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BANDO


Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
VISTO l'articolo 82, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.388, che apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, "Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo";
CONSIDERATO che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
2. Per ognuno degli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 sono da assegnare:
a) cento borse di studio, dell'importo di lire cinque milioni ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
3. Per ognuno degli anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 sono da assegnare:
a) quattrocento borse di studio, dell'importo di lire quattrocentomila ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
b) trecentoquaranta borse di studio, dell'importo di lire un milione ciascuna, riservate agli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che frequentino la scuola media superiore;
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio per ciascuna delle tipologie sopra indicate è riservata ai soggetti in situazione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
5. Le somme residue relative a borse di studio non attribuite nell'ambito di una categoria di beneficiari, per mancanza di aspiranti aventi diritto, saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore sono gli studenti vittime del terrorismo o della criminalità organizzata che:
a) risultino iscritti ai corsi nell'anno per il quale viene presentata domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nell'anno scolastico di riferimento.
2. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio per la frequenza della scuola secondaria superiore, nonché per ogni anno di corso universitario, sono gli studenti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ovvero orfani o figli delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata che:
a) risultino iscritti al corso di laurea o di diploma universitario o ai corsi scolastici nell'anno per il quale viene presentata domanda;
b) non abbiano completato il corso di studi al momento della domanda;
c) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato nell'anno scolastico di riferimento;
d) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario nell'anno accademico di riferimento.
3. I requisiti di cui alle lettere c) e d) dei commi precedenti non sono richiesti per i soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio - è necessario presentare distinte domande qualora si intenda concorrere per più anni - redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A sono indirizzate a:

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Via della Vite, 13 - 00187 Roma -.
    Le domande così indirizzate, devono essere presentate, per il tramite:

  • dell'Ufficio scolastico regionale competente in base alla residenza dello studente;

  • del Rettore dell'Università alla quale il richiedente è iscritto.
    3. Le domande relative all'anno accademico e all'anno scolastico di riferimento devono essere presentate entro il 28 febbraio 2002 anche a mezzo del servizio postale, in tale caso la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.
    4. Le domande sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
    a) dichiarazione nella quale:

  • è specificato l'evento lesivo - luogo, data e breve descrizione del fatto;

  • è attestata la qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata dello studente;

  • è indicato il corso di studi frequentato ovvero il titolo di studio conseguito da parte dello studente nell'anno scolastico o accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni altro dato utile per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di riferimento;

  • è indicata la qualità di riservatario, in quanto in situazione di handicap, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4;
    b) dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46 comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato B, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo;
    c) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

    Art. 4

    1. Gli uffici scolastici regionali o le università provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo.
    2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - via della Vite n.13 - 00187 Roma.

    Art. 5

    1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'articolo 4, del d.P.R. n.318/2001, per ciascuna delle tipologie di borse di studio indicate dall'articolo 1.
    2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
    a. in considerazione della gravità del danno, da 5 a 10 punti;
    b. in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
    c. con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti.
    3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie con riguardo ai soggetti in situazione di handicap di cui all'articolo 1 comma 4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
    4. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le rende esecutive.


    IL SEGRETARIO GENERALE

     
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