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 Normativa

Circolare Ministeriale 9 giugno 1998, n. 266

Prot. n.28659/BL

Oggetto: Contratto collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 1998/99.

Si trasmette il Contratto Collettivo decentrato nazionale in oggetto, siglato in data 29 maggio 1998, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e ai fini della predisposizione delle trattative decentrate provinciali che conseguiranno all’approvazione da parte degli organi di controllo competenti, del decreto ministeriale che autorizza la stipulazione del medesimo Contratto Collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.
Al fine di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero – anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati all’art.40 della legge n.449/97 – nel predetto contratto è prevista la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti del personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante.
Nelle more del controllo del decreto e del relativo visto, le SS.LL. vorranno, dunque, attivarsi al fine di avviare, in linea con quanto disposto, la contrattazione decentrata periferica a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione a specifiche esigenze e situazioni locali.
Le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazioni saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata provinciale al fine, comunque, di regolare le operazioni relative alle procedure automatiche del sistema informativo tali scadenze non debbono essere protratte oltre il 10 agosto 1998.
Le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti gravi motivi debbono essere presentate entro il termine del 10 agosto 1998.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente l’avvenuta registrazione del decreto autorizzativo della sottoscrizione.

Il CAPO DI GABINETTO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE

Art. 2 Docenti destinatari delle utilizzazioni
Art. 3 Determinazione delle disponibilità
Art. 4 Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Art. 5 Ulteriori forme di utilizzazione
Art. 6 Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
Art. 7 Assegnazioni provvisorie
Art. 8 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Art. 9 Sequenza operativa

TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO

Art. 10 Utilizzazioni

TITOLO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO

Art. 11 Premessa
Art. 12 Personale ATA destinatario delle utilizzazioni
Art. 13 Determinazione delle disponibilità
Art. 14 Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Art. 15 Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero
Art. 16 Assegnazioni provvisorie
Art. 17 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Art. 18 Sequenza operativa
Art. 19 Attività di riconversione professionale
Art. 20 Centri territoriali permanenti

TITOLO IV - DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 21 Reclami

Allegati

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI

Al fine di sostenere le linee di fondo che ispirano il presente contratto, finalizzate all'obiettivo prioritario del reimpiego qualificato del personale appartenente ai ruoli in esubero, nella prospettiva di una politica del personale tesa ad una più ampia valorizzazione della mobilità professionale per rispondere all'esigenze di qualità del sistema,

CONVENGONO

  • sulla necessità di sostenere l'attività di reimpiego qualificato del personale attraverso la contestuale promozione e programmazione di iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, prevedendo a tal fine le adeguate risorse finanziarie;

  • sulla necessità di una rapida verifica e monitoraggio dell'efficacia delle iniziative di riconversione e riqualificazione messe in atto negli anni scorsi e del prossimo anno;

  • sull'opportunità di adottare iniziative idonee ad accrescere la mobilità intercompartimentale a domanda del personale a partire da quello in sovrannumero o comunque appartenente a ruoli, profili professionali e classi di concorso in esubero;

  • di attivare l'informazione preventiva e l'esame congiunto sugli strumenti operativi di gestione delle procedure informatizzate attuative del presente accordo.
    Inoltre le parti contraenti convengono che quanto previsto dall'art. 2, comma 12 relativamente agli adempimenti attuativi del D.Lgs. n.626/96 non esaurisce quanto contenuto all'art. 5, comma 5 del C.C.N.L.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 1998, il giorno 29, il mese di maggio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto

  SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. siglato in data 10/4/1997

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82. Per il personale delle Accademie e dei Conservatori si provvede con distinto accordo decentrato ai sensi dell'art.30 del C.C.N.L..

2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 1998/’99 secondo le disposizioni contenute nell'art.48 e nell'art.55 del C.C.N.L. del comparto scuola - è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati all’art.40 della legge n.449/97. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso il Provveditore agli Studi, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 1998/’99.

