigenziale generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 12 - Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio esercita i compiti relativi:
alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione
della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei
relativi livelli su tutto il territorio nazionale;
alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di
lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione;
all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e
tecnico del Ministero nonché al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali,
alla contrattazione e alla mobilità;
agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;
alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in
favore dei giovani;
al supporto dell'attività della consulta nazionale degli studenti;
ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;
agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi non statali e sulle scuole straniere in
Italia;
ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e
integrazione degli studenti immigrati.
Il Dipartimento per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai Dipartimenti e i servizi dell'Amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi nella materia all'Amministrazione periferica. Al Dipartimento sono inoltre affidate, fatte comunque salve le competenze delle regioni, tutte le competenze dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti, istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. Il Dipartimento, nel rispetto delle competenze delle regioni, segue i problemi generali del territorio e segnatamente
quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica, ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Il Dipartimento esercita la vigilanza sull'Agenzia di cui
all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla "Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci", sull'Ente nazionale di assistenza magistrale e sull'Opera nazionale Montessori.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative:
a) agli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio nazionale, ivi compresi i servizi per
l'integrazione e l'accoglienza;
b) alle politiche giovanili, all'istruzione post-secondaria, all'educazione e istruzione permanente
degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
c) al personale della scuola e dell'Amministrazione.
A ciascuna di tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli Uffici di livello
dirigenziale generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 13 - Servizi
1. I servizi sono Uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad Uffici dirigenziali
dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai Dipartimenti e agli
Uffici scolastici regionali. Essi si articolano in Uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Il servizio per gli affari economici svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle
materie giuridico-contabili di competenza dei diversi Uffici centrali e periferici; anche sulla base
dei dati forniti dagli Uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi; anche avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli Uffici
scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione. Sulla
base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed
assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione
al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei
Dipartimenti, dei servizi e degli Uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; sovrintende alla gestione
dei servizi generali dell'Amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle
risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi
finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e
convenzionali di carattere generale e comune agli Uffici dell'Amministrazione centrale; dà
consulenza legale all'Amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i
competenti Uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3;
fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni
scolastiche.
3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli
aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando
sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i Dipartimenti, gli altri servizi e gli Uffici
scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure;
pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni, agli sviluppi e ai
rinnovi contrattuali; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche
di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza
alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove
soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete,
anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l'Ufficio
statistico del Ministero che, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo,
costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo
agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito web dell'Amministrazione;
promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza
le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove
monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'Ufficio relazioni col pubblico a livello
centrale e coordina e indirizza l'attività degli Uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura
i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 14 - Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'Ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale
generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono
assegnate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli Uffici delle Sovrintendenze
scolastiche, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed
esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione
centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.
2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, provvede all'articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche
autonome.
3. L'Ufficio scolastico regionale si rapporta con ambedue i Dipartimenti e con i servizi centrali.
Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sul raggiungimento dei livelli di efficacia
e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli
studenti; promuove la ricognizione delle esigenze formative di ciascuna regione; formula al
servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e ai Dipartimenti le proprie richieste in ordine
all'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale della scuola; esercita tutte le
competenze, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, in materia di personale
scolastico non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione; intrattiene i
rapporti con la regione e con gli enti locali per le materie rientranti nella competenza statale
relative all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti, alla rete delle scuole, al loro
dimensionamento, al tipo di offerta di istruzione, alle scuole e corsi non statali, alle scuole
straniere in Italia; raccoglie, diffonde e trasmette i flussi informativi da e verso
l'Amministrazione centrale; rende capillare sul territorio l'accesso alle informazioni, anche
avvalendosi, mediante intese, di Uffici pubblici di altre Amministrazioni e di organizzazioni di
volontariato; per l'assolvimento delle funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche gli Uffici
scolastici regionali si avvalgono anche degli Istituti regionali di ricerca educativa.
4. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è istituito l'organo collegiale a composizione
mista a norma dell'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che si
dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. Il potere di proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 è esercitato, nei confronti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dal
capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano seguitano ad
applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione scolastica, le
disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi
adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione
adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Art. 15 - Uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali
1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17,
comma 4/bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei dirigenti generali
preposti agli Uffici scolastici regionali, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non
generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.
2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale con proprio atto, da adottarsi entro 90
giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, determina la decorrenza del passaggio
delle competenze ai nuovi Uffici. Da tale data sono soppressi i Provveditorati agli Studi e il
relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.
Art. 16 - Conferenza permanente dei dirigenti generali
1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti alle aree dei Dipartimenti, ai
servizi e agli Uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni
attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici. Alle riunioni partecipa il capo di
Gabinetto.
