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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
EDILIZIA SCOLASTICA - DIVISIONE XI
Decreto Ministeriale n. 285
Roma, 20 dicembre 2000
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed, in particolare, gli articoli 25 bis e ter e 28 bis, così come introdotti dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, relativo al personale dirigenziale delle istituzioni scolastiche medesime;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI l'articolo 21, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, con il quale è stata indicata la previsione della consistenza organica regionale del personale dirigente da preporre alle scuole ed agli istituti statali di ogni ordine e grado resi autonomi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei piani di dimensionamento definiti dalle competenti amministrazioni regionali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto che espressamente considera tale consistenza come indice di riferimento per la definizione dei richiamati piani di dimensionamento;
TENUTO CONTO, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo dispone che le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici debbano essere definitivamente determinate dopo l'intervenuto perfezionamento dei piani regionali di dimensionamento in precedenza indicati;
VISTI i predetti piani di dimensionamento, come approvati dalle competenti Amministrazioni regionali;
PRESTO ATTO che, complessivamente, il numero dei posti dei dirigenti scolastici in essi concretamente definito risulta comunque inferiore rispetto alle 10.930 unità, considerate dal D.M. 271/99 di riferimento come limite massimo nazionale raggiungibile al riguardo;
VISTA la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30 concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali di categoria,
DECRETA
Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, nell'allegata tabella A è stabilita, distinta per settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, articolate secondo la dimensione regionale, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, in conformità a quanto definito dai menzionati piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 2 - Ai medesimi fini, nell'unita tabella B è indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.
Art. 3 - Il presente decreto, le cui tabelle A e B ne fanno parte integrante, sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
F.to De Mauro
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