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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII



Prot. n. 77

Roma, 6 febbraio 2003


Oggetto: prime indicazioni operative, applicative dell'intesa tra l'Amministrazione e le OO.SS., in materia di contratti di co.co.co. (ex D.M. 66/2001)


Si fa riferimento a precedente nota n. 1 del 2 gennaio u.s. e a numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio in relazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.M. n. 66 del 20/4/2001 e, anche alla luce di recente incontro con le OO.SS., si reputa opportuno precisare quanto segue:

  1. RINNOVO DI PRECEDENTI CONTRATTI
    I Dirigenti scolastici interessati sono tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati, e scaduti il 31/12/2002, in applicazione del citato D.M. 66/2001 e del comma 7 dell'art. 50 della legge 27/12/2002, n. 289 che ne ha previsto il rifinanziamento specifico. Conseguentemente, i Dirigenti stessi non dovranno dar luogo a sospensioni nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratto di co.co.co., corrispondendo sollecitamente i ratei maturati, ove non sia stato già provveduto.

  2. VALIDITA' TEMPORALE DEI CONTRATTI
    I contratti vanno stipulati tra le parti applicando puntualmente le disposizioni stabilite nell'intesa posta in essere il 30 settembre 2002 da quest'Amministrazione e dalle OO.SS. di categoria e della scuola che ha regolato i rapporti tra le singole istituzioni e i soggetti interessati. L'intesa è vincolante sia per i Dirigenti scolastici che per gli ex L.S.U. Perciò, in particolare, si ricorda che il nuovo contratto da stipulare in conseguenza dell'intesa:

    1. ha validità di un anno, e cioè dal 1/1/2003 al 31/12/2003;

    2. non consente apposizioni di clausole riguardanti il numero di ore settimanali di lavoro, né formalità, ad opera del Committente, che riguardino la rilevazione della presenza oraria degli ex L.S.U.;

    3. ha effetto dalla data di validità dell'intesa (30 settembre 2002) per le parti di questa già applicabili, e, dunque, anche per quanto riguarda la disciplina della sospensione del rapporto di collaborazione per il recupero psico-fisico degli ex L.S.U. In particolare non deve essere richiesto agli interessati, da parte del Dirigente scolastico, l'eventuale recupero per mancata attività lavorativa per i giorni festivi e di riposo psico-fisico.

Si fa riserva, inoltre, di fornire ulteriori e più puntuali indicazioni in altre materie, quali, ad esempio, quelle previdenziali e assistenziali, non appena conclusi i necessari contatti con i competenti Uffici del Ministero del Lavoro e dell'INPS, tuttora in corso.
Nel mentre si ringrazia per la collaborazione, si raccomanda, infine, a tutti gli Uffici in indirizzo, di svolgere, ognuno per la parte di propria competenza, le opportune iniziative per far proseguire l'attività derivante dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
-F.to Zucaro -

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