4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time, i criteri generali ed i principi di cui al precedente comma 2 sono fissati per consentire uniformità di adempimenti da parte dei Provveditorati agli Studi in occasione della contrattazione decentrata provinciale relativa alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.TA di cui ai citati artt. 48 e 55 del CCNL.

5. La contrattazione decentrata provinciale definirà a sua volta criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL, sarà predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal CCNL, integrati dalla presente contrattazione.

6. Le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio dal C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 20 gennaio 1998.Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola. In allegato al presente contratto sono comunque riportate tutte le tabelle di valutazione dei titoli per le utilizzazioni e per le assegnazioni provvisorie del personale docente e A.T.A; al personale educativo vanno riferite le relative tabelle del personale docente.

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE

Art. 2 Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.1998/’99 sono:

a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari nell’ultimo quinquennio, che chiedano di essere utilizzati nell’istituzione scolastica di precedente titolarità, in altre scuole o plessi del comune di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (per l’anno scolastico 1998/’99 il quinquennio è da considerarsi a partire dall’a.s. 1993/’94);

c) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento d’ufficio effettuate ai sensi dell’art.51 del C.C.D.N. della mobilità della scuola sottoscritto in data 20/1/1998, risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P.;

d) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

e) i docenti immessi in ruolo senza sede;

f) i docenti senza sede per altro titolo (trasferiti per compensazione, riammessi in servizio, etc);

g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

h) i docenti di scuola elementare, forniti dei prescritti titoli, ove richiesti, che producono domanda per essere utilizzati in un circolo diverso da quello di titolarità sui posti di sostegno, sui posti per l’insegnamento della lingua straniera come specialisti, su quelli per l’insegnamento agli alunni nomadi e sui posti di scuola reggimentale;

i) docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo;

l) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale.

2. In conformità alle finalità indicate dall’art. 1 comma 2 del presente contratto, che rendono necessaria la realizzazione dell’anagrafe professionale provinciale del personale docente ed educativo in tempi ravvicinati, i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti, a partire dal personale titolare di classi di concorso, di posti e di ruoli che sono in esubero nella provincia.

3. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda in altra classe di concorso o posti che presentano disponibilità nella provincia nei limiti dell’esubero.

4. Il personale in soprannumero viene utilizzato, anche d’ufficio, in altra classe di concorso o posto, sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza, ovvero per il quale è inserito nell’anagrafe professionale provinciale.

4 bis. I docenti che si trovano nelle situazioni considerate ai precedenti commi 3 e 4 sono prioritariamente utilizzati, qualora si verifichino disponibilità di posti, per insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso raggruppamento disciplinare della classe di titolarità, sulla base di aree di insegnamenti, da definire con successivo decreto ministeriale.

5. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo corrispondente.

6. Tutte le operazioni a domanda precedono quelle d’ufficio.

7. Sono destinatari delle utilizzazioni, inoltre, i docenti che prestano servizio presso le istituzioni penitenziarie. Tenuto conto della peculiarità dei corsi d’istruzione secondaria di primo e secondo grado funzionanti presso le istituzioni penitenziarie, i docenti già utilizzati nei predetti corsi hanno priorità nella conferma sul posto occupato nell’a.s. 1997/’98. Le stesse disposizioni si applicano ai docenti che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere.

8. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

9. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito al termine dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio.

10. Al fine di garantire la qualificazione del servizio scolastico, le utilizzazioni del personale appartenente a classe di concorso oggetto di accorpamenti disposti a seguito dell'emanazione del D.M. 39/98, saranno effettuate secondo criteri che consentano l'attribuzione ai docenti interessati, nell'ambito della classe di concorso di titolarità, degli insegnamenti per i quali siano in possesso di adeguata competenza professionale. Al medesimo fine è consentita la possibilità, per il personale di cui trattasi, di produrre domanda di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale lo stesso sia in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso. Il personale inserito nelle graduatorie per il passaggio ad altra classe di concorso, ovvero che abbia conseguito il passaggio in attuazione della procedura prevista dall'art. 482 del D.L.vo 297/94, può a domanda essere utilizzato, in caso di soprannumerarietà, rispettivamente nella classe di concorso per la quale aspira al passaggio ovvero nella classe di concorso di provenienza con precedenza rispetto alle utilizzazioni del restante personale proveniente da altra classe di concorso.

11. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi 3 e 4 del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

12. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

Può essere inoltre previsto il loro utilizzo nello svolgimento d’esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni.

13. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione.

Art. 3 Determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello provinciale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità, su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socio-economiche culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro, oltre ai posti d’insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica ed ai posti lasciati disponibili dai docenti collocati nei ruoli dell’I.N.P.S. con la mobilità intercompartimentale (O.M. 217 del 6/5/1998), sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, i posti di lingua straniera nella scuola elementare, i piani di attuazione delle attività relative alle figure professionali (previste dall'art. 5 della L. 426/88 e dalla L. 104/92), i piani per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione didattica e della sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, i piani per la realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, compresa la promozione degli interventi di educazione permanente con riferimento all’istituzione dei centri territoriali, nonché di supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno.

2. La contrattazione decentrata provinciale, laddove la situazione dell'esubero lo consenta, stabilirà, nel rispetto dei principi generali del presente C.C.D.N., i criteri per istituire, nel piano delle disponibilità, posti finalizzati a garantire:

  • la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;

  • la promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;

  • la promozione dell’utilizzo dei docenti di educazione tecnica e fisica, nell'ambito di innovazioni strutturali e organizzativo-didattiche relative ai corsi di istruzione e formazione per l’età adulta.

3. Criteri per i singoli ordini di scuola.

A. Scuola materna - Premesso che la dotazione organica è stata definita in base a quanto previsto dal D.M. sulla determinazione degli organici del personale della scuola, l’eventuale ulteriore dotazione da attribuire alle sezioni di scuola materna comprese nello stesso circolo didattico e a quelle funzionanti in istituti comprensivi è determinata secondo i criteri definiti nella contrattazione decentrata provinciale, tenendo conto dei progetti deliberati dai competenti organi collegiali del circolo e delle conseguenti esigenze di personale.

I suddetti criteri ed il relativo ordine di priorità saranno stabiliti in sede di contrattazione sulla base degli obbiettivi generali sottoindicati:

attuazione degli orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3/6/1991;

diffusione dei progetti di innovazione didattica e di sperimentazione;

prosecuzione e/o attivazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica;

supporto psicopedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;

adeguata considerazione del numero delle scuole materne di ciascun circolo, della distanza tra le stesse, delle caratteristiche orografiche del territorio;

promozione di interventi compensativi nelle zone caratterizzate da disagio economico e socio-culturale e dalla presenza diffusa di bambini extracomunitari;

accrescimento della durata del tempo scuola con riferimento alle sezioni funzionanti con solo turno antimeridiano anche in relazione alle esigenze del territorio.

