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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica - Ufficio VII°


Prot. n. 2590

Roma, 14 novembre 2002


Oggetto: rilascio di nulla osta al trasferimento, in corso d'anno, da scuola non statale ad altra


E' stato segnalato a questo Ufficio che qualche responsabile di direzione di scuola non statale rifiuterebbe di rilasciare il nulla-osta al trasferimento, in corso d'anno, ad altra scuola ovvero rilascerebbe il citato documento previo pagamento di una non specificata "tassa".

In proposito si fa rilevare che in capo al responsabile della direzione ovvero della gestione di scuola non statale non esiste alcuna potestà impositiva; ogni rapporto finanziario è riconducibile esclusivamente all'ambito contrattuale, definito in riferimento al servizio scolastico reso all'utenza.

Tuttavia il problema segnalato, riferendosi, più in generale, alla carriera scolastica che, per la indubbia sua natura pubblicistica, non può essere condizionata né limitata nello svolgimento, fa emergere anche un altro aspetto; il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra scuola, nonché degli altri documenti collegati al primo quale la pagella, la dichiarazione scritta del programma svolto, la copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola non statale, rappresenta in concreto una delle ipotesi di cui all'articolo 396 del D.L.vo n. 297/94 e precisamente quella che impone al responsabile della direzione "di curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni….."

Il responsabile della direzione di una scuola non statale, nel manifestare il rifiuto a rilasciare il nulla osta al trasferimento, ovvero rilasciandolo condizionato, viola la norma sopra citata. Tale comportamento pone la scuola fuori dei propri fini istituzionali, e, nel caso di scuola paritaria, anche in posizione non corrispondente "agli ordinamenti generali dell'istruzione" e quindi in contrasto con la legge n. 62/2000.

Eventuali rivendicazioni da parte del predetto responsabile potranno costituire unicamente l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica la cui competenza è del giudice civile.

Le SS.VV. provvederanno a divulgare il contenuto della presente oltre che presso tutte le istituzioni scolastiche non statali, parificate, legalmente riconosciute, pareggiate e paritarie, operanti nel territorio di competenza, anche tra gli ispettori tecnici impegnati nel settore dell'istruzione non statale.

La diffusione della presente nota avviene tramite Intranet/Internet di questo Ministero.


IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani

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