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Decreto Ministeriale n.91 Roma, 21 maggio 2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la Legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia di riordino dei cicli di istruzione e, in particolare, l'art. 2 che impegna la Repubblica ad assicurare la generalizzazione della scuola dell'infanzia a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare gli articoli 99-108 relativi alla scuola materna statale;
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
VISTI l'art. 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti i criteri per la determinazione degli organici funzionali delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia è estesa a tutte le istituzioni scolastiche, pur con le gradualità previste dal Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 che, all'art. 4, regolamenta transitoriamente l'organizzazione della scuola dell'infanzia in considerazione dell'avvenuta abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina generale dell'autonomia;
ATTESO che, con effetto dal 1° settembre 2001, occorre dare prima attuazione alla legge di riordino dei cicli, sulla base del piano di attuazione deliberato dalla Camera dei Deputati (Risoluzione n. 6-00155 del 12 dicembre 2000) e dal Senato della Repubblica (Risoluzione n. 6-00057 del 21 dicembre 2000), che, definendo i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli anche per la scuola dell'infanzia, indicano nuovi criteri e parametri per determinare il monte ore annuale obbligatorio delle attività educative, nonché le modalità di estensione degli organici funzionali di istituto;
RITENUTA l'opportunità di avviare iniziative di innovazione per la graduale attuazione dei principi contenuti nelle norme citate, che attribuiscono al Ministro della Pubblica Istruzione il compito di definire gli standard relativi alla qualità del servizio scolastico, garantendone la progressiva generalizzazione e la coerenza con le indicazioni curricolari per la scuola dell'infanzia;
RITENUTO necessario assicurare alla scuola dell'infanzia flessibilità organizzativa e didattica, recependo gli esiti più significativi delle sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi realizzati a partire dalla C.M. 25 febbraio 1994, n. 70 (Progetto ASCANIO), dal D.M. 29 maggio 1998 n. 251 (Sperimentazione dell'autonomia), dalla C.M. 12 aprile 1999 n. 99 (Organico funzionale della scuola materna), così come risultano dal monitoraggio effettuato dagli organi tecnici dell'Amministrazione scolastica;
CONSIDERATO che per la verifica dell'impatto dei nuovi indicatori sull'effettivo funzionamento delle scuole e per il progressivo perfezionamento degli stessi è necessario un congruo tempo di attuazione e monitoraggio quantificabile in tre anni scolastici;
VISTO l'art. 11 del Dpr 275/99 che prevede l'adozione di iniziative su base nazionale finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTA la L. 440 del 18 dicembre 1997 riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 10 aprile 2001.

DECRETA

Art. 1 (Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 e per la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole dell'infanzia statali e quelle riconosciute paritarie ai sensi dell'art.1, comma 2 della L. 62/2000, possono attuare, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, le iniziative di innovazione di cui al presente decreto.

2. Tali iniziative, volte a sostenere lo sviluppo di curricoli ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, sono finalizzate all'elaborazione di modelli per la successiva attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e dell'art. 2 della L. 30/2000.

3. Gli esiti delle iniziative di innovazione, rilevati mediante le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 3 e all'art. 11 del presente decreto, costituiscono elementi di riferimento per la definizione dei curricoli della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento.

4. Le istituzioni scolastiche che adottano le iniziative di cui ai precedenti commi elaborano il progetto specifico di attuazione del presente progetto di innovazione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99, sulla base delle condizioni definite nei successivi articoli del presente decreto.

5. Il Direttore generale regionale determina con proprio provvedimento il quadro delle istituzioni scolastiche per le quali sussistano le condizioni di attuazione del progetto.

6. Le scuole dell'infanzia statali non inserite nel progetto nazionale di cui al presente decreto, sono tenute a rispettare gli ordinamenti vigenti, con le integrazioni di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 4 del Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234.

Art. 2 (Quadro di riferimento dell'iniziativa)

1. Il quadro di riferimento dell'iniziativa è costituito dai seguenti elementi desunti dall'art. 8 del Dpr 275/99 e dagli artt. 2 e 6 della L. 30/2000 e specificati nei successivi articoli del presente decreto:

  • obiettivi generali del processo formativo;

  • obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

  • indirizzi curricolari nazionali per la scuola dell'infanzia;

  • attività costituenti la quota nazionale dei curricoli delle singole scuole e relativo monte ore annuale;

  • orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche,

  • forme di collegamento e raccordi per la continuità orizzontale e verticale;

  • standard relativi alla qualità del servizi;

  • formazione del personale e coordinamento pedagogico.

Art. 3 (Curricolo della scuola dell'infanzia)

1. Gli obiettivi generali del processo formativo della scuola dell'infanzia sono quelli indicati dall'art. 2 della legge n. 30 del 10 febbraio 2000. Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni e gli indirizzi curricolari della scuola dell'infanzia sono quelli indicati dagli Orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991 e riletti alla luce dell'art. 2 della L. 30/2000.

2. Per assicurare la continuità e la coerenza tra la scuola dell'infanzia e la scuola di base, gli Orientamenti vigenti andranno riletti alla luce delle indicazioni curricolari definite per la scuola di base.

3. Nel triennio considerato al comma 1 dell'art. 1 viene attuato un piano di monitoraggio dell'attuazione degli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, al fine di verificare la rispondenza alle finalità educative generali del sistema nazionale di istruzione. Il rapporto nazionale di monitoraggio si conclude con una motivata proposta al Ministro della Pubblica Istruzione di revisione degli Orientamenti educativi da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Art. 4 (Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)

1. La quota oraria nazionale obbligatoria del curricolo di cui all'art. 3 è pari al 70 % del monte ore annuale previsto dal successivo art. 6, comma 2. 2. La quota oraria obbligatoria del predetto curricolo riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 30% del monte ore annuale. Tale quota potrà essere utilizzata per: * potenziare l'identità della scuola in relazione a determinate dominanze culturali; * introdurre attività educative e didattiche non previste dagli Orientamenti vigenti. 3. Le due quote, data la specificità della scuola dell'infanzia, vanno gestite unitariamente nel quadro di un'articolata ed armonica organizzazione della giornata educativa e del complessivo tempo scuola.

Art. 5 (Continuità educativa e raccordi con la scuola di base ed i servizi all'infanzia)

1. Ogni scuola dell'infanzia si impegna ad attivare forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola di base. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché le forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti dei due cicli.

2. Il raccordo con la scuola di base prevede una esplicita definizione delle competenze e dei traguardi di sviluppo attesi al termine della scuola dell'infanzia, tale da costituire l'indispensabile punto di avvio dell'esperienza formativa nella scuola di base. Tali traguardi - desumibili dagli Orientamenti educativi di cui al D. M. 3 giugno 1991 - sono correlati alle caratteristiche di ogni bambino ed alle condizioni (opportunità, luoghi, tempi, strumenti, ecc.) offerte a ciascuno per sviluppare le proprie potenzialità di apprendimento.

3. Sono altresì attivate forme di raccordo con i servizi educativi prescolastici e, laddove sussistano le condizioni, con l'asilo nido.

Art. 6 (Orario scolastico obbligatorio e calendario)

1. La scansione dei tempi nel corso dell'anno scolastico, della settimana e della giornata deve assicurare una equilibrata successione di opportunità formative, qualificandosi per i caratteri di serenità e distensione, ricorsività e progressività delle situazioni di apprendimento, con una spiccata attenzione al benessere psicofisico ed affettivo dei bambini.

2. L'orario obbligatorio annuale comprensivo della quota nazionale e della quota locale del curricolo dell'infanzia si articola in un monte ore compreso tra le 1.150 e le 1.300 ore.

3. Eventuali fabbisogni di tempo scuola aggiuntivo oltre le 1300 ore annue, previo accertamento dell'esistenza di motivate richieste delle famiglie per un numero di bambini pari almeno a un numero minimo per costituire una sezione, si soddisfano mediante l'ampliamento del monte ore annuo obbligatorio. Tale ampliamento, che oggi raggiunge anche quote consistenti, dovrà, nell'arco del triennio, essere opportunamente monitorato al fine di verificare le condizioni per attestare tale incremento in un monte ore annuo aggiuntivo non superiore alle 430. L'ampliamento dell'offerta formativa può essere realizzata anche mediante intese con gli enti locali e avvalendosi di forme organizzative flessibili ma qualificate. L'eventuale estensione del servizio, erogata sulla base di puntuali ricognizioni da parte dei responsabili della gestione delle scuole dell'infanzia, non deve, in ogni caso, comportare una contrazione degli standard di qualità previsti in relazione alla contemporanea presenza dei docenti.

4. La concreta articolazione del calendario annuale delle attività educative, nell'ambito delle 1.150-1.300 ore previste dal curricolo obbligatorio, deve interpretare con coerenza le finalità educative della scuola dell'infanzia, dedicando uno spazio adeguato alle attività di prima accoglienza dei bambini, che possono essere opportunamente scaglionate e concordate con i genitori.

5. Nelle scuole dell'infanzia aderenti al progetto di innovazione di cui al presente decreto , le attività educative, completato il monte ore annuale obbligatorio, possono concludersi alla stessa data fissata per gli altri cicli scolastici. Nel periodo intercorrente tra il termine delle attività educative ed il 30 giugno, può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a soddisfare, con interventi educativi specifici previsti dal POF, le effettive esigenze di frequenza rappresentate dalle famiglie.

Art. 7 (Organizzazione del tempo scuola)

1. Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole adottano soluzioni flessibili nella definizione degli orari settimanali e giornalieri, in modo da contemperare esigenze sociali e di qualità del servizio.

2. La scelta del modello orario più adeguato è di competenza degli organi collegiali della scuola e viene motivata da una specifica valutazione dell'impatto della scelta sulla qualità del contesto educativo, delle dinamiche di insegnamento e apprendimento e delle esigenze rappresentate dalle famiglie.

3. L'organizzazione del tempo scuola settimanale va articolata in non meno di 5 giorni e con una media non inferiore alle 35 ore, tale da consentire comunque un'adeguata attenzione alle diverse esigenze di accoglienza, di cura, di relazione e di apprendimento in sintonia con le indicazioni curricolari previste dagli Orientamenti educativi.

4. L'organizzazione della giornata educativa del bambino nella scuola dell'infanzia, compresa di massima tra le 7 e le 8 ore giornaliere, deve assicurare un'articolazione varia ed equilibrata di attività: libere e guidate, individuali, in piccolo e grande gruppo, di gioco, esplorazione, ricerca, anche all'aperto e attività ricorrenti di vita quotidiana

Art. 8 (Organizzazione delle sezioni)

1. Nell'arco del triennio, il rapporto numerico tra alunni e sezione non dovrà superare il tetto massimo di 25 per sezione. 2. Nel caso di presenza nella sezione di un alunno in situazione di handicap il numero di alunni viene ridotto, fino a non superare di norma i 20 alunni, e comunque in correlazione con la possibilità di assicurare adeguati interventi di sostegno o assistenza, in relazione alla tipologia di deficit.

Art. 9 (Organico funzionale della scuola dell'infanzia)

1. Nell'ambito delle disponibilità complessive, l'assegnazione dell'organico degli insegnanti di scuola dell'infanzia dovrà tener conto in via prioritaria delle esigenze connesse alle condizioni di svolgimento delle innovazioni di cui al presente decreto e delle eventuali operazioni di adeguamento delle sezioni funzionanti a tempo ridotto all'orario di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. Sono oggetto di apprezzamento in sede di definizione dell'organico funzionale:

  • il numero di bambini frequentanti le sezioni e la scuola;

  • la consistenza numerica delle sezioni del plesso e dell'istituzione scolastica;

  • il monte ore annuale garantito dalla scuola e la sua articolazione;

  • la presenza di situazioni di disagio, di handicap, di difficoltà relazionale;

  • la distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio;

  • i contesti sociali caratterizzati da forti processi immigratori.

3. Nell'assegnazione dell'organico funzionale va garantita la disponibilità di un tempo medio di contemporanea presenza docente di almeno 10 ore settimanali per sezione, con un adeguato incremento per le istituzioni scolastiche impegnate nell'estensione del servizio secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6.

4. L'organizzazione dell'orario di servizio dei docenti, nel rispetto delle prescrizioni definite in sede contrattuale, è improntato ai caratteri della massima flessibilità (turnazioni, orari differenziati, orari plurisettimanali) al fine di migliorare la qualità del progetto educativo.