B. Scuola elementare - Con la piena attuazione dell’organico funzionale di circolo, realizzato per l’anno scolastico ‘98/’99 nella fase della mobilità del personale docente, tutte le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare l’insegnamento curriculare e l’offerta formativa, trovano piena rispondenza nell’organico di diritto, pertanto non si procede all’adeguamento dello stesso. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall’applicazione della legge n. 440/97 sull’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa. Nell’eventualità che in ambito provinciale, dopo il movimento, si verifichino esuberi in alcuni circoli, in presenza di carenze di personale docente in altri, per la differenza fra il numero dei posti dell’organico funzionale di circolo - comprensivo dei posti individuati per la lingua straniera - e quello dei titolari, viene demandata alla contrattazione decentrata provinciale la gestione delle operazioni di utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal presente contratto tenendo conto della tabella allegata (si richiama quanto riportato all’art.40 comma 9 del C.C.N.D. sulla mobilità) e con particolare riguardo all’osservanza dei principi indicati dall’art.40 della L.449/97. Il personale docente dell’organico funzionale di circolo viene assegnato ai plessi ed alle attività dal Dirigente Scolastico secondo le disposizioni di cui all’art.21 del C.C.D.N. sulla mobilità. In merito all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività da parte del Dirigente Scolastico, il criterio della continuità didattica, richiamato dal comma 5 del predetto art. 21 del C.C.D.N., deve essere inteso in coerenza con la progettazione didattico-organizzativa elaborata dal collegio docenti ed, in particolare, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso del circolo formulata dal singolo docente, non può essere considerato elemento ostativo. Le operazioni di assegnazione dei docenti già titolari del circolo precedono quelle dei docenti che entrino a far parte per la prima volta dell’organico funzionale del circolo stesso. In tutti i casi di concorrenza, in assenza di specifiche ragioni progettuali, le assegnazioni saranno disposte sulla base della graduatoria di circolo formulata tenendo conto della tabella citata al comma 5 dell’art.21 del C.C.D.N. sulla mobilità.

C. Istituti di Istruzione Secondaria - Il Provveditore agli Studi dopo aver adeguato l’organico di diritto alla situazione di fatto determina le disponibilità su cui disporre le utilizzazioni, fornendo la prevista informazione alle organizzazioni sindacali. Il Provveditore, nel definire tale situazione, tiene conto delle esigenze derivanti dall’applicazione della legge n. 440/97 per i progetti organizzativi deliberati dai collegi dei docenti nei limiti dei posti e delle conseguenti esigenze di personale per il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e socio-culturali locali;

diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell’istruzione secondaria;

supporto psicopedagogico per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;

istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;

coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

4. Dopo aver proceduto alla determinazione delle esigenze da soddisfare e definito conseguentemente il quadro complessivo delle disponibilità, comprendente anche i posti d’insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, si procede all’effettuazione di utilizzazioni del personale docente secondo i criteri generali di cui al presente contratto. Le operazioni di utilizzazione si effettuano altresì su posti che si rendono eventualmente disponibili a seguito di utilizzazioni verso altre province dei soggetti di cui al precedente art.2.

5. Sono ricompresi, tra le disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni, anche i posti di operatore tecnologico, operatore psicopedagogico e bibliotecario, ai quali si accede secondo quanto disposto nella normativa vigente.

6. Per l'Educazione Fisica e Sportiva figureranno anche le attività connesse ai giochi della gioventù e di avviamento alla pratica sportiva (sia generalizzata che selettiva), ivi compresa la consulenza presso i circoli didattici, la collaborazione presso gli Uffici periferici con il coordinatore di educazione fisica nonché i progetti sperimentali di educazione pre-sportiva, di cui alla C.M. n. 67 del 9.2.96, recepita nel protocollo d'intesa del 12.3.97 tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N.I.

7. Per gli insegnamenti di arte applicata degli istituti d'arte potranno essere costituiti, su base provinciale, ai fini delle utilizzazioni a domanda e d'ufficio, posti orari esterni in presenza di spezzoni orari residui, sia dei corsi ordinari che dei corsi sperimentali, non utilizzati per la formazione di posti in organico di diritto.

8. Tra le disponibilità da assegnare al personale destinatario delle utilizzazioni sono ricomprese anche le ore comunque residuate nelle diverse istituzioni scolastiche incluse quelle derivanti dalla concessione, ai docenti che ne abbiano fatto richiesta, del rapporto di lavoro a tempo parziale.

9. Ulteriori disponibilità, costituite da frazioni di cattedre relative a classi di concorso diverse da quella di titolarità, possono essere considerate per l’utilizzazione dei docenti provvisti dei titoli idonei.

10. I progetti formativi ed educativi corrispondenti a specifiche esigenze didattiche e sociali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni extracomunitari sono realizzati nei limiti della dotazione organica provinciale.

