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GABINETTO
Circolare n.47
Prot.n. 9382/DM
Roma, 16 marzo 2001
OGGETTO: Trasmissione decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 - Utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1).
Si invia per opportuna conoscenza il decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, con il quale ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 315, art. 1 - commi 4 e 5 - sono stati assegnati alle Università, per il biennio 2001-2003, contingenti di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche, al fine di svolgere i compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Si pregano i dipendenti Uffici scolastici di portare sollecitamente a conoscenza delle istituzioni scolastiche il contenuto del decreto in oggetto, per assicurare al personale interessato una tempestiva informazione riguardo la possibilità di partecipare ai concorsi di selezione che saranno banditi dalle Università degli studi.
IL CAPO DI GABINETTO
DECRETO MINISTERIALE prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;
VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;
VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come Allegato al presente decreto;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTA la nota della Direzione Generale dell'Istruzione Elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge 1213/1967;
VISTA la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il Presidente della Commissione MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;
DECRETA:
ART. 1
Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unità complessive.
La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione è effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonché il numero degli allievi iscritti.
ART. 2
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilità di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovrà essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sarà assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni già in corso.
ART. 3
Per consentire la disponibilità presso i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'articolo 14 - commi 2 e 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, il bando di concorso emanato dagli Atenei dovrà contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.
ART. 4
Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1° settembre 2001e del 1° settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Direttori degli Uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e Ufficio VII - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvederà secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilità del corrispondente personale.
ART. 5
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando di cui all'articolo 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot.n. 33733/BL- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999 - che sono integralmente confermate.
IL MINISTRO
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