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Testo del regolamento di riordino dell'amministrazione centrale e periferica del Mpi, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2000.

Il testo dovrà ora essere esaminato dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, per il prescritto parere


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, MINISTRO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SEGRETERIE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

Art. 1 - Funzioni del Ministero
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni attribuite all'Amministrazione statale dall'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, di seguito denominato "Ministro", esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono attribuite dalle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese quelle in materia di ordinamenti didattici e di scelta di prove d'esame.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione, istituiti e disciplinati a norma del presente Capo.
3. La preposizione ad un Ufficio di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico-amministrativo è incompatibile con gli incarichi di direzione di Uffici di livello dirigenziale, anche generale, dell'Amministrazione. Ove l'incarico sia conferito a dirigenti responsabili di Ufficio di livello dirigenziale anche generale, la responsabilità di tale Ufficio è affidata, per la durata dell'incarico di diretta collaborazione, ad altro dirigente, nel rispetto delle disposizioni attuative dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto collabora col Ministro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. L'Ufficio, ferma restando l'autonomia della segreteria del Ministro, assicura il coordinamento delle attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e il raccordo con gli organi e gli Uffici dell'Amministrazione e col Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. L'Ufficio di Gabinetto assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi.
3. Il Ministro può nominare consiglieri per specifiche aree di attività. Può inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avvalersi direttamente o assegnandolo agli Uffici di cui al presente Capo, di personale con qualifica dirigenziale per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

Art. 4 - Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 provvede, in coordinamento con il Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi per gli adempimenti istruttori e strumentali dei competenti Uffici; assicura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo ed esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura i rapporti di natura tecnico giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con il Consiglio di Stato e con la Conferenza Stato-regioni; collabora alla redazione dei regolamenti ministeriali, curando la relativa procedura di adozione; segue la legislazione regionale per le materie di interesse dell'Amministrazione; su richiesta del Gabinetto e dei Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti, agli Uffici scolastici regionali e ai servizi svolge funzioni di consulenza giuridica e legislativa; cura il sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 5 - Responsabili e organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo
1. I responsabili degli Uffici di cui agli articoli 3 e 4 sono nominati dal Ministro tra esperti, dotati di elevata professionalità, scelti tra dirigenti dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione o tra estranei, ivi compresi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle altre Amministrazioni dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, i docenti universitari, gli avvocati e altri operatori professionali. Le funzioni vicarie del capo di Gabinetto e del capo dell'Ufficio legislativo possono essere conferite con incarico di livello dirigenziale generale.
2. Gli Uffici di cui agli articoli 3 e 4 si articolano in settori, ai quali sono preposti dirigenti dell'Amministrazione, secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei rispettivi compiti. Alla definizione dei compiti dei predetti settori si provvede con la modalità di cui all'articolo 17, comma 4/bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6 - Altri Uffici di diretta collaborazione e segreterie dei sottosegretari di Stato
1. La segreteria del Ministro è composta dal capo della segreteria e dal segretario particolare. Il capo della segreteria provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il capo della segreteria del Ministro ed il segretario particolare sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.
2. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge attività di consulenza al Ministro per i rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. L'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione e con i mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali, coordinandosi con il servizio per la comunicazione. Il capo dell'Ufficio stampa ed un suo collaboratore, al quale sono attribuite funzioni vicarie, sono nominati fra operatori del settore dell'informazione iscritti negli appositi albi professionali, o fra persone, anche appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale.
4. Al servizio di controllo interno, che opera in posizione di autonomia operativa presso il Gabinetto e risponde al Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al capo del servizio compete un trattamento economico determinato dal Ministro con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del presente decreto.
5. I sottosegretari di Stato si avvalgono di un segretario particolare e di un Ufficio di segreteria, il cui contingente è definito a norma dell'articolo 7. All'Ufficio di segreteria di ciascuno dei sottosegretari è preposto un dirigente dell'Amministrazione o un esperto estraneo compreso tra quelli di cui all'articolo 7. L'incarico di segretario particolare è affidato dal sottosegretario a persona di sua fiducia, anche estranea all'Amministrazione.

Art. 7 - Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Agli Uffici di cui al presente Capo sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ivi compreso il personale della scuola, nel limite massimo di duecentotrentotto unità, comprensive di ventidue dirigenti, nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratti a tempo determinato in numero non superiore a venti. Tale personale è ripartito tra i suddetti Uffici con decreto del Ministro, di natura non regolamentare. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti Uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di venti.

Art. 8 - Trattamento economico
1. Al capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
2. Al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un Ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al capo della Segreteria particolare ed al segretario particolare del Ministro, ai segretari particolari dei sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle Pubbliche Amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro, qualora iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
4. Ai capi degli Uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con contratto individuale, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di Uffici dirigenziali non generali.
5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il predetto trattamento può essere determinato in misura diversificata entro il limite della spesa complessiva corrispondente al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo spettante a venti unità di personale di livello dirigenziale non generale e a venti unità di personale appartenente alla posizione economica contrattuale "C3". Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione su proposta dei responsabili degli Uffici di cui agli articoli 3, 4 e 6, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel fondo unico di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro.
8. Il personale non dirigenziale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25% del contingente complessivo.

