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SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA - DIV.I
Circolare n. 28
Prot. n. 380
Roma, 13 febbraio 2001
Agli Uffici scolastici regionali
Ai Provveditori agli studi LORO SEDI
Oggetto: Cap. 4150 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001- Sussidi di gestione alle scuole materne non statali - D.L:vo 16 aprile 1994, n.297- art.339 e seguenti.
Si forniscono anche per il corrente anno le istruzioni necessarie a regolare le procedure relative al Capitolo 4150 in oggetto, concernente "Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione di scuole materne non statali". Ciò, al fine di assicurare la necessaria continuità delle funzioni amministrative in materia, in attesa della piena operatività dei nuovi uffici scolastici previsti dal D.P.R. 6.11.2000, n. 347 e, successivamente, del trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di contributi alle scuole non statali ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112.
E' noto che la materia dei sussidi alle scuole materne non statali è stata disciplinata con D.M. 210 del 10.7.1991. Le disposizioni contenute nel D.M. in parola continuano a valere pertanto, in quanto applicabili, anche per il corrente anno.
In relazione a quanto prescritto dal sopra citato D.M., si indicano i seguenti TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI GLI ADEMPIMENTI previsti dallo stesso D.M. nell'ambito della procedura finalizzata all'erogazione dei sussidi:
14 marzo 2001 - presentazione delle domande, da parte dei rispettivi gestori, al dirigente scolastico del circolo didattico o istituto comprensivo competente per territorio (le scuole materne non statali che abbiano anche richiesto la parità scolastica ai sensi della legge 10.3.2000, n. 62, nei termini e secondo le modalità indicate nell'apposita circolare ministeriale, devono farne espressa dichiarazione nell'istanza presentata ai presenti fini indicandone gli estremi; qualora abbiano eventualmente già ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, debbono indicare, altresì, gli estremi del relativo provvedimento amministrativo);
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09 aprile 2001 - trasmissione delle domande, da parte del competente dirigente scolastico, al rispettivo ufficio scolastico provinciale;
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28 maggio 2001 - trasmissione, da parte del Capo dell'ufficio scolastico provinciale all'ufficio che sarà successivamente indicato dal Ministero, dei piani delle proposte e della prescritta documentazione, se acquisita. Il Ministero si riserva di far conoscere con successiva comunicazione l'ufficio dell'amministrazione scolastica a cui gli uffici scolastici provinciali dovranno inoltrare i piani delle rispettive proposte.
I termini sopra indicati dovranno essere osservati per consentire il tempestivo svolgimento delle ulteriori fasi della procedura, finalizzata alla erogazione dei sussidi.
I dati relativi alle scuole materne non statali dovranno essere trasmessi sia in forma elettronica che con supporto cartaceo.
Per quanto riguarda la procedura di trasmissione dei dati in forma elettronica, saranno successivamente rese note le modalità operative tramite annuncio sulle NEWS del sito INTRANET del Ministero.
Relativamente al supporto cartaceo si fa presente quanto appresso.
I modelli a stampa che gli uffici scolastici provinciali utilizzeranno per la compilazione degli elenchi di proposte di sussidio devono essere conformi a quelli allegati alla presente (Allegato A e Allegato B), fatti salvi gli adattamenti che si renderanno eventualmente necessari in relazione ai mutamenti in corso.
Quanto alla documentazione che gli uffici scolastici provinciali dovranno inviare, nel suddetto termine del 28 maggio 2001, all'ufficio dell'amministrazione scolastica che sarà successivamente comunicato, si confermano gli atti elencati nella C.M. n. 284 del 24.11.1999, relativa ai sussidi di gestione dello scorso anno. Per comodità di lettura, si elencano nuovamente, di seguito, gli atti da inoltrare:
a) due elenchi, ciascuno in triplice copia, delle proposte;
b) le domande e le relative schede, raccolte nell'ordine alfabetico, dei due elenchi ;
c) due copie della relazione del Capo dell'ufficio scolastico provinciale al Consiglio scolastico provinciale, organo scolastico collegiale attualmente competente;
d) il testo, in triplice copia, del parere del predetto organo collegiale o, qualora lo stesso organo non si sia ancora pronunciato, l'indicazione della data nella quale la richiesta di parere è pervenuta al medesimo.
Entro il predetto termine del 28 maggio 2001 dovranno essere trasmesse, altresì, all'ufficio che sarà successivamente indicato dal Ministero:
1. le proposte di sussidio per le scuole materne gestite dai seguenti Enti :
- Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.) -
Via P. Ravanas, 235 - BARI;
- Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (O.N.M.I.) - Via dei Pianellari, 7 - ROMA ;
2. le domande e le relative schede, conformi all'allegato C, compilate dagli Enti suddetti;
3. due copie della relazione del Capo dell'ufficio scolastico provinciale al Consiglio scolastico provinciale, relativa alle domande degli Enti suddetti, da cui risulti la data di spedizione della relazione stessa al medesimo organo consultivo;
4. stralcio, in triplice copia, in adesione ad espressa richiesta degli Organi di controllo, del parere espresso dal Consiglio scolastico provinciale sulle richieste relative a tali Enti o, qualora il suddetto organo collegiale non si sia ancora pronunciato, l'indicazione della data in cui la richiesta di parere è pervenuta allo stesso.
