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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL' AMMINISTRAZIONE
C.M. n.108
Prot. n. 329 /N/2001
Roma, 8 giugno 2001
OGGETTO: trattamento di fine rapporto e costituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti.
L'art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha esteso l'istituto del
"Trattamento di fine rapporto", previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per il settore
privato, ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione, per la
concreta applicazione del principio ha fatto rinvio alla contrattazione collettiva in
base alla quale, in data 29 luglio 1999, presso l'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è stato sottoscritto l"' Accordo
quadro negoziale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici" pubblicato nella G.U. del 27 agosto 1999
n.201.
A tale accordo è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2000 n. 111 e
successivamente parzialmente modificato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 maggio 2001 -G.U. 23 maggio 2001 n. 118; con tali atti il quadro
normativo ha conseguito totale compiutezza.
AI fine di consentire la concreta applicazione di quanto sopra riportato,
l'Inpdap ha provveduto ad emanare una serie di circolari con le quali ha fornito
dettagliate disposizioni sia sull'acquisizione del diritto da parte degli interessati, sia sui tempi entro i quali le singole Amministrazioni debbono provvedere alla
liquidazione sia, infine sui moduli da utilizzare; per consentire una più facile
applicazione si allegano alla presente copia di dette circolari, unitamente agli atti
normativi sopra citati.
Ciò premesso sul piano generale, si ritiene utile precisare che, essendo il
D.P.C.M. 20 dicembre 1999 entrato in vigore il 30 maggio 2000 e, cioè, in epoca
successiva al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997 n. 59), in forza dell'art 14 di quest'ultimo la liquidazione del T .F .R. a tutto il
personale precario della scuola il cui contratto di lavoro si è interrotto dopo il 29
maggio 2000, rientra nella competenza dei Dirigenti Scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
Atti allegati (consultabili presso i CSA) :
1) Accordo quadro originale sottoscritto il 29.7.1999
2) D.P.C.M. 20.12.1999
3) D.P.C.M. 2.3.2001
4) Circolare Inpdap dell'8.6.2000 n. 29
5) Circolare Inpdap del 26.10.2000 n. 45
6) Circolare Inpdap del 16.1.2001 prot. 1
7) Circolare Inpdap del 12.1.2001
8) Circolare Inpdap del 12.3.2001 prot. 11
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