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Dipartimento Per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale Per L'organizzazione Dei Servizi Nel Territorio
Area Della Parità Scolastica
Ufficio Nono



Prot. n.119

Roma, 24 gennaio 2002

OGGETTO: Finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni delle scuole paritaria in situazione di handicap nell'a.s. 2001/2002.

Com'è noto, l'art. 1 comma 14 della legge 10.3.2000, n. 62 prevede, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di L. 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
Per l'anno 2000, la scrivente Direzione Generale ha provveduto a ripartire il citato stanziamento tra i Provveditorati agli Studi, ai quali sono state fornite apposite istruzioni, per la concreta erogazione dei fondi alle scuole interessate, mediante lettera circolare n. 704 del 12 novembre 2001.
Per l'anno 2001 questo Ufficio ha proceduto al riparto tra codesti Uffici Scolastici Regionali, mediante decreto del 16.11.2001, della somma di L. 7 miliardi (pari ad Euro 3.615.198,30) stanziata sui capitoli 3692, 2160 e 4151, in base al numero stimato di alunni con handicap frequentanti le scuole paritarie nel territorio delle regioni; le relative risorse finanziarie sono state accreditate, in contabilità speciale, all'Ufficio Scolastico Provinciale dei capoluoghi di Regione. L'assegnazione delle somme da destinare alle scuole paritarie sarà determinata, dai Direttori Generali degli Uffici Regionali, secondo i criteri e le modalità fissati dal D.M. n. 161 del 9.11.2001.
Pertanto, gli stessi Direttori Generali, in osservanza del disposto di cui all'art. 2 del D.M. n. 161 del 9.11.2001, determineranno le somme da destinare alle scuole paritarie sulla base degli alunni handicappati effettivamente frequentanti le scuole stesse, in ciascuna provincia, nell'anno scolastico 2001/2002, potendo affidare, se del caso, la rilevazione agli Uffici Territoriali.
Si rammenta che l'assegnazione del finanziamento alle scuole elementari paritarie che, per convenzione di parifica, godono di un contributo per l'insegnante di sostegno, relativamente all'a.s. 2001/2002, deve essere disposta nella misura non coperta da detto contributo.
Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità finanziarie, che potrebbero determinarsi nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli anzidetti, le SS.LL. comunicheranno alla scrivente le economie verificatesi che provvederà ad autorizzare l'impiego dei fondi per un diverso ordine di scuola nello stesso ambito regionale.
Ciò per avere un quadro esatto ed inoppugnabile dell'impiego delle risorse.
A conclusione della effettiva erogazione dei contributi, codesti Uffici Scolastici Regionali vorranno trasmettere alla scrivente Direzione Generale l'elenco completo dei finanziamenti disposti per ogni scuola paritaria indicando per la stessa
- Denominazione e Gestore della scuola
- Numero degli alunni handicappati frequentanti
- Contributo complessivo erogato per la scuola
- Erogazione totale per la regione.
La presenta lettera circolare è trasmessa via internet e mediante rete intranet.


IL DIRETTORE GENERALE
- Silvana Riccio -

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