11. Va comunque assicurata la prosecuzione delle iniziative per il recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi almeno in numero pari ai progetti già avviati negli anni scolastici precedenti, soprattutto nelle province in cui tali fenomeni assumono particolare rilevanza.

Art. 4 Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, il Provveditore agli Studi ed il Dirigente Scolastico devono perseguire la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità , l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

2. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 8. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

3. Ai fini delle utilizzazioni dovranno essere previste distinte graduatorie per i docenti in soprannumero sull'organico sede - ivi compresi i docenti in soprannumero sull’organico funzionale di circolo - e per i docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al presente contratto. Le graduatorie dei docenti appartenenti alle dotazioni organiche provinciali saranno distinte tra quelle comprendenti i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale - compresi i docenti entrati a far parte della dotazione organica provinciale per trasferimento o per passaggio - e quelle comprendenti tutti i docenti entrati nella dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni. Le modalità e le procedure organizzative dell'assegnazione della sede di servizio saranno stabilite mediante contrattazione decentrata provinciale. Le operazioni saranno effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati; in mancanza di esse, l'utilizzazione avverrà d'ufficio.

4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.

5. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda cui seguiranno le proroghe d'ufficio.

6. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.

7. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.

8. La contrattazione decentrata a livello provinciale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente articolo.

Art. 5 Ulteriori forme di utilizzazione

1. Al fine di raggiungere l’obbiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, tenendo anche conto di eventuali iniziative di sperimentazione dell’autonomia scolastica di cui alla C.M. n. 766/97, nonché della copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.

2. Sarà inoltre previsto che i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che parteciperanno alla prima fase dei corsi intensivi di specializzazione, attuati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 662/1996, devono essere utilizzati nella sede di svolgimento del corso ovvero, a domanda, nella sede di precedente titolarità, presso una scuola dello stesso grado cui appartengono, dove si svolga attività di sostegno, a disposizione, prioritariamente per le attività di tirocinio previste dal programma del corso intensivo nonché, dopo la conclusione del corso, per supplenze su attività di sostegno.

3. Fermo restando il prioritario impiego nelle supplenze del personale docente messo a disposizione, qualora permangano situazioni di esubero dopo la copertura dei posti e delle attività, il personale in soprannumero, anche parziale, può, a domanda, essere utilizzato in attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti a norma dell’art. 43, comma 3, lett.a, c,d,e del C.C.N.L.. In questi casi non si applica il comma 5 dello stesso art. 43. A domanda può essere utilizzato per gli interventi e le attività formative connesse agli adempimenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 6 Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra più insegnanti in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione dell’insegnante in soprannumero - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:

  1. docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale

  2. docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale

  3. docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione

  4. docenti titolari entrati a far parte dell’organico della scuola negli anni scolastici precedenti.

Art. 7 Assegnazioni provvisorie

1. Le domande di assegnazione provvisoria da parte del personale docente della scuola materna, elementare e media sono presentate - come previsto nell’art. 65 del C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola - contestualmente alle domande di trasferimento. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi di famiglia. e quelle del personale docente della Scuola Secondaria di II grado.

2. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

3. Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.

4. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 8 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Hanno la precedenza rispetto a tutte le altre operazioni disciplinate dal presente accordo le utilizzazioni a domanda nella scuola di precedente titolarità, del docente individuato quale soprannumerario nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni, nella scuola di precedente titolarità, del docente trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità (per l'anno scolastico 1998-’99, il quinquennio è da considerare a partire dall'anno scolastico 1993-’94). Tali precedenze si applicano anche ai docenti trasferiti d'ufficio in un comune appartenente a province di nuova istituzione, diversa da quella di precedente titolarità, e viceversa, di cui ai Decreti Legislativi 6.3.1992, n. 248, 249, 250, 251, 252, 253,27.3.1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277.

