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Decreto Ministeriale del 30/01/2001
Prot. n. 7981
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, recante: "norme in materia di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli artt. 4, comma 4 e 75;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
VISTO l'art. 16, comma 1, lettera c), del già indicato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni relativo ai poteri organizzativi dei dirigenti generali;
RITENUTO di dover adottare il decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione dei posti dirigenziali di livello non generale tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali e che tale ripartizione, ai sensi degli articoli 617, 618 e 619 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non riguarda la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano;
RITENUTO che, nelle more delle emanazioni dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999, occorre prevedere un Ufficio stralcio per la trattazione degli affari riguardanti l'attuazione del definitivo passaggio delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione
DECRETA
Art. 1
(Uffici dirigenziali delle Direzioni generali)
1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione sono quelli individuati nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. Agli uffici dell'amministrazione centrale sono altresì assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29/1993.
3. I Dipartimenti, le Direzioni generali e i Servizi di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata, con le relative attribuzioni per ciascuna di esse, rispettivamente, negli allegati da 2 a 6.
4. L'ufficio stralcio per gli Istituti di alta cultura, di cui in premessa, indicato nell'Allegato 7, opera fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.
5. I dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi - ferma restando, la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato, a norma degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - sono assegnati agli uffici centrali nel numero di 60 e agli Uffici scolastici regionali nel numero di 352 e sono ripartiti come da Allegato 9 per un totale complessivo di 412 unità.
6. I dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi e i dirigenti con funzioni di consulenza, studio e ricerca, assegnati ai Dipartimenti, sono ripartiti dal Capo di ciascun Dipartimento.
ART. 2
(Uffici di diretta collaborazione del Ministro)
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le posizioni di responsabile dei singoli uffici, già disciplinate e previste dalla normativa vigente, le unità di livello dirigenziale assegnate agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro restano determinate nel numero di 22.
Art. 3
(Direzioni generali regionali)
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.P.R. n. 347, del 6 novembre 2000, ciascun Dirigente generale preposto ad Ufficio scolastico regionale - con esclusione della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del disposto di cui agli artt. 617, 618 e 619 del decreto legislativo n. 297/94 - determina l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale, nel limite di organico complessivo di 221 unità, secondo la ripartizione numerica di cui all'Allegato 8.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche all'ordinamento degli uffici, disposte con il presente decreto, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO Tullio De Mauro
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