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GABINETTO


VCG/Rossi PROT. N. 11614/MR

Roma, 9 ottobre 2002


Oggetto: USI-AIT. SCIOPERO 18 OTTOBRE 2002. COMPARTO SCUOLA.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - CON NOTA DEL 9 OTTOBRE 2002, PROT. N. 14783/2.49/02, HA COMUNICATO A QUESTO GABINETTO CHE L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE USI-AIT (UNIONE SINDACALE ITALIANA) HA PROCLAMATO LO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEL PERSONALE DI TUTTI I COMPARTI E CATEGORIE DEL PUBBLICO IMPEIGO E DEL SETTORE PRIVATO, PER L'INTERA GIORNATA DEL 18 OTTOBRE 2002, FACENDO PRESENTE CHE SONO "ESENTATE LE ZONE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI O CON CONSULTAZIONI ELETTORALI".

HA FATTO ALTRESI' PRESENTE CHE :

"PRELIMINARMENTE, IN RELAZIONE ALLA PREDETTA AZIONE SINDACALE, SI RAPPRESENTA CHE LA COMMISSIONE DI GARANZIA, PER QUANTO ATTIENE AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA E' INTERVENUTA CON NOTA DEL 26/09/2002, INDICANDO AL SOGGETTO PROCLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 13, LETT. D DELLA LEGGE 146/90, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 83/2000, CHE "ALLO STATO ATTUALE DAL DOCUMENTO DI PROCLAMAZIONE EMERGONO LE SEGUENTI EVENTUALI VIOLAZIONI RELATIVE A: …….. RAREFAZIONE OGGETTIVA" E PRECISANDO CHE " ….. PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE DELLA SCUOLA" VIENE RILEVATO NELLA PROCLAMAZIONE DEL 23 SETTEMBRE 2002, LA VIOLAZIONE DELLA RAREFAZIONE OGGETTIVA PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 146/90 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83/2000, IN RELAZIONE ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA PROCLAMATO IN DATA ANTECEDENTE (16 SETTEMBRE 2002) DALLA GILDA PER IL 14 OTTOBRE 2002 ED IN RELAZIONE ALLO SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO IN DATA 17 SETTEMBRE 2002 DALLA CGIL PER IL 18 OTTOBRE 2002".
NELLA PREDETTA OCCASIONE LA STESSA COMMISSIONE HA INVITATO "QUINDI LE PARTI A COMUNICARE SIA LA REVOCA CHE LA MANCATA ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SCIOPERO" IN ARGOMENTO."

ALLO STATO ATTUALE NON E' PERVENUTA NESSUNA NOTA DI RISPOSTA ALLA PREDETTA NOTA DELLA COMMISSIONE".

PREMESSO QUANTO SOPRA, L'AZIONE DI SCIOPERO IN QUESTIONE INTERESSA IL SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE "ISTRUZIONE" DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ALLE NORME PATTIZIE DEFINITE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE MEDESIMA.

PERTANTO IL DIRITTO DI SCIOPERO VA ESERCITATO IN OSSERVANZA DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE FISSATE DALLA CITATA NORMATIVA.

NEL RICHIAMARE LA PARTICOLARE ATTENZIONE SULLA NECESSITA' DEL RISPETTO DELLA SUINDICATA NORMATIVA, SI PREGANO LE SS.LL., AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 6 , DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI ATTIVARE, CON LA MASSIMA URGENZA, LA PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLO SCIOPERO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E, PER LORO MEZZO ALLE FAMIGLIE ED AGLI ALUNNI, ED ASSICURARE DURANTE L'ASTENSIONE LE PRESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI COSI' COME INDIVIDUATI DALLA NORMATIVA CITATA.

SI INVITANO INOLTRE LE SS.LL. A COMUNICARE ALLO SCRIVENTE UFFICIO (FAX 06/58492716 - 58492110 - 58493735), I DATI RELATIVI ALLE ASTENSIONI DAL LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO (ART. 5 LEGGE 146/90).


IL CAPO DI GABINETTO

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