2. Successivamente alle categorie di personale di cui al punto 1 del presente articolo, sarà prevista per ogni singola fase di attuazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie la precedenza alle seguenti categorie, nell'ordine:

a) docenti privi della vista;

b) destinatari dell'art.21 della legge 104/92(handicappati con grado di invalidità superiori ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, 648);

c) docenti emodializzati ex art. 61 della legge n.270/82;

d) destinatari dell'art.33, commi 5, 6 e 7 della citata legge 104/92 (genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, handicappato maggiorenne in situazione di gravità) (1);

e) personale che ha bisogno, per gravissimi motivi di salute (2), di particolari cure, a carattere continuativo praticabili solo nella sede richiesta;

f) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri che documentino che la madre del bambino non sta usufruendo dei benefici previsti dalla legge 1204/71;

e limitatamente alle assegnazioni provvisorie:

g) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

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Note:

(1) Le situazioni previste dagli artt.21 e 33 della legge 104/92, le situazioni di gravità, nonché i requisiti richiesti per la dimostrazione della convivenza andranno accertati con riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 1998/’99. Nel caso di dichiarazioni mendaci il Provveditore agli Studi provvederà alla dovuta denuncia alla Autorità giudiziaria.

(2) Da documentarsi con certificazioni rilasciate dalle AA.SS.LL..

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Art. 9 Sequenza operativa

1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.

2. Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Le operazioni di utilizzazione in classi di concorso diverse da quella di titolarità a domanda o d’ufficio del personale risultato in soprannumero e, a domanda del personale docente appartenente a classi di concorso in esubero nella provincia, precedono quelle relative alla classe di concorso di provenienza.

3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione d'ufficio di personale non fornito di titolo saranno disposte contestualmente a quelle sui posti di tipo comune, dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato di competenza del Provveditore agli Studi.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o nelle scuole coinvolte nei singoli progetti, potranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.

5. Limitatamente alla scuola elementare, le utilizzazioni a domanda o d’ufficio dei docenti provvisti del prescritto titolo di cui all’art. 22 del C.C.D.N. sulla mobilità, sui posti dell’organico funzionale di circolo istituiti per l’insegnamento della lingua straniera, precedono quelle sui posti comuni e sono disposte successivamente a quelle sui posti di sostegno. Le utilizzazioni degli specialisti per l’insegnamento della lingua straniera sul circolo, dove gli stessi sono stati utilizzati l’anno precedente, precedono le nuove utilizzazioni sui predetti posti.

6. Al fine di favorire la continuità didattica e la qualificazione del servizio scolastico, le conferme dei docenti già utilizzati nell’anno scolastico 1997-’98, ivi compresi i docenti DOP, sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

Utilizzazioni sui posti di sostegno del personale in possesso del prescritto titolo.

Utilizzazione, limitatamente alla scuola elementare, su posti per l’insegnamento della lingua straniera dei docenti specialisti in possesso del prescritto titolo.

Utilizzazioni a domanda, nell’ambito della classe di concorso di appartenenza, dei destinatari individuati al precedente art. 2, comma 1, lett.a) e b); in tale ambito sono pure comprese le utilizzazioni su posti di sostegno di personale non provvisto di titolo.

Utilizzazioni d’ufficio, nell’ambito della classe di concorso di appartenenza, dei destinatari individuati al precedente art. 2 che non abbiano trovato una collocazione nell’ambito delle utilizzazioni di cui al punto 3 e che risultano quindi ancora in soprannumero; in tale ambito sono pure comprese le utilizzazioni su posti di sostegno di personale non provvisto di titolo.

Utilizzazioni a domanda dei docenti, appartenenti a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, in classi di concorso diverse da quelle di titolarità (ovviamente non in esubero) nel limite del soprannumero su posti residuati dopo le operazioni di cui ai precedenti punti.

Utilizzazioni d’ufficio dei docenti soprannumerari, appartenenti a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, in classi di concorso diverse da quelle di titolarità (ovviamente non in esubero) nel limite del soprannumero.

