Attenzione:
sezione in aggiornamento
Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente
Torna alla homepage
|
|
GABINETTO
UO/4
Prot.n. 6649/MR Roma, 22 ottobre 2003
TELEFAX URGENTISSIMO
Ai Direttori Generali Scolastici Regionali LORO SEDI
Oggetto: Elezioni RSU Scuola - Diritto di Assemblea - Parere reso dall'ARAN
Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in ordine al diritto di assemblea nel comparto scuola in occasione del rinnovo delle RSU, questo Ufficio ha chiesto un parere all'ARAN. Con nota 7295 del 22 ottobre 2003 l'ARAN ha reso il proprio parere che di seguito si trascrive per opportuna conoscenza e norma.
"In ordine al quesito in oggetto si precisa che la circostanza della indizione delle elezioni delle RSU nulla modifica in ordine al diritto di assemblea che rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto e di area.
Si significa al proposito che il diritto di indire l'assemblea in orario di lavoro è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (cfr. CCNQ del 18 dicembre 2002) e alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure previste (cfr. art.8 del CCNL di comparto del 24 luglio 2003).
Non hanno titolo ad indire la assemblea:
- le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto, ancorché presenti nell'istituzione scolastica;
- le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti nelle precedenti elezioni delle RSU che scadono il prossimo dicembre, in quanto la RSU, come sopra precisato, assume tale iniziativa nel suo complesso e non per il tramite dei singoli componenti.
Ne deriva che la organizzazione sindacale CIDA-ANP, non essendo rappresentativa nel comparto scuola, non è titolare del diritto citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente e ATA.
La CIDA-ANP è, invece, organizzazione sindacale rappresentativa nell'area V e, quindi, può indire l'assemblea in orario di lavoro per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata.
Si significa, infine, che operando il dirigente scolastico con i poteri del privato datore di lavoro, la sua posizione è di controparte contrattuale e, quindi, nel caso di assemblea del personale del comparto egli non può parteciparvi se non esplicitamente invitato, così come non possono parteciparvi soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori) con la sola eccezione dei dirigenti sindacali esterni delle organizzazioni sindacali rappresentative (cfr. nota di chiarimenti ARAN del 22 maggio 2001, prot. 7732)".
Il presente telefax è pubblicato anche sul sito INTERNET ed INTRANET del MIUR.
IL CAPO DI GABINETTO
Indietro
|
|
|