2. Il Ministro partecipa alle sedute della Conferenza, qualora lo ritenga opportuno, ai fini
dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Ufficio di Gabinetto fornisce il supporto tecnico e organizzativo necessario per i lavori della
Conferenza.
Art. 17 - Disposizioni relative al funzionamento dei Dipartimenti, dei servizi e degli
Uffici scolastici regionali
1. A ciascun Dipartimento sono assegnati, oltre al capo del Dipartimento, non più di tre
dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale per l'assolvimento delle funzioni relative alle
diverse aree. Il capo del Dipartimento promuove il costante coordinamento con l'altro
Dipartimento e con i servizi anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro comuni per
l'approfondimento di tematiche specifiche o per la realizzazione di progetti.
2. Ai dirigenti di livello dirigenziale generale possono essere affidate funzioni vicarie. Ai dirigenti
amministrativi e tecnici di livello non generale possono essere affidate dal capo del
Dipartimento o dal dirigente dell'area, oltre che funzioni di direzione di Uffici dirigenziali,
funzioni di direzione di programmi e progetti obiettivo, da raggiungere con il concorso di più
unità funzionali da coordinare allo scopo, ovvero di cooperazione diretta con il dirigente titolare.
3. I servizi di cui all'articolo 13 forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace
esercizio dell'azione amministrativa, secondo le indicazioni fornite dal Ministro e dai capi dei
Dipartimenti.
4. La dirigenza tecnica per la progettazione e il supporto dei processi formativi esercita, oltre
alle funzioni di cui al comma 2, all'interno di ciascuno dei Dipartimenti, dei servizi e degli Uffici
regionali scolastici, le funzioni di cui all'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Tra i predetti dirigenti assegnati a ciascun Dipartimento ed Ufficio scolastico regionale è
nominato un responsabile del coordinamento di tali funzioni.
5. Il capo del Dipartimento e i dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alle diverse aree
individuano rispettivamente il dirigente di livello dirigenziale generale e il dirigente al quale
affidare l'esercizio delle funzioni vicarie.
Art. 18 - Ruolo del personale e dotazione organica
1. E' confermato il ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Amministrazione della
Pubblica Istruzione. La relativa dotazione organica si articola in aree dipartimentali e per servizi
e Uffici periferici di livello dirigenziale generale.
2. La dotazione organica dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, comprensiva del
personale dirigente e delle aree e del personale di cui all'articolo 8, comma 6, è rideterminata,
nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle allegate tabelle A e B. Tale dotazione sarà
automaticamente ridotta all'atto dei trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si provvede anche con le risorse rinvenienti dalla rideterminazione della
dotazione organica del personale del Ministero, risultante dalle allegate tabelle A e B.
4. L'attuazione del presente regolamento non può comportare aggravio di oneri.
5. Al presente regolamento, a norma dell'articolo 75, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è data definitiva attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 19 - Abrogazioni
1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4/bis della legge 23 agosto 1988, n. 400,
gli articoli 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621 e 622 del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
TABELLA A
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
ALLEGATA
AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 75, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300
|
TOTALE
|
Dirigenti genarali con funzioni di Capo dipartimento |
2 |
Dirigenti generali |
29 |
Dirigenti amministrativi e tecnici |
355 |
Dirigenti con funzioni relative agli ordinamenti degli studi (ex Ispettori Tecnici) |
412 |
Totale dirigenti |
798 |
Area A |
650 |
B1 |
818 |
B2 |
2.000 |
B3 |
2.167 |
Totale area B |
4.985 |
C1 |
1.865 |
C2 |
1.500 |
C3 |
1.000 |
Totale area C |
4.365 |
Totale aree |
10.000 |
|
|
TOTALE |
10.798 |
TABELLA B
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA, ARTICOLATA PER
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA, ALLEGATA AL
REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 75, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300 |
|
AMM.NE CENTRALE
|
AMM.NE PERIFERICA |
TOTALE |
Dirigenti genarali con funzioni di Capo dipartimento |
2 |
|
2 |
Dirigenti generali |
11 |
18 |
29 |
Dirigenti amministrativi e tecnici |
138 |
217 |
355 |
Dirigenti con funzioni relative agli ordinamenti degli studi (ex Ispettori Tecnici) |
60 |
352 |
412 |
Totale dirigenti |
211 |
587 |
798 |
Area A |
110 |
540 |
650 |
B1 |
124 |
694 |
818 |
B2 |
316 |
1.684 |
2.000 |
B3 |
343 |
1.824 |
2.167 |
Totale area B |
783 |
4.202 |
4.985 |
C1 |
373 |
1.492 |
1.865 |
C2 |
300 |
1.200 |
1.500 |
C3 |
194 |
806 |
1.000 |
Totale area C |
867 |
3.498 |
4.365 |
Totale aree |
1.760 |
8.240 |
10.000 |
|
|
|
|
TOTALE |
1.971 |
8.827 |
10.798 |
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