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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione



Prot. n.210 Roma, 23 luglio 2001


OGGETTO: D.M. 5.4.2001 di recepimento dell'Accordo ARAN - Organizzazioni Sindacali in data 20.7.2000 sui criteri di inquadramento del personale ATA, dipendente degli Enti locali, transitato nel Comparto scuola.


La Corte dei Conti in data 8.6.2001 ha registrato il decreto emesso il 5.4.2001 dal Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di recepimento dell'Accordo ARAN - Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in data 20.7.2000 sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli Enti locali e transitato nel Comparto scuola ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Detto Accordo è stato pubblicato sulla G.U. n.162 del 14.7.2001.
Con l'occasione, si fa presente che nella trascrizione dell'accordo in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale n.162 figura un mero errore materiale: infatti, al comma 1 dell'art. 5, la data di decorrenza dell'inquadramento nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale proveniente dagli enti locali è indicata al 1° gennaio 2000, e non al 1° settembre 2000, come contenuto nell'accordo sottoscritto in ARAN.
La debita rettifica è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli interessati sui termini fissati dall'Accordo.

  • giorni 30 dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

    - relativamente al personale che a suo tempo optò per permanere nell'Ente locale, perché non trovava corrispondenza di qualifica o profilo nel ruolo del personale ATA statale, per la revoca di tale opzione (art. 3 comma 5);
    - relativamente al personale proveniente dagli Enti locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola, per chiedere la restituzione all'Ente locale di precedente appartenenza, previo consenso del medesimo Ente (art. 5 commi 2 e 3);



  • mesi 6 dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

    - per il personale transitato dagli Enti locali per l'opzione, ovvero, conferma o revoca dell'opzione già esercitata, circa il mantenimento del regime pensionistico o previdenziale di precedente appartenenza (art. 4).

Su questo specifico punto l'INPDAP darà dettagliate indicazioni operative anche sugli adempimenti da effettuare in ordine alla liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Questo Ministero, con la nota n. 105/SD dell'11.6.2001 ha richiesto anche l'inserimento al SIMPI delle informazioni necessarie per l'inquadramento del personale in questione.
Si richiama la particolare attenzione dei Dirigenti scolastici sulla verifica degli inquadramenti anche alla luce della tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli Enti locali annessa all'Accordo di cui sopra, rammentando, come già richiesto con la citata nota dell'11.6.2001, che debbono segnalare ai competenti Provveditori agli Studi i dati errati per le necessarie rettifiche.
Rientra nella competenza dei Dirigenti scolastici l'emissione e la firma dei provvedimenti di inquadramento in argomento, atteso che il decreto ministeriale del 5 aprile 2001 è successivo al 1° settembre 2000, data di attribuzione dello stato giuridico ed economico del personale alle istituzioni scolastiche per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
I Provveditori agli Studi rimangono competenti per il personale senza sede di titolarità.
Per la trattazione automatizzata delle pratiche in questione si informa che a partire dalla data del 26 luglio c.m. sono a disposizione delle Segreterie scolastiche e degli Uffici Scolastici Provinciali le relative funzioni del SIMPI; allo stato attuale non possono essere definiti i casi di personale che ha una decorrenza giuridica diversa da quella economica, per i quali quanto prima sarà comunicata la disponibilità della funzione stessa.
La procedura automatica è stata predisposta a completamento di quanto indicato nella nota n. 105 dell'11.6.2001; i provvedimenti potranno essere stampati completando, tramite il nodo KNCC, l'istruttoria delle pratiche aperte a SIMPI. Nel documento "Applicazione della normativa nelle procedure automatiche" sono descritti i criteri di calcolo, mentre le modalità operative si trovano nella nuova versione del manuale utente; detti documenti sono disponibili sul sito INTRANET M.P.I..
Con l'occasione si invitano i Provveditori agli Studi, qualora non lo abbiano già fatto, a comunicare i referenti amministrativi del nucleo di supporto alle istituzioni scolastiche, di cui alla C.M. n.86 del 9/5/2001 relativa al decentramento delle ricostruzioni di carriera alle scuole, e si ricorda ai Dirigenti Scolastici che, per l'espletamento degli adempimenti connessi all'inquadramento in esame potranno avvalersi della collaborazione di tale nucleo.

IL DIRETTORE GENERALE
- F.to Zucaro -

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