Assegnazioni provvisorie provinciali.

Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, ai docenti neo nominati in ruolo.

Utilizzazioni dei docenti provenienti da fuori provincia.

Assegnazioni provvisorie dei docenti provenienti da fuori provincia.

TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO

Art. 10 Utilizzazioni

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. Per l’individuazione del personale soprannumerario dovranno essere previste distinte graduatorie secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori - ruolo delle istitutrici).

2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 73 della Legge n.270/82.

3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

TITOLO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO

Art. 11 Premessa

1. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale con le organizzazioni sindacali, con cui vengono disciplinate le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale A.T.A., disposte ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 48 comma 7 in quanto compatibile del C.C.N.L. - Comparto Scuola -, dovranno essere rispettati i criteri generali contenuti nell'art. 1 del presente accordo nonché quelli riportati negli articoli seguenti.

Art. 12 Personale ATA destinatario delle utilizzazioni

1. Destinatario dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.1998/’99 è:

il personale A.T.A. individuato in soprannumero nelle scuole ed istituti;

il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nell’ultimo quinquennio, che chieda di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o istituzione educativa di precedente titolarità, in altre scuole del comune di precedente titolarità o, in subordine, in altre scuole o sedi più vicine ad essa, e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (per l’anno scolastico 1998/’99 il quinquennio è da considerarsi a partire dall’a.s. 1993/’94);

il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;

il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (trasferiti per compensazione, riammessi in servizio, etc);

il personale che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità.

2. In conformità alle finalità indicate dall’art. 1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.

3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.

4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.

5. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione.

Art. 13 Determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale A.T.A. gli accordi che saranno stipulati a livello provinciale con le organizzazioni sindacali determineranno i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità. In detto quadro - dopo aver assicurato la copertura di tutti i posti disponibili in organico - saranno ricomprese le disponibilità derivanti da esigenze specifiche e da particolari necessità di funzionamento di singole istituzioni scolastiche ed educative. A tal fine saranno anche considerate le esigenze derivanti da carenze di organico conseguenti ai parametri previsti dalla normativa vigente (ad esempio licei classici, istituti magistrali, scuole medie, istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie). Saranno inoltre ricompresi i posti resisi disponibili per l'assegnazione di personale presso i distretti scolastici in base alla normativa secondaria emanata al riguardo e quelli di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale presso gli Uffici Scolastici Provinciali ai sensi dell'art. 31, comma 6 bis, del D.L.vo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni. Nel quadro delle disponibilità sono da ricompredere anche i posti resesi eventualmente disponibili a seguito di concessione di part-time. Qualora le unità di personale A.T.A. siano superiori alle disponibilità sopra individuate, il quadro complessivo dovrà tenere conto anche delle esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti Organi collegiali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni portatori di handicap, agli alunni extracomunitari; in tale contesto gli assistenti tecnici, che non trovino utilizzazione nella provincia su posti del proprio profilo professionale, possono essere utilizzati in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dall’istituto di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento, di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali; infine saranno considerate anche le attività integrative pomeridiane di cui alla direttiva n. 133/96. In caso di aggregazione di istituti con personale A.T.A. a carico dello Stato ad istituti con personale A.T.A. a carico degli Enti locali, qualora questi ultimi non possano provvedere alla copertura del posto di responsabile amministrativo di loro competenza, su detto posto, previa intesa con gli Enti locali, potrà essere utilizzato il responsabile amministrativo dipendente dallo Stato titolare della scuola che ha perso l'autonomia o altro responsabile amministrativo in soprannumero che non possa altrimenti essere utilizzato.

Art. 14 Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata provinciale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente accordo con riguardo al seguente ordine:

- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;

- tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva;

- tutto il personale trasferito da altra provincia per compensazione.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, il Provveditore agli Studi ed il Dirigente Scolastico devono assicurare la funzionalità , l'efficacia del servizio scolastico e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità del personale interessato. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano inferiori alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art. 18 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 17. In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.

