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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica



Prot. n. 245/Uff. I

Roma, 20 febbraio 2002

Oggetto: Classi e alunni nelle scuole paritarie.


La legge 10 marzo 2000, n. 62, che ha introdotto la parità scolastica, detta alcuni principi fondamentali per la partecipazione delle scuole non statali al sistema nazionale di istruzione.
Possono definirsi scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia ..." come indicati nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge.
I principi così delineati richiedono un'ampia e dettagliata specificazione della disciplina applicativa, in particolare in questa fase in cui il riconoscimento della parità e la verifica del possesso dei requisiti richiesti alle scuole sono affidati alla competenza di codesti Uffici regionali e in vista delle proposte che il Ministro deve presentare in Parlamento entro il 2003, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, per il definitivo superamento delle disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII del T.U. 297/1994.
Con la presente lettera circolare, sentita la Commissione istituita con D.M. 2.11.2001 per l'applicazione della legge 62/2000, si forniscono istruzioni applicative in ordine alla strutturazione dei corsi e delle classi nelle scuole paritarie.

A) Riconoscimento della parità in relazione a classi non facenti parte di un corso completo.
Specificamente l'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 62/2000 richiede, ai fini del riconoscimento della parità, il possesso del seguente requisito "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".
E' un requisito che postula la qualità delle scuole nel senso che abbiano strutture e percorsi di svolgimento coerenti con le dinamiche dell'autonomia, sappiano dare risposte adeguate ai bisogni educativi e si collochino, quindi, a pieno titolo, nel sistema scolastico nazionale.
Dunque la parità non può essere riconosciuta alle scuole per singole classi, così come non può essere mantenuta se un corso perde il carattere della completezza con la chiusura di alcune classi.
Tuttavia, non possono non essere presi in considerazione principi di sistema per i quali si impone un obbligo, costituzionalmente dichiarato, della equipollenza di trattamento per gli studenti che intraprendano percorsi scolastici regolari in una scuola paritaria.
L'esperienza, vissuta anche nelle scuole statali, segnala infatti la possibilità che la classe di un corso completo debba essere sdoppiata per la concomitante evenienza di diversi fattori: la classe, già numericamente consistente, deve ospitare nuove, impreviste iscrizioni e/o ripetenze dalla classe superiore.
In tal caso, gli alunni ripetenti hanno una legittima aspettativa a frequentare, se vogliono, la stessa scuola, mantenendo la condizione di "interni"; d'altra parte i nuovi iscritti non possono essere costretti a rinunciare alla frequenza, sempre da "interni", per la sopravvenuta incapienza della classe. Si determinano, quindi, le condizioni perché alla classe, derivante per sdoppiamento della classe di un corso completo, vengano estese le prerogative riconosciute alla scuola paritaria ed agli alunni venga quindi riconosciuta la qualità di "interni", con tutte le conseguenze connesse anche agli esami finali di Stato.
E' ovvio che le condizioni per lo sdoppiamento di una classe non possono essere precostituite attraverso gli esami di idoneità (che sono consentiti solo nel limite della capienza della classe a cui si aspira) o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe.
Nell'altro caso, quello della sospensione del tutto occasionale e temporanea di una classe, non può negarsi che il percorso scolastico delle altri classi, già riconosciute paritarie in un corso completo, debba essere mantenuto nella pienezza delle prerogative della parità.
Tuttavia, se alla eccezionale sospensione temporanea di una classe ne seguisse un'altra negli anni successivi, verrebbero meno la necessaria strutturazione della scuola in un corso completo e, quindi, il permanere delle condizioni della parità, ferma restando, ad esaurimento, la qualità di alunni interni di coloro che avevano frequentato le classi della scuola già paritaria.
Sia nel caso di sdoppiamento, sia nel caso di sospensione di classi, la necessità di assicurare agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di un corso completo, esige che i gestori della scuola comunichino espressamente e tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente o alle sue articolazioni territoriali designate i fatti intervenuti ai fini degli eventuali accertamenti delle condizioni richieste per la permanenza dello stato di scuola paritaria nella nuova articolazione e, comunque, ai fini della necessaria programmazione degli esami finali di Stato.
Le modalità, i tempi, gli Uffici designati per proporre le istanze, ovviamente motivate e documentate, saranno stabiliti dagli Uffici scolastici regionali con proprie istruzioni che tengano conto, comunque, a conclusione dei corsi, di istruzione secondaria superiore, della composizione delle commissioni ai fini degli esami finali.

B) Istituzione di nuovi corsi.
Il problema del "corso completo" si pone sotto altro profilo: la possibilità di riconoscere la parità ad una scuola che inizi la propria attività con una prima classe.
La specifica previsione del citato art. 1, comma 4, lett. f) della legge 62 e l'accennata esigenza di riconoscere, in un'organizzazione scolastica, la ricchezza e la completezza di dinamiche educative interne proprie dell'autonomia, hanno indotto ad escludere tale possibilità, come è precisato nella prima circolare applicativa della parità, n. 163 del 15.6.2000. Peraltro, in presenza di una scuola già riconosciuta paritaria, che intendesse allargare la propria offerta formativa con l'istituzione di nuovi corsi, anche serali o di diverso ordine o grado di scuola, la possibilità del riconoscimento della parità può essere ammessa, proprio nella prospettiva di creare quelle interazioni di continuità didattica e di orientamento che nelle scuole statali si sono tradotte nella creazione e nel sostegno di istituzioni comprensive di scuola elementare e media e di istituzioni con aggregazione di corsi dei diversi ordini di scuola.
Ciò rende possibile un'apertura a riconoscimenti di parità non esclusivamente riservati a singole tipologie di scuola (es. scuola elementare, scuola media, liceo classico, liceo scientifico), ma anche a complessi scolastici organizzati verticalmente per gradi di scuola o orizzontalmente per ordini di scuola, ovviamente in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l'aggregazione dei corsi stessi.

C) Composizione delle classi delle scuole paritarie.
La legge 62 non specifica una regola numerica degli alunni che debbono costituire le classi nei vari ordini di scuola e ciò appare ovvio stante che, nella libertà di organizzazione della scuola paritaria, non possono essere imposte le stesse regole che, nella scuola statale, sono giustificate essenzialmente da esigenze di spesa.
E' altrettanto vero, tuttavia, che la composizione delle classi deve rispondere a regole tecniche di efficacia dell'azione didattico-educativa: solo a tali condizioni si realizza, per il funzionamento della scuola paritaria, il presupposto che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia. E' necessario, quindi, generalizzare le istruzioni contenute nel paragrafo 3.1, lett. d) della C.M. 163/2000, secondo cui la scuola che richiede la parità deve documentare, fra l'altro, che "consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche". Tale adeguatezza dovrà essere valutata in funzione di un graduale allineamento alla media degli alunni delle scuole statali e non statali presenti nel territorio regionale, fatta salva la particolare condizione delle zone montane e delle piccole isole e non trascurando le esigenze delle nuove iniziative.

Nel richiamare la particolare attenzione di codesti Uffici sul contenuto della presente nota, si rappresenta l'esigenza che il processo di costruzione del sistema scolastico nazionale sia accompagnato da una attenta e continua opera di monitoraggio al fine di supportare le scuole paritarie per potenziarne la qualità dell'offerta formativa. La presente nota viene diffusa via INTERNET e tramite la rete INTRANET di questo Ministero.

Il Direttore Generale
Silvana Riccio

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