archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Archivio News

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII




Prot.n. 117

Roma, 26 giugno 2001



OGGETTO: Ulteriori indicazioni concernenti il D.M. 65 del 20.4.2001

A seguito delle note nn. 101 e 107 rispettivamente dell'8.6 e del 14.6.2001 e per rispondere alle varie richieste di delucidazioni pervenute al riguardo, si rappresenta quanto segue:

  1. beneficiari del D.M. 65 del 20.4.2001 sono esclusivamente quei soggetti di cui all'art. 1 del predetto decreto. Nel caso si fosse in presenza di discordanze tra i nominativi presenti negli elenchi aggiornati, forniti da questa Amministrazione Centrale ai consorzi d'impresa, ed i soggetti addetti ai lavori socialmente utili presenti nelle istituzioni scolastiche interessate, si rappresenta che l'elenco definitivo dei soggetti da stabilizzare è quello fornito da questa Amministrazione Centrale;

  2. qualunque variazione concernente i predetti elenchi, dovuta al possesso o meno dei requisiti richiesti dal precitato D.M. 65/2001 dovrà essere immediatamente comunicata a questo Ufficio, con la indicazione di succinte motivazioni della intervenuta variazione.

Analogamente, dovranno essere comunicati a questo Ufficio le eventuali variazioni nella collocazione di singoli lavoratori negli elenchi di L.S.U. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.M. n. 65/2001 anziché in quelli di L.S.U. in possesso dei requisiti previsti dall' art. 1 del D.M. n. 66/2001.

Resta inteso, ovviamente, che la sede abilitata all'effettivo riscontro, tra la situazione precedente e quella attuale, è il singolo Ufficio Scolastico Provinciale che dovrà pertanto attenersi a quanto previsto dal D.L.vo 81/2000 e, in particolare, dall' art. 5. A tal proposito, si ribadisce che gli L.S.U. possono beneficiare della stabilizzazione, tramite l'intervenuta terziarizzazione dei servizi, esclusivamente se hanno maturato i 12 mesi di impiego in attività socialmente utili, previste dal citato D.L.vo, entro e non oltre il 31.12.1999, e che, inoltre, sono tuttora impiegati presso le istituzioni scolastiche.

In conclusione, si torna a rappresentare la necessità di garantire la continuità nella attività svolta presso le singole istituzioni scolastiche dei soggetti addetti a lavori socialmente utili, evitando ogni interruzione tra le prestazioni rese dai singoli soggetti prima del 30 giugno e quelle rese dalle ditte o cooperative appaltanti dopo tale data, sia per quanto attiene al rapporto tra le istituzioni scolastiche e tali ditte, sia - anche - in ordine al rapporto tra le ditte medesime e i singoli lavoratori.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL DIRETTORE GENERALE
F.to Zucaro

Indietro

 
fasia
 

Archivio
delle news

Anno 2009
spacer
Anno 2008
spacer
Anno 2007
spacer
Anno 2006
spacer
Anno 2005
spacer
Anno 2004
spacer
Anno 2003
spacer
Anno 2002
spacer
Anno 2001

spacer
Anno 2000
spacer
Anno 1999
spacer
Anno 1998
spacer
 
spacer

spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1