CAPO II
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 9 - Articolazione del Ministero
1. Il Ministero a livello centrale è articolato in due Dipartimenti e tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I Dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito di ciascun Dipartimento sono individuate tre aree di funzioni omogenee la cui direzione è affidata a dirigenti di livello dirigenziale generale.
3. I servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari economici, servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero, a livello periferico, è articolato in Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali Uffici si organizzano per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4/bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei capi di Dipartimento, e dei dirigenti generali preposti ai servizi di cui all'articolo 12, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, servizio e Ufficio scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente Capo aventi riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.

Art. 10 - Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di area.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 a mezzo di Uffici posti alle sue dirette dipendenze.

Art. 11 - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione esercita i compiti relativi: agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia dello status dello studente; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione; alla definizione degli indirizzi generali in materia di formazione e aggiornamento del personale scolastico. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza, agli Uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione. Al Dipartimento è inoltre affidata l'attività relativa alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Il Dipartimento, cura, di concerto con il Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa la cooperazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il servizio di segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative:

a) agli ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami, le certificazioni e i titoli di studio, alla ricerca e all'innovazione;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola;
c) alle relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali.

A ciascuna di tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 12 - Dipartimento per i servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio esercita i compiti relativi:

  • alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli su tutto il territorio nazionale;
  • alla definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, alla relativa contrattazione;
  • all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico del Ministero nonché al reclutamento, alla formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità;
  • agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;
  • alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali in favore dei giovani;
  • al supporto dell'attività della consulta nazionale degli studenti;
  • ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;
  • agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi non statali e sulle scuole straniere in Italia;
  • ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati.
  • Il Dipartimento per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio del contenzioso per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai Dipartimenti e i servizi dell'Amministrazione centrale e per la formulazione degli indirizzi nella materia all'Amministrazione periferica. Al Dipartimento sono inoltre affidate, fatte comunque salve le competenze delle regioni, tutte le competenze dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti, istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore. Il Dipartimento, nel rispetto delle competenze delle regioni, segue i problemi generali del territorio e segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio, all'edilizia scolastica, ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Il Dipartimento esercita la vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla "Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci", sull'Ente nazionale di assistenza magistrale e sull'Opera nazionale Montessori.
    2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni relative:

    a) agli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio nazionale, ivi compresi i servizi per l'integrazione e l'accoglienza;
    b) alle politiche giovanili, all'istruzione post-secondaria, all'educazione e istruzione permanente degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
    c) al personale della scuola e dell'Amministrazione.

    A ciascuna di tali aree o a più aree tra loro accorpate corrispondono gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    Art. 13 - Servizi
    1. I servizi sono Uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad Uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai Dipartimenti e agli Uffici scolastici regionali. Essi si articolano in Uffici di livello dirigenziale non generale.
    2. Il servizio per gli affari economici svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi Uffici centrali e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli Uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; anche avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri servizi e dagli Uffici scolastici regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei servizi e degli Uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; sovrintende alla gestione dei servizi generali dell'Amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli Uffici dell'Amministrazione centrale; dà consulenza legale all'Amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti Uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
    3. Il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i Dipartimenti, gli altri servizi e gli Uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni, agli sviluppi e ai rinnovi contrattuali; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l'Ufficio statistico del Ministero che, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.
    4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; coordina il sito web dell'Amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'Ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza l'attività degli Uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Art. 14 - Uffici scolastici regionali
    1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'Ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli Uffici delle Sovrintendenze scolastiche, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali.
    2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, provvede all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche autonome.
    3. L'Ufficio scolastico regionale si rapporta con ambedue i Dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sul raggiungimento dei livelli di efficacia e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; promuove la ricognizione delle esigenze formative di ciascuna regione; formula al servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e ai Dipartimenti le proprie richieste in ordine all'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale della scuola; esercita tutte le competenze, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, in materia di personale scolastico non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione; intrattiene i rapporti con la regione e con gli enti locali per le materie rientranti nella competenza statale relative all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti, alla rete delle scuole, al loro dimensionamento, al tipo di offerta di istruzione, alle scuole e corsi non statali, alle scuole straniere in Italia; raccoglie, diffonde e trasmette i flussi informativi da e verso l'Amministrazione centrale; rende capillare sul territorio l'accesso alle informazioni, anche avvalendosi, mediante intese, di Uffici pubblici di altre Amministrazioni e di organizzazioni di volontariato; per l'assolvimento delle funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche gli Uffici scolastici regionali si avvalgono anche degli Istituti regionali di ricerca educativa.
    4. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è istituito l'organo collegiale a composizione mista a norma dell'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
    5. Il potere di proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è esercitato, nei confronti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dal capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
    6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

    Art. 15 - Uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali
    1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4/bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei dirigenti generali preposti agli Uffici scolastici regionali, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale, le loro eventuali suddivisioni in unità funzionali, e i loro compiti.
    2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale con proprio atto, da adottarsi entro 90 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, determina la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uffici. Da tale data sono soppressi i Provveditorati agli Studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.

