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Dipartimento per i servizi nel territorio
Prot. n. 487 Circolare n. 24
Roma, 25 febbraio 2003
Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del
personale docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza,
cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico
2003/2004.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo
456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti
scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici
e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti
scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità
ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
- agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti
cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale
interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con
oneri interamente a loro carico, possono richiedere, in aggiunta al contingente di cento unità,
comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale
presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente
a carico dell'Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in
posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio
d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia
richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240,
convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un
quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione
di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi
dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore ad un quinquennio, a
partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando
ai sensi del comma 10 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non
vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione del comando
hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di
contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale presta servizio avranno cura
di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i
dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 - II E III PERIODO - PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti, le richieste di assegnazione per
l'anno scolastico 2003/2004 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale del personale della
scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il 20
marzo 2003.
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio scolastico regionale,
individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici,
per l'anno scolastico 2003/2004, sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale
interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale
presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio VII ed al competente
ufficio scolastico regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal
personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI - ARTICOLO 26 - COMMA
8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e
associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e
le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
È necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che
operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora
istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone
che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo
116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e
delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di
studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo
Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti,
di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi
di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la
disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2003) ovvero
non oltre, comunque, il 30 settembre 2003. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la
presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della
normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.
Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività svolta, richiedono più unità
di personale, devono indicarne lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non
saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori
ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED
ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHÉ PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO
FINALITÀ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA -
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli
enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica,
possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli
enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
- il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
- il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono
conseguire;
- il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve
essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
- l'ordine di priorità del personale richiesto;
- la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di
programma o di iniziativa attivata o da attivare;
- gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti
tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
- periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso
dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto
dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la
regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo
quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non
saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento
fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHÉ DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITÀ
ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE - ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui
al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola,
chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle
assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore Generale del Servizio per gli affari
economico-finanziari (v.le Trastevere, 76/A 00153 Roma) entro il 20 marzo 2003.
Copia di tali richieste dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, alla Direzione
generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE
PROMOSSI, NONCHÉ PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITÀ
ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO - ARTICOLO 26 - COMMA
10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli
altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di
durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2003 esclusivamente al Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del
personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la
delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del
titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della
facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione
dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare
chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento
in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici
interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e
nella rete intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO Pasquale Capo
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