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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII


Prot. n.160

Roma, 7 marzo 2002


Oggetto: contratti di collaborazione coordinata e continuativa. D.M. n. 66 del 20 aprile 2001.


A seguito di numerose richieste di chiarimenti, pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al D.M. n. 66 del 20.4.2001 ed anche alla luce di quanto precedentemente comunicato, con nota prot.n. 606 del 14.11.2001, si reputa opportuno precisare, quanto segue.

- Sospensione del rapporto di collaborazione per recupero psico fisico
Nel richiamare la ministeriale prot.n. 118 del 26.6.2001,si ribadisce che il personale interessato non ha titolo alla fruizione delle ferie, tuttavia, al fine di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche spese durante l'attività lavorativa,il collaboratore avrà facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per il recupero psico-fisico. Inoltre si definisce che con tali forme di sospensioni gli interessati potranno usufruire anche di eventuali riposi compensativi maturati, a seguito di esplicita richiesta del Capo dell'Istituto

- Problematiche inerenti la tutela della maternità
Si fa rinvio a quanto comunicato con la nota ministeriale n prot. n. 475 del 28.9.2001.

- Fondo di istituto
Si torna a ribadire che allo stato attuale, anche a seguito di accordi sindacali nazionali, non è prevista la partecipazione al fondo di istituto dei soggetti firmatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- Aliquota contributiva
A seguito dell'incremento dell'aliquota contributiva previdenziale prevista nell'ultima legge finanziaria 2002 ,si ritiene che la retribuzione lorda spettante al collaboratore vada rideterminata al fine di impedire che l'aggravio di tale onere contributivo ricada nel corrispettivo netto del predetto personale, secondo il prospetto sottospecificato.

Prospetto per la determinazione del costo complessivo per addetto

Periodo 1.1.02 - 31.12.02 Committente Collaboratore
     
Compenso lordo 15.493,71 15.493,71
     
contributo previdenziale aliquota 13,50%    
importo totale contributo 2.091,65    
quota a carico committente (2/3) 1.394,43  
quota a carico collaboratore (1/3)   - 697,22
     
contributo maternità : aliquota 0,50%    
importo totale contributo 77,47    
quota a carico committente (2/3) 51,65  
quota a carico collaboratore (1/3 )   - 25,82
     
Premio INAIL :Coefficiente 0,00505    
importo totale premio 78,24    
quota a carico committente (2/3) 52,16  
quota a carico collaboratore (1/3)   - 26,08
     
I.R.A.P. : aliquota 8,50%    
importo totale a carico committente 1.316.97 0,00
     
totale costo per addetto( da trasferire ) 18.308,92  
     
compenso per addetto (al lordo delle ritenute fiscali)   14.744,59


N.B. l'importo netto spettante al collaboratore dovrà essere determinato applicando, al compenso lordo pattuito, oltre alle ritenute previdenziali e assistenziali come sopra indicate, le ritenute fiscali pari a quelle stabilite per i lavoratori dipendenti al netto delle detrazioni spettanti.

- Procedure contabili
I Direttori Generali Regionali vorranno procedere a trasferire ai rispettivi C.S.A. per il successivo accreditamento alle singole Istituzioni scolastiche interessate e per ogni singola unità firmataria del contratto di collaborazione coordinata e continuativa la somma annua lorda per il 2002 pari ad Euro 18.230,68 anziché quella di 18.308,92 Euro, derivante dalla decurtazione della quota occorrente al pagamento del premio INAIL a seguito dell'accentramento della posizione assicurativa, come già comunicato con nota n. 173 del 17/7/2001.
I Dirigenti Scolastici provvederanno poi a corrispondere ai singoli soggetti interessati la somma mensile, al netto delle detrazioni spettanti, pari ad Euro 1.228,71 a cui dovrà essere detratta la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Si fa presente infine, che per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro

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