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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio II

Prot. n.758

Roma, 29 novembre 2001




Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato Attivazione - Supporto organizzativo -


Il 18 ottobre 2001 è stato sottoscritto in sede ARAN un accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola. L'accordo, reperibile in Internet al sito www.aranagenzia.it e che ad ogni buon fine si allega, fa seguito al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) in materia di conciliazione e arbitrato sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Le nuove procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dall'accordo, che rendono non più applicabile il ricorso gerarchico al Ministro di cui all'art. 484 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come richiamato dall'art. 69, comma 8 del d.lgs 165/2001 con il relativo parere del CNPI, perseguono la duplice finalità di garantire alle parti una più rapida definizione delle controversie di lavoro, attraverso una effettiva semplificazione e riduzione, nei tempi e nei costi, dei procedimenti contenziosi, e nel contempo di intervenire con strumenti deflattivi che appaiono in grado di arginare con maggiore efficacia la gran mole del contenzioso giudiziale.
Per quanto attiene, in particolare, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'accordo, la nuova disciplina pattizia definisce, come previsto dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. 165/2001, le procedure che possono essere adottate in alternativa a quelle proponibili davanti al collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del citato decreto legislativo.
Nel ritenere quindi auspicabile che si affermi e si sviluppi un ampio ed efficace ricorso all'utilizzazione delle nuove procedure, si rende necessario, affinché le norme introdotte dall'accordo siano concretamente applicabili, che vengano adottate alcune misure di carattere organizzativo su cui si richiama l'attenzione delle SS.LL.:
1. costituzione e attivazione, ove già non lo fossero, degli Uffici del contenzioso previsti dai Decreti di organizzazione adottati ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.P.R. 347/2000, citati dall'art. 1, comma 3 dell'accordo come destinatari delle richieste di conciliazione;
2. individuazione nell'ambito delle articolazioni provinciali previste dai suddetti decreti di organizzazione, degli Uffici destinati a svolgere compiti di segreteria di cui all'art. 1, comma 2 dell'accordo, con adeguata pubblicizzazione a garanzia dell'effettivo ricorso alla nuova procedura;
3. individuazione del personale dell'Amministrazione (art. 417 bis c.p.c.) che a livello regionale e/o territoriale rappresentino l'Amministrazione con potere di conciliare.
Per consentire un immediato avvio del nuovo sistema è necessario che gli Uffici con compiti di segreteria, di cui al citato art. 1, comma 2, dell'accordo siano resi operativi quanto prima e comunque in tempo utile per la gestione del contenzioso connesso all'attivazione delle procedure di mobilità per l'a.s. 2002/03, in considerazione del venir meno, come già accennato, della possibilità di utilizzo del ricorso gerarchico al Ministro.
Si sottolinea, a tal proposito, il comune impegno delle parti - datoriale e sindacale - a sperimentare tali procedure nell'arco della scadenza contrattuale (31.12.2003), e quindi la necessità di porre ogni possibile accorgimento che favorisca un esito positivo della sperimentazione, stabilendo anche gli opportuni raccordi tra i diversi Uffici interessati.
Si ribadisce infine l'esigenza che vengano fornite alle Istituzioni scolastiche la più ampia diffusione e informazione della nuova procedura e dell'attivazione dei relativi Uffici, assicurando la piena disponibilità per ogni utile collaborazione e supporto di questa Direzione Generale - Uffici II e XI.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


Il Direttore Generale
Silvana Riccio

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