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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica

Nota Prot. n. 2238

Roma, lì 28 settembre 2001

OGGETTO: Esami di idoneità in Istituti paritari. Obbligo della frequenza e legalizzazione della firma.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno posto quesiti intesi a conoscere se:
a) i candidati, che hanno superato gli esami di idoneità presso una scuola paritaria di istruzione secondaria, sono tenuti, nell'anno scolastico successivo, ad ottemperare all'obbligo della frequenza presso la predetta scuola;
b) la firma del Preside di scuola paritaria dovrà continuare ad essere legalizzata.

In merito al primo problema, si chiarisce che l'obbligo della frequenza è regolamentato dall'Ordinanza Ministeriale permanente 30 gennaio 1984 - art. 7 - riguardante gli scrutini e gli esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Il predetto obbligo si delinea, sostanzialmente, ai sensi del richiamato art. 7, nel vincolo che impegna i candidati privatisti ad iscriversi alla scuola presso la quale è stato conseguito il titolo di idoneità, sempreché intendano frequentare nell'anno scolastico successivo la classe per la quale hanno conseguito l'idoneità.

La legge n. 62/2000, nel mentre individua i presupposti per la concessione della parità, non fornisce alcuna indicazione in merito agli esami di idoneità.

La mancanza di indicazione impedisce di poter introdurre requisiti diversi da quelli elencati ai commi 4 e 5 dell'art.1 della menzionata legge n. 62.

Mancando, pertanto, una specifica previsione normativa e dovendo garantire, per effetto del principio generale sancito dalla legge n. 62 ("....... il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali ...."), alle scuole paritarie lo stesso trattamento riservato a quelle statali, le disposizioni generali valide per gli esami di idoneità sostenuti presso istituzioni scolastiche statali si applicano anche agli esami di idoneità organizzati dalle scuole paritarie.

Nel senso indicato sono stati anche i chiarimenti forniti, a suo tempo, con la nota n. 185 del 23 gennaio 2001: "Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali".

Anche per quanto riguarda la legalizzazione della firma dei Presidi di scuole paritarie, la citata legge n. 62 non contiene alcuna precisazione; istruzioni in merito, viceversa, si rinvengono nella legge n. 15/68 e nei provvedimenti attuativi della stessa, nella circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 26779 del 20/12/1988 e, da ultimo, sia nel D.L.vo n. 443/2000 che nel D.L.vo n. 445/2000.

L'art. 16 della legge n. 15, i menzionati provvedimenti attuativi nonché l'art. 32 dei due decreti legislativi richiamati fanno riferimento unicamente ad atti e a persone ben precisi: diplomi e certificati firmati da Presidi di scuole legalmente riconosciute o parificate.
Alla luce delle disposizioni innanzi citate, è da ritenersi che la firma dei Presidi di istituti riconosciuti paritari, apposta su atti da esibire nel territorio nazionale, non sia soggetta alla legalizzazione da parte del competente Provveditore agli Studi.

Per la diffusione, in via immediata, la presente nota viene trasmessa via Intranet/Internet


IL DIRETTORE GENERALE
(Silvana RICCIO)

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