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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione Uff. V
Prot. n.2615
Roma, 13 dicembre 2002
Oggetto:contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23 settembre 2002. Scuole a rischio.
Come è noto l'articolo 42 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002, prevede la costituzione, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di fondi regionali con l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico.
Nelle tabelle allegate al C.I.N. in oggetto sono indicate le varie risorse utilizzate per la costituzione di detti fondi.
Ciò premesso, atteso che pervengono richieste di chiarimento in ordine all'utilizzo delle risorse riportate nelle suddette tabelle e, in particolare, di quelle ricomprese nella colonna relativa a "numero delle scuole a rischio", si ritiene di dover precisare quanto segue.
Le risorse finanziarie dell'appena menzionata colonna si riferiscono a tutte le scuole a rischio comprese nella regione, indipendentemente dal fatto che a capo delle medesime vi sia un dirigente scolastico o un preside incaricato.
Pertanto, quando si andranno a definire, per ciascun anno, le risorse finanziarie da utilizzare per il trattamento accessorio dei dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato) sarà necessario sottrarre dalle risorse indicate nella colonna di cui trattasi, con automatica riduzione del fondo regionale complessivo, le somme occorrenti per la retribuzione del compenso accessorio di cui all'art. 3 del contratto nazionale integrativo del comparto scuola del 31.8.1999 ai presidi incaricati eventualmente in servizio nelle predette scuole a rischio.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell' art. 3, comma 1, del contratto integrativo nazionale che prevede che dal 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta ai dirigenti scolastici ogni indennità confluita nei fondi.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto altresì che l'art. 15, comma 3, dello stesso contratto prevede che debba essere effettuato un conguaglio tra quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione e quanto percepito a titolo di indennità di direzione parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, si rende indispensabile che le SS.LL. forniscano per tempo alle Direzioni Provinciali - Servizi vari (ex D.P.T.), le informazioni utili per permettere ai medesimi uffici di effettuare, in sede di corresponsione del trattamento economico accessorio agli interessati, i necessari conguagli.
La presente nota è stata portata a conoscenza delle OO.SS. che hanno firmato il contratto integrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro
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