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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio II

Roma, 4 ottobre 2001

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 ed in particolare l'art.15;

VISTO il contratto collettivo integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 del Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritto in data 21 settembre 2000;

VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 530 posti nell'area funzionale C, posizione economica C3, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "direttore coordinatore per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "direttore coordinatore per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "direttore coordinatore per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "direttore coordinatore per l'area informatica e statistica";

VISTO il D.D.G. 17 settembre 2001, con il quale sono tate indette le procedure di selezione per la copertura di complessivi 1084 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, riservati al personale appartenete ai ruoli dell'Amministrazione scolastica, centrale e periferica - comparto ministeri - ai fini dell'attribuzione dei profili professionali di "funzionario esperto per l'area amministrativo-giuridico-legale e contabile", "funzionario esperto per l'area socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell'offerta formativa", "funzionario esperto per la comunicazione, l'informazione e la documentazione" e di "funzionario esperto per l'area informatica e statistica";

CONSIDERATO che si è riscontrata una oggettiva incongruenza tra quanto previsto relativamente al requisito di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) e il titolo valutabile di cui alla tabella elencata nell'art.8 dei rispettivi bandi (diploma di qualifica di durata triennale);

CONSIDERATO che, evidentemente, nell'indicare quale titolo valutabile il diploma di qualifica di durata triennale, non si è tenuto conto che tale titolo di studio non consente l'accesso alle procedure di cui trattasi e, pertanto, non può dar luogo a punteggio;

ATTESA, pertanto, la necessità di rettificare i provvedimenti in questione,


D E C R E T A :


Le tabelle di valutazione previste dall'art.8 dei DD.DD.GG. 17 settembre 2001, relativi al passaggio alle posizioni economiche C2 e C3, sono rettificate nel senso che per quanto concerne il "titolo di studio" viene eliminata la categoria "diploma di qualifica di durata triennale".


IL DIRETTORE GENERALE
- ANTONIO ZUCARO -

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