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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SUL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO
Ufficio XI



Prot. 6155/2001

Roma 17 luglio 2001


Agli Uffici scolastici regionali

Al CNPI

Ai Provveditorati agli Studi


Oggetto: Linee di indirizzo in merito alla gestione dei ricorsi gerarchici e dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

A seguito del riordino del Ministero, disposto dal D.P.R. 347/2000 e dal successivo D.M. 30.1.2001, alla scrivente Direzione Generale sono stati attribuiti a decorrere dal 1°.3.2001, prevalentemente funzioni di indirizzo e di coordinamento dell' attività contenziosa, nonché funzioni di consulenza legale.
Al fine di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo, come delineato dallo stesso D.P.R. 347/2000, si forniscono, in sintonia anche a quanto contenuto nelle "linee di articolazione degli Uffici scolastici regionali", le seguenti indicazioni, relativamente alle procedure da seguire per i ricorsi avviati dopo il 1°.3.2001, e conseguentemente per le varie tipologie di contenzioso. Resta, in ogni caso, fermo il potere organizzatorio dei Direttori Regionali (art. 16 c. 1 lettera C del d. lgs. 30.3.2001, n. 165) di articolare, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di organizzazione, l'esercizio della competenza in materia di contenzioso loro già attribuita dal citato D.P.R. 347/2000.
Le procedure che di seguito vengono illustrate costituiscono indicazioni di massima rispetto all'assetto organizzativo esistente ed hanno carattere di transitorietà tenuto conto che la materia dovrà formare oggetto di contrattazione sindacale, in sede di code contrattuali del comparto scuola, che si dovranno considerare le diverse competenze attribuite al nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione, rispetto all'attuale CNPI (cfr D.leg. vo 233/99 art. 1), e che i Provveditorati agli Studi operano sino al 31.12.2001.

Si sottolinea, con la circostanza, che gli strumenti ordinari di tutela in materia di rapporto di lavoro sono individuati dall'ordinamento nel ricorso al giudice ordinario e nelle procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dal contratto collettivo nazionale quadro del 23.1.2001. Le procedure oggetto della presente nota vengono prese in considerazione stante la facoltà degli interessati ad avvalersene in via transitoria, come anche indicato nella ordinanza sui trasferimenti.

1) ricorsi gerarchici in materia di mobilità del personale docente e dirigente della scuola (art. 484 del D. leg. vo 297/94 richiamato dall'art. 69 del D. leg. vo 165/01)

a) personale docente: i ricorsi vanno inoltrati, secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'O.M. 23/2001, ai Provveditorati agli Studi, che ne curano l'istruttoria che si conclude con la motivata richiesta di parere al CNPI. Acquisito il parere, i Provveditori agli Studi redigono, in conformità all'espresso parere del CNPI, lo schema di decreto che viene inoltrato per il tramite della scrivente Direzione Generale alla firma del Ministro.
b)dirigenti scolastici: i ricorsi vanno inoltrati, secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'OM 72/2001, ai Provveditorati agli studi che ne curano l'istruttoria, che andrà inviata alle Direzioni generali regionali. Queste ultime inoltrano, esprimendo il proprio motivato avviso, la richiesta di parere al CNPI.
Acquisito il parere, codesti uffici redigono, in conformità al parere espresso dal CNPI, lo schema di decreto che viene inoltrato, per il tramite della scrivente Direzione Generale, alla firma del Ministro.
L'iter procedimentale descritto consente di contemperare, da un lato, l'esigenza di dare attuazione alla norma transitoria di cui al citato art. 69 del D. leg. vo 165/01, che salvaguarda la proponibilità del ricorso al Ministro nelle more del rinnovo contrattuale del comparto scuola, dall'altro, di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo-funzionale dell'amministrazione ai sensi del DPR 347/2000

2) ricorsi gerarchici in materia di provvedimenti disciplinari relativi al personale docente e dirigente della scuola (art. 504 del D. leg. vo 297/94 richiamato dall'art. 55, comma 10, del D .leg. vo 165/01)

Anche per questa fattispecie è necessario contemperare l'esigenza di rispettare la normativa che mantiene in vita, in via transitoria, sino al riordinamento degli organi collegiali, il ricorso gerarchico al Ministro, con quella che stabilisce il nuovo assetto organizzativo-funzionale dell'Amministrazione.

L'iter procedimentale che si propone è pertanto analogo a quello previsto per i ricorsi in materia di movimenti: i ricorsi vanno inoltrati agli uffici scolastici regionali tramite i provveditorati agli studi, che, come in passato, ne curano l'istruttoria. Codesti uffici provvedono alla richiesta di parere al CNPI ed acquisito il parere redigono, in conformità, lo schema di decreto che dovrà essere inoltrato, per il tramite della scrivente Direzione Generale, alla firma del Ministro.

3) ricorsi gerarchici in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi ordinari

I ricorsi proponibili secondo la normativa vigente, vanno inoltrati, tramite i provveditorati agli studi, che ne curano l'istruttoria, agli uffici scolastici regionali, che provvederanno alla decisione del gravame. Le procedure suindicate dovranno essere svolte nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.


Ad avviso di questa Direzione Generale non sono ravvisabili ulteriori fattispecie di ricorsi amministrativi, relativamente al personale della scuola, considerato che:

  • è stata abrogata dal D. leg. vo 165/2001 la disposizione transitoria di cui all'art. 22, comma 25, del DPR 387/98;

  • i provvedimenti delle istituzioni scolastiche sono espressamente qualificati come definitivi (art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/99);

  • i provvedimenti dei Direttori generali sono espressamente qualificati come definitivi (art. 16, comma 4, del D. Leg. vo 165/01)

4)ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

a) i ricorsi straordinari vanno presentati agli Uffici scolastici regionali che, nell'ambito dei propri poteri organizzatori, individuano l'ufficio competente per l'istruttoria e redigono la richiesta di parere da inoltrare alla firma del Ministro;
b) la richiesta di parere viene trasmessa alla scrivente Direzione generale che, acquisita la firma del Ministro, la inoltra al Consiglio di Stato;
c) il parere dell'organo consultivo sarà inviato alle Direzioni Generali regionali che predispongono lo schema di D.P.R di decisione del ricorso e lo inoltrano, tramite la scrivente Direzione Generale all'Ufficio legislativo, che provvederà a sottoporla alla firma del Ministro e del Presidente della Repubblica.

Sarà cura dei Direttori Regionali, sulla base delle indicazioni ricevute e della situazione esistente nel proprio ambito territoriale, ricercare le soluzioni organizzative più idonee per rendere funzionale l'iter procedimentale dei ricorsi.



IL DIRETTORE GENERALE
Silvana RICCIO


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