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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio V
L'anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI DALL'ALLEGATO 1) AL
PRESENTE CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l'art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V - della dirigenza scolastica indica tra le
voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di
risultato;
- l'art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici rispondano in
ordine ai risultati e che le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall'art. 1 del
d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell'attività dirigenziale sono accertati con i meccanismi e strumenti di monitoraggio
e di valutazione di cui all'art. 27 del C.C.N.L.;
- l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per il
procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
- conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
- approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza;
- partecipazione al procedimento del valutato.
viene sottoscritta l'allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente
dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
Art. 1 Campo di applicazione della sequenza contrattuale
- La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del
1.3.2002 e dell'art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri
generali per l'assegnazione della retribuzione di risultato.
- Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è
riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è
riportato come C.I.N.
Art. 2 Contrattazione integrativa regionale
- Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a
ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione
annua di risultato nella misura di cui all'art. 44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilità di risorse, l'importo della retribuzione di risultato è
incrementato, in base agli esiti della valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di
valutazione quale si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.
- Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa
regionale.
Art. 3 Disposizione transitoria
- In assenza di un sistema di valutazione per l'anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere
sperimentale del processo di valutazione per l'anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali
anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore
annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità
formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti
contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato 1)
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI
PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
PARTE DATORIALE |
ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
F.to Giuseppe COSENTINO F.to Francesco PAGLIUSO |
F.to CGIL-SCUOLA F.to CISL-SCUOLA F.to UIL-SCUOLA F.to SNALS-SCUOLA F.to CIDA-ANP |
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