4. Le modalità di utilizzazione saranno stabilite mediante contrattazione decentrata provinciale. Tale contrattazione decentrata a livello provinciale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente articolo.

Art. 15 Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

1. L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell’ordine seguente:

  1. personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull’organico provinciale;

  2. personale che abbia ottenuto il trasferimento annuale;

  3. personale che abbia ottenuto la proroga del trasferimento annuale;

  4. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;

  5. personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti.

Art. 16 Assegnazioni provvisorie

1. Le domande di assegnazione provvisoria da parte del personale sono presentate - come previsto dall’art.95 del C.C.D.N. sottoscritto il 20 gennaio 1998 concernente la mobilità del personale della scuola - contestualmente alle domande di trasferimento. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale, con apposita circolare verranno stabiliti i termini entro i quali devono essere presentate le domande di assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi di famiglia.

2. In sede di contrattazione provinciale decentrata sarà previsto anche lo scambio di posti tra coniugi

3. Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico.

4. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18.

Art. 17 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Hanno la precedenza rispetto a tutte le altre operazioni disciplinate dal presente accordo:

utilizzazione, a domanda, di personale titolare presso istituzioni scolastiche coinvolte nei processi di razionalizzazione della rete scolastica, limitatamente alle istituzioni interessate.

utilizzazione, a domanda, nella scuola di titolarità, per tutte le attività previste nel quadro delle disponibilità, del personale individuato quale soprannumerario nell'a.s. cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione nella scuola o nell’istituzione educativa di precedente titolarità, in altre scuole del comune di precedente titolarità o, in subordine, in altre scuole o sedi più vicine ad essa, del personale trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio in altre scuole, che abbia richiesto, in ciascun anno del quinquennio, il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità (per l'a.s.1998/’99, il quinquennio è da considerare a partire dall'a.s. 1993/’94). Le precedenze di cui sopra si applicano anche al personale trasferito d'ufficio in un comune appartenente a province di nuova istituzione, diversa da quella di precedente titolarità, e viceversa, di cui ai Decreti Legislativi 6.3.1992, n. 248, 249, 250, 251, 252, 253,27.3.1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277.

2. Successivamente alle categorie di personale di cui al punto 1 del presente articolo sarà prevista, per ciascuna fase della sequenza operativa delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, la precedenza alle seguenti categorie, nell'ordine:

a) destinatari dell'art.21 della legge 104/92 (handicappati con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, 648) (1);

b) personale emodializzato ex art. 61 della legge n.270/82;

c) destinatari dell'art.33, commi 5, 6 e 7 della citata legge 104/92 (genitore anche adottivo di minore con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, handicappato maggiorenne in situazione di gravità) (1);

d) personale che ha bisogno, per gravissimi motivi di salute (2), di particolari cure, a carattere continuativo praticabili solo nella sede richiesta;

e) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa, i lavoratori padri che documentino che la madre del bambino non sta usufruendo dei benefici previsti dalla legge 1204/71;

e limitatamente alle assegnazioni provvisorie:

f) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali sia previsto il profilo professionale a cui appartiene l’interessato.

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Note:

(1) Le situazioni previste dagli artt.21 e 33 della legge 104/92, le situazioni di gravità, nonché i requisiti richiesti per la dimostrazione della convivenza andranno accertati con riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 1998/’99. Nel caso di dichiarazioni mendaci il Provveditore agli Studi provvederà alla dovuta denuncia alla Autorità giudiziaria.

(2) Da documentarsi con certificazioni rilasciate dalle AA.SS.LL..

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Art. 18 Sequenza operativa

1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.

2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico 1997-’98 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

Utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

Utilizzazione a domanda o d’ufficio del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità in altra istituzione scolastica, nello stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;

Utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanze dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

Utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata provinciale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;

Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva.