    Art. 16 - Conferenza permanente dei dirigenti generali
    1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti alle aree dei Dipartimenti, ai servizi e agli Uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici. Alle riunioni partecipa il capo di Gabinetto.
    2. Il Ministro partecipa alle sedute della Conferenza, qualora lo ritenga opportuno, ai fini dell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo.
    3. L'Ufficio di Gabinetto fornisce il supporto tecnico e organizzativo necessario per i lavori della Conferenza.

    Art. 17 - Disposizioni relative al funzionamento dei Dipartimenti, dei servizi e degli Uffici scolastici regionali
    1. A ciascun Dipartimento sono assegnati, oltre al capo del Dipartimento, non più di tre dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale per l'assolvimento delle funzioni relative alle diverse aree. Il capo del Dipartimento promuove il costante coordinamento con l'altro Dipartimento e con i servizi anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro comuni per l'approfondimento di tematiche specifiche o per la realizzazione di progetti.
    2. Ai dirigenti di livello dirigenziale generale possono essere affidate funzioni vicarie. Ai dirigenti amministrativi e tecnici di livello non generale possono essere affidate dal capo del Dipartimento o dal dirigente dell'area, oltre che funzioni di direzione di Uffici dirigenziali, funzioni di direzione di programmi e progetti obiettivo, da raggiungere con il concorso di più unità funzionali da coordinare allo scopo, ovvero di cooperazione diretta con il dirigente titolare.
    3. I servizi di cui all'articolo 13 forniscono il supporto necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo le indicazioni fornite dal Ministro e dai capi dei Dipartimenti.
    4. La dirigenza tecnica per la progettazione e il supporto dei processi formativi esercita, oltre alle funzioni di cui al comma 2, all'interno di ciascuno dei Dipartimenti, dei servizi e degli Uffici regionali scolastici, le funzioni di cui all'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tra i predetti dirigenti assegnati a ciascun Dipartimento ed Ufficio scolastico regionale è nominato un responsabile del coordinamento di tali funzioni.
    5. Il capo del Dipartimento e i dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alle diverse aree individuano rispettivamente il dirigente di livello dirigenziale generale e il dirigente al quale affidare l'esercizio delle funzioni vicarie.

    Art. 18 - Ruolo del personale e dotazione organica
    1. E' confermato il ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione. La relativa dotazione organica si articola in aree dipartimentali e per servizi e Uffici periferici di livello dirigenziale generale.
    2. La dotazione organica dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, comprensiva del personale dirigente e delle aree e del personale di cui all'articolo 8, comma 6, è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nelle allegate tabelle A e B. Tale dotazione sarà automaticamente ridotta all'atto dei trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    3. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si provvede anche con le risorse rinvenienti dalla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero, risultante dalle allegate tabelle A e B.
    4. L'attuazione del presente regolamento non può comportare aggravio di oneri.
    5. Al presente regolamento, a norma dell'articolo 75, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è data definitiva attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Art. 19 - Abrogazioni
    1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4/bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621 e 622 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

    TABELLA A
    TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
    ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 75, COMMA 1,
    DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300
      TOTALE
    Dirigenti genarali con funzioni di Capo dipartimento 2
    Dirigenti generali 29
    Dirigenti amministrativi e tecnici 355
    Dirigenti con funzioni relative agli ordinamenti degli studi (ex Ispettori Tecnici) 412
    Totale dirigenti 798
    Area A 650
    B1 818
    B2 2.000
    B3 2.167
    Totale area B 4.985
    C1 1.865
    C2 1.500
    C3 1.000
    Totale area C 4.365
    Totale aree 10.000
       
    TOTALE 10.798


    TABELLA B
    TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA,
    ARTICOLATA PER AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA,
    ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 75, COMMA 1,
    DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300
      AMM.NE CENTRALE AMM.NE PERIFERICA TOTALE
    Dirigenti genarali con funzioni di Capo dipartimento 2   2
    Dirigenti generali 11 18 29
    Dirigenti amministrativi e tecnici 138 217 355
    Dirigenti con funzioni relative agli ordinamenti degli studi (ex Ispettori Tecnici) 60 352 412
    Totale dirigenti 211 587 798
    Area A 110 540 650
    B1 124 694 818
    B2 316 1.684 2.000
    B3 343 1.824 2.167
    Totale area B 783 4.202 4.985
    C1 373 1.492 1.865
    C2 300 1.200 1.500
    C3 194 806 1.000
    Totale area C 867 3.498 4.365
    Totale aree 1.760 8.240 10.000
           
    TOTALE 1.971 8.827 10.798

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