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DECRETO INTERMINISTERIALE
Prot. n. 11304/DM

Roma, 4 giugno 2001


Regolamento recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA



VISTA la legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione e in particolare l'articolo 6, comma 8, che affida ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'individuazione dei titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base;

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 art. 17, commi 3 e 4;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205;

VISTO il decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante i criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

VISTO il decreto del 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il decreto del 4 agosto 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie;

VISTO l'articolo 1 comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1. comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30/2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari in data 17 novembre 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 30/2000;

VISTA la risoluzione della Camera dei Deputati n. 6-00155 del 12 dicembre 2000 e la risoluzione del Senato della Repubblica n. 6-00057 del 21 dicembre 2000 con le quali sono stati, tra l'altro, formulati indirizzi al Governo relativamente ai titoli universitari e ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base e si è evidenziata la necessità di definire consequenzialmente anche il percorso formativo relativo agli insegnanti della scuola dell'infanzia;

CONSIDERATO che l'articolo 3 della legge 19 novembre 1990 n. 341 ha previsto un medesimo Corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione culturale e professionale rispettivamente degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 133/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

RITENUTO, in particolare, di accogliere il parere stesso in ordine al non inserimento nel presente regolamento di norme dispositive sui titoli relativi al reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e di modificare di conseguenza l'articolo 8, nel senso di demandare ad apposito e distinto provvedimento la disciplina medesima, espressamente richiesto dalle risoluzioni parlamentari sopra citate;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (nota prot. n.11235/DM del 30 maggio 2001);

ADOTTA
il seguente regolamento



ART. 1

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 6 - comma 8 - della legge 10 febbraio 2000 n. 30 e tenendo conto delle previste gradualità del passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, i titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base.

2. Nel presente regolamento con la locuzione "crediti" si intendono i crediti formativi universitari quali definiti dall'articolo 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, e quali disciplinati dall'articolo 5 del medesimo decreto.


ART. 2

1. I titoli universitari si conseguono nei corsi di laurea e in un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000).

2. Alla Scuola di specializzazione, di durata biennale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si accede:

  1. mediante la laurea conseguita nell'apposito corso in Scienze della formazione primaria, attivato dalle università nell'ambito della classe 18 di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000;

  2. mediante una laurea in una o più discipline tra quelle previste nell'ordinamento della scuola di base.

3. Al termine dei corsi di specializzazione previsti dal presente decreto, si sostiene l'esame di Stato di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306.


ART. 3

1. Il curricolo di cui all'articolo 1 tiene conto delle specifiche indicazioni relative alle conoscenze e competenze previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla individuazione delle professionalità necessarie all'insegnamento nella scuola di base.

2. Per ognuna delle professionalità come prima indicate il curricolo definito dalle Università deve prevedere un equilibrato rapporto tra conoscenze disciplinari, competenze relative alle didattiche specifiche, competenze psico-pedagogiche e competenze professionali correlate all'esercizio della funzione docente.


ART. 4

1. Il curricolo del percorso complessivo, costituito dalla laurea e dal diploma di specializzazione, comprende:

  1. insegnamenti e laboratori di scienze dell'educazione, nonché altri insegnamenti e laboratori necessari per la preparazione comune all'esercizio della funzione docente;

  2. insegnamenti e laboratori in una pluralità di discipline o di ambiti disciplinari;

  3. insegnamenti in una pluralità di didattiche disciplinari;

  4. attività di laboratorio didattico disciplinare o interdisciplinare, integrato con gli insegnamenti e i laboratori di cui alla lettera a);

  5. attività di tirocinio.


ART. 5

1. Il curricolo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), è finalizzato all'insegnamento in ambiti disciplinari con la prevalenza di un ambito e dovrà comunque prevedere i seguenti crediti relativi ad insegnamenti ed attività indicati nell'articolo 4:

  1. per la voce a) 75 crediti di cui almeno 65 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  2. per la voce b) 75 crediti di cui almeno 70 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  3. per la voce c) 30 crediti;

  4. per la voce d) 35 crediti di cui almeno 15 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  5. per la voce e) 40 crediti di cui almeno 10 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione.

2. Le attività b), c), d) di cui al comma 1 sono distribuite su una pluralità di ambiti disciplinari, con la prevalenza di un ambito "maior".


ART. 6

1. Il curricolo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), è finalizzato all'insegnamento di una disciplina, o di più discipline e dovrà comunque prevedere i seguenti crediti relativi ad insegnamenti ed attività indicati nell'articolo 4:

  1. per la voce a) 35 crediti di cui almeno 10 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  2. per la voce b) 120 crediti preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  3. per la voce c) 30 crediti di cui almeno 5 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  4. per la voce d) 35 crediti di cui almeno 15 preliminari all'accesso alla Scuola di specializzazione;

  5. per la voce e) 40 crediti.


ART. 7

1. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro della pubblica istruzione indica le specifiche aree disciplinari nelle quali devono obbligatoriamente essere acquisiti crediti nell'ambito di quelli indicati agli articoli 5 e 6.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di esperti di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sono determinati gli ambiti disciplinari universitari corrispondenti alle aree disciplinari di cui al comma 1 e, per ciascuno di essi, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 5 e 6, i numeri minimi dei crediti che devono essere acquisiti prima dell'accesso al corso di specializzazione.


ART. 8

1. Sulla base delle specifiche indicazioni relative alle conoscenze e competenze previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla individuazione delle professionalità necessarie all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, si prevederà in apposito provvedimento che la laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), integrata da 60 crediti di attività professionalizzante di laboratorio e tirocinio, da svolgersi nella Scuola di specializzazione, costituisca il titolo di accesso per il reclutamento degli insegnanti nella scuola dell'infanzia.


ART. 9

1. Coloro i quali conseguano la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo di scuola elementare, di durata quadriennale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1998), fermo restando la possibilità di accedere ai ruoli del personale docente della scuola elementare e a posti di educatore nelle istituzioni educative statali, hanno titolo ad essere ammessi alla Scuola di specializzazione disciplinata dal presente decreto, nei limiti di appositi contingenti stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere, in esito ad adeguato riconoscimento dei crediti acquisiti, l'esame di Stato di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Coloro i quali conseguano la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo di scuola materna, di durata quadriennale, ai sensi delle disposizioni normative richiamate al comma 1, hanno titolo ad accedere ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia.


ART. 10

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, restano in vigore le norme previste dal decreto MURST-MPI del 26 maggio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

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