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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 17 maggio 2000, n.8803 U/L L.P.1674);

ADOTTA
il seguente

Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124

ARTICOLO 1
(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

  • per le supplenze annuali il 31 agosto.
  • per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.
  • per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
    6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

    ARTICOLO 2
    (Graduatorie permanenti)

    1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n.123, di seguito denominato "regolamento sulle graduatorie permanenti".
    2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
    3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
    4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
    5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

    ARTICOLO 3
    (Conferimento delle supplenze a livello provinciale)

    1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell'attività didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

    a) rilevanza economica del contratto;
    b) sede;
    c) graduatorie di insegnamento preferenziali.

    2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità indicato.
    3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.
    4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

    ARTICOLO 4
    (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

    1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
    2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
    3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

    ARTICOLO 5
    (Graduatorie di circolo e di istituto)

    1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
    2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
    3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

    4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
    5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità triennale.
    6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.
    7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
    8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.
    9. Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.
    10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:

    a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;
    b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;
    c) coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;
    d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.

    11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
    12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
    13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

    ARTICOLO 6
    (Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media)

    1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell'articolo 5 e composta come segue.

    I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.
    II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.
    III Fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.

    2. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
    3. In prima applicazione del presente regolamento, per l'anno scolastico 2000/2001, alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico di conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996. La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.
    4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, in quanto compatibili.

    ARTICOLO 7
    (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)

    1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

    a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
    b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

    2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
    3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
    4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
    5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
    6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
    7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge.
    8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

    ARTICOLO 8
    (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

    1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

    A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti:
    a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico successivo;
    b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.
    B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
    a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
    b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

    2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
    3. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
    4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
    5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

    ARTICOLO 9
    (Disposizioni finali e di rinvio)

    1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.
    2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
    3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
    4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 25 maggio 2000

    IL MINISTRO
    f.to Tullio De Mauro

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