Quanto al prescritto parere del Consiglio scolastico provinciale, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/90, qualora dalla data del ricevimento della richiesta di parere da parte dell'organo collegiale decorrano 90 giorni senza che l'organo medesimo renda il parere o rappresenti eventuali esigenze istruttorie, l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere di cui trattasi. I novanta giorni decorrono dalla data in cui il competente organo scolastico collegiale riceve la richiesta. E', quindi, necessario che gli Uffici scolastici provinciali, nell'inviare la richiesta di parere, adottino procedure di trasmissione degli atti che consentano con certezza il computo dei novanta giorni.
Al fine di consentire il tempestivo esame degli atti da parte dell'Ufficio, che il Ministero si riserva di far conoscere con successiva comunicazione, si ravvisa la necessità che gli Uffici scolastici provinciali inviino, comunque, contestualmente all'inoltro della richiesta di parere al competente organo consultivo, tutti gli atti utili al medesimo Ufficio, che dovrà assumere le decisioni finali, precisando esattamente la data di ricezione da parte dell' organo consultivo della richiesta di parere formulata dal Capo dell'Ufficio scolastico provinciale; successivamente gli Uffici scolastici provinciali trasmetteranno il parere espresso dal Consiglio scolastico provinciale o comunicazione dell' infruttuoso decorso dei novanta giorni.
Si ritiene utile ricordare quanto segue ai fini della compilazione dei modelli a stampa trasmessi in allegato alla presente, preordinati alla compilazione degli elenchi di cui al n. 4 dell'art.6 del D.M. 210/1991:
a) le scuole devono essere esattamente comprese in uno dei due elenchi, a seconda della duplice distinzione degli Enti gestori (ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI - COMUNI ). In ciascun elenco dovranno essere evidenziati i totali generali delle scuole, sezioni, alunni iscritti e accolti gratuitamente;
b) i dati relativi a ciascuna scuola devono essere corrispondenti a quelli riportati nel modello "allegato A" compilato dal gestore o a quelli eventualmente indicati, a seguito di accertamento, dai competenti dirigenti scolastici;
c) nell'apposita colonna deve essere precisata la misura, al lordo della tassa di bollo, del sussidio assegnato a ciascuna scuola per l'esercizio finanziario 2000. Per le scuole che nel 2000 non hanno avuto sussidio di gestione deve essere indicato il motivo della mancata assegnazione;
d) negli elenchi non devono essere comprese le scuole che non ammettono gratuitamente alla frequenza e alla refezione, o alla sola frequenza o alla sola refezione almeno una parte dei bambini.
e) devono essere escluse dalle proposte e, quindi, dagli elenchi le istituzioni che, non conformandosi alle prescrizioni della legge, non siano classificabili come scuole materne e che non siano state autorizzate a funzionare come tali dalla competente Autorità scolastica. Non sembra superfluo ricordare, a tale riguardo, che l'autorizzazione deve essere richiesta da chiunque, Ente pubblico o privato, intenda gestire scuole materne e che l'autorizzazione va revocata in qualunque momento si accerti la sopravvenuta mancanza delle condizioni prescritte dalle norme vigenti per la concessione dell'autorizzazione.
Relativamente alle operazioni di erogazione dei sussidi si raccomanda nuovamente quanto appresso.
Allo scopo di evitare che le somme accreditate siano trasferite in conto resti dell'esercizio successivo, con il ben noto aggravio di lavoro per gli uffici, e al fine di non ritardare la riscossione di una sovvenzione sulla quale fanno affidamento le previsioni di spesa degli Enti e dei gestori, si dovrà dare il più sollecito corso, appena possibile, alle operazioni di erogazione dei sussidi. Gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento potranno essere svolti appena ricevuti gli elenchi contenenti i dati di cui all'allegato B) e senza attendere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate. Nei casi di più scuole gestite dallo stesso Ente o Associazione (D.M.210/91-art.3, punto 4), può essere emesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.
Si prega di diramare con la massima sollecitudine le istruzioni necessarie per il puntuale assolvimento degli adempimenti richiamati e previsti dalla presente circolare, avendo cura, in particolare, che i gestori delle scuole materne non statali siano informati al più presto del termine entro cui possono presentare la domanda di sussidio.
Si ritiene opportuno sottolineare l'inderogabile esigenza che tutti gli adempimenti istruttori siano curati dagli uffici scolastici provinciali con particolare attenzione e nel rigoroso rispetto del D.M. 210/91. Ciò, anche in considerazione che nell'attuale fase di riorganizzazione dell'amministrazione scolastica le determinazioni adottate dai Capi degli uffici scolastici provinciali in sede istruttoria costituiranno i presupposti delle decisioni finali.
La presente circolare è anche disponibile sul sito INTRANET di questo Ministero.
IL CAPO DEL SERVIZIO Rosa Angela Giombolini
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