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GABINETTO
VCG/Rossi
Prot. n. 8754/MR
Roma, 10 giugno 2002
Oggetto: CGIL-SCUOLA - adesione allo sciopero generale proclamato dalla cgil, articolato a livello regionale
Si fa presente che la CGIL - SCUOLA ha comunicato "la propria adesione allo sciopero generale indetto dalla CGIL, articolato a livello regionale nel modo seguente:
20/06: Lombardia e Campania;
27/06: Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;
28/06: Sardegna e Basilicata;
02/07: Marche e Umbria;
04/07: Sicilia, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise;
05/07: Alto Adige, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto e Trentino;
11/07: Emilia Romagna.
Lo sciopero per l'intera giornata riguardera' tutti i lavoratori appartenenti al comparto della scuola statale, non statale e della formazione professionale ed avverra' garantendo l'effettuazione degli scrutini e degli esami."
L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto "scuola", ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, con l'accordo nazionale del comparto scuola allegato al contratto del 26 maggio 1999.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessita' del rispetto della suindicata normativa, si pregano le ss.ll., ai sensi dell'art. 2, comma 6 , della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali cosi' come individuati dalla normativa citata.
Si invitano inoltre le SS.LL. a comunicare allo scrivente ufficio (fax 06/58492716), subito dopo la cessazione dell'azione, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del comparto (art. 5 legge 146/90).
IL CAPO DI GABINETTO
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