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Dipartimento per i servizi nel territorio Prot. n. 431 Roma, 23 gennaio 2002
In merito ai quesiti pervenuti per la vie brevi circa l'impossibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro per l'anno scolastico successivo a seguito di una rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio si ritiene, per il prossimo anno scolastico, non applicare la sanzione di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione in servizio per supplenze conferite sulla base di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi provinciali. IL DIRETTORE GENERALE Indietro |
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