Ti trovi in:  Home > Debiti scolastici > FAQ


Nuove Faq


A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero e sulla base di elementi conoscitivi desunti da prime rilevazioni realizzate dagli Ispettori Tecnici presso le scuole in relazione all’avvio dei corsi finalizzati al recupero dei debiti scolastici degli studenti, si propongono le seguenti FAQ, che forniscono ulteriori precisazioni.
  1. Come è possibile conciliare il diritto alle ferie estive dei docenti con l’attivazione dei corsi di recupero?
    Occorre chiarire che sia il D.M. 80 che la l’O.M. 92 del 2007 nulla innovano in relazione all’istituto delle ferie e che pertanto il loro godimento è un diritto del personale docente ed è fruito su domanda degli interessati durante i periodi di sospensione delle attività didattiche ( art.13, comma 9 del vigente CCNL). Nella organizzazione dei corsi di recupero si terrà conto di tale diritto.

  2. Qual è l’organo della scuola che stabilisce la data della verifica del saldo dei debiti a conclusione dei corsi di recupero svolti dopo gli scrutini di fine anno? Chi decide, in caso di disaccordo tra dirigente scolastico e Collegio dei docenti sulla data di svolgimento delle verifiche?
    Il Collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico, delibera la programmazione delle attività di sostegno e di recupero. Decide quindi anche i tempi delle verifiche del saldo dei debiti, tenendo conto delle particolari situazioni del singolo Istituto, che potrebbero anche non rendere possibile la conclusione di tutte le operazioni entro il 31 agosto. Nella programmazione dei tempi e della durata delle succitate verifiche il Dirigente scolastico e gli organi collegiali operano in modo da garantire agli studenti il diritto al recupero del debito scolastico, promuovendo anche, a rinforzo degli interventi scolastici, lo studio individuale. L’unico vincolo che dovrà in ogni caso essere rispettato è che tutti gli adempimenti si concludano prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

  3. Le azioni in cui è articolata l’attività di recupero possono prevedere corsi con un numero di ore inferiore a 15? Gli interventi strutturati di recupero ai sensi dell’O.M. 92/2007 non possono avere di norma una durata inferiore a 15 ore. La previsione di tale consistenza oraria scaturisce dall’esigenza di assicurare interventi di recupero che siano realmente efficaci. Questa previsione di carattere generale deve essere, tuttavia, adattata con flessibilità dalle scuole alle situazioni concrete, che possono anche richiedere interventi di minore intensità e durata.



aggiornato: 02/03/2010
 
Torna indietro indietro torna su Torna su