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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(nel seguito denominato MPI)
e
CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
(nel seguito denominata CRUI)
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge 59/97;
vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, sul riordino dei cicli dell'istruzione;
viste le indicazioni del libro bianco dell'Unione europea, Imparare ad apprendere - Verso la società conoscitiva, che promuove l'apprendimento di due lingue straniere per i cittadini europei, oltre alla conoscenza della propria lingua madre;
vista la CM.304/98 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha dato il via al progetto per l'introduzione della seconda lingua europea nella scuola media;
vista la CM 197/99 con la quale viene lanciato il progetto LINGUE 2000 per la promozione di un vasto programma di insegnamento plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado;
visto il protocollo di intesa del 20 gennaio 2000 tra il Ministero della pubblica istruzione e i sottoelencati enti certificatori di lingue straniere, che rilasciano certificazioni riconosciute a livello internazionale:
Alliance française
Consejeria de educaçion-Çervantes
Goethe institut
ESP - London (English speaking board)
Pitman - London
Trinity college of London
UCLES - University of Cambridge local examination syndicate
vista la comunicazione di servizio 8/aut/2000 con cui le scuole sono autorizzate ad attivare forme di certificazione internazionale secondo le indicazioni del protocollo sopracitato e nell'ambito del progetto LINGUE 2000;
visto il decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
premesso e considerato che il MPI:
con l'intento di assicurare ai giovani una diffusa cultura sulle civiltà contemporanee e le correlate competenze comunicative in due lingue europee, sta attuando una politica di vasta diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate all'apprendimento delle lingue straniere;
si è impegnato per favorire nelle scuole statali la certificazione secondo standard internazionali delle competenze che fanno riferimento ai livelli indicati nel quadro di riferimento europeo a cura del Consiglio d'Europa;
intende offrire consulenze e supporti di tipo tecnico alle scuole;
premesso e considerato che la CRUI
sulla base dell'articolo 5, comma 7, del D.M. 509/1999, intende favorire:
il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze e abilità professionali certificate, maturate dagli studenti universitari anche all'esterno degli atenei, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Università che potranno decidere se e come riconoscere i crediti, anche mediante intese dirette con le istituzioni formative;
la collaborazione fra Università e istituzioni scolastiche;
si conviene quanto segue:
Articolo 1
Il MPI e la CRUI s'impegnano ad attuare una collaborazione con la seguente finalità:
Articolo 2
Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto dell'autonomia delle singole università, indicata in premessa, si conviene in particolare che:
il MPI si impegna a facilitare la diffusione dell'iniziativa e a verificare presso le scuole l'attività di formazione e di certificazione;
la CRUI si impegna a favorire presso le diverse università il riconoscimento in crediti formativi universitari della certificazione conseguita, all'interno delle istituzioni scolastiche di competenze linguistiche per la comunicazione, secondo standard internazionali indicati nel quadro di riferimento europeo a cura del Consiglio d'Europa.
Tale riconoscimento non può comunque sostituire il conseguimento da parte degli studenti dei crediti relativi a particolari conoscenze e abilità linguistiche previste tra gli obiettivi formativi caratterizzanti di specifici corsi di laurea e di laurea specialistica.
Articolo 3
L'attuazione della presente intesa è demandata a un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti per ciascun firmatario, designati dalle parti.
Il Comitato ha il compito di dare carattere operativo all'intesa, rispetto alle iniziative particolari che saranno realizzate in comune e di dirimere ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della normativa prevista.
La prima riunione avverrà nei 30 giorni successivi alla sua formale costituzione in Roma.
Articolo 4
I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa verranno curati dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MPI, che assicurerà il necessario coordinamento con altri uffici centrali ministeriali interessati.
Articolo 5
Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale e sarà rinnovato per uguale periodo, salvo diverso avviso delle parti espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.
Roma, 02/05/2001
Ministero della Pubblica Istruzione
Il Ministro
Tullio De Mauro
Conferenza dei Rettori
Il Presidente
Luciano Modica
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