5. La determinazione degli organici dei collaboratori scolastici dovrà considerare la specificità delle funzioni da svolgere all'interno delle scuole dell'infanzia, tendente nell'arco del triennio ad un rapporto numerico di una unità di personale per ogni sezione funzionante ad orario normale.

Art. 10 (Formazione del personale e coordinamento pedagogico)

1. Agli insegnanti e ai dirigenti coinvolti nel progetto di innovazione vengono garantite opportunità di formazione continua, con metodologie qualificate ed interattive, da realizzare all'interno della scuola, anche in forma di gruppi di ricerca-azione e di miglioramento, in collegamento con i servizi territoriali, le reti di scuole e gli istituti di ricerca ed universitari.

2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata e costituisce un port-folio delle competenze del docente, da utilizzare per la valorizzazione della professionalità e per la attribuzione di nuovi compiti e ruoli all'interno ed all'esterno dell'unità scolastica.

3. Nell'ambito delle risorse assegnate, sono assicurate forme di coordinamento pedagogico ed organizzativo attraverso il conferimento di appositi incarichi a docenti esperti e qualificati nell'ambito dell'istituzione scolastica, anche facendo ricorso a esoneri parziali dall'attività di insegnamento.

4. Nell'ambito del progetto di innovazione le scuole dovranno prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, valutazione.

Art. 11 (Verifica delle innovazioni e degli standard di qualità)

1. Nell'arco del triennio di durata del progetto di innovazione, le scuole elaborano, realizzano e verificano ipotesi di standards relativi alla qualità del servizio in vista della definizione di quelli che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f del D.P.R. 275/99.

2. L'attuazione e la progressiva messa a punto degli standard di qualità del servizio rappresentano, ai diversi livelli di responsabilità, un impegno prioritario per gli organi preposti alla gestione delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano dell'offerta formativa di ogni scuola dà conto del livello di realizzazione e di adeguamento di tali standard, degli strumenti valutativi utilizzati per l'apprezzamento dell'offerta e del contesto educativo, nonché delle misure intraprese e dei tempi necessari per realizzare compiutamente gli standard identificati.

4. Nell'arco del triennio considerato, verrà condotta un'azione di verifica a cura dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, in collaborazione con la dirigenza tecnica ispettiva e con gli Osservatori nazionale e regionali di cui al successivo articolo 12.

5. Saranno oggetto di indagine gli elementi che costituiscono il quadro di riferimento di cui all'articolo 2 del presente decreto, con particolare riferimento ai livelli di qualità del servizio relativi ai seguenti indicatori:

  • tempi di funzionamento del servizio, scansione annuale, settimanale e giornaliera;

  • organico funzionale del personale docente e dei collaboratori scolastici, forme di coordinamento pedagogico;

  • tempi per il lavoro di progettazione dei docenti ed iniziative permanenti di formazione in servizio;

  • organizzazione delle sezioni e di altre forme di raggruppamento, rapporti numerici adulti-bambini, periodi di contemporanea presenza dei docenti;

  • spazi e arredi, servizi per la cura della persona, aree esterne, attrezzature.

6. Le modalità delle azioni di monitoraggio, anche in riferimento a quanto indicato al comma 3, art.3 del presente decreto, saranno concretamente definite nell'ambito della annuale Direttiva ministeriale.

7. Gli esiti di tali iniziative costituiscono elementi di riferimento per la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento.

Art. 12 (Organismi di supporto e sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di supportare le iniziative di innovazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia, vengono istituiti gli organismi di cui ai successivi commi.

2. Presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MPI è istituito un Osservatorio Nazionale con il compito di definire criteri per la progettazione, l'attuazione ed il monitoraggio del progetto nazionale di innovazione e di acquisire altresì elementi informativi sulla congruenza tra domanda ed offerta formativa, sugli andamenti e fenomeni relativi alla progressiva generalizzazione e qualificazione del servizio educativo per i bambini dai tre ai sei anni, anche in vista della successiva definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e della piena attuazione della L. 30/2000.

3. Presso ogni Direzione generale regionale è istituito un Osservatorio per lo svolgimento, a livello regionale, dei compiti indicati al comma 2 del presente articolo.

4. Gli indirizzi relativi al funzionamento di detti organismi saranno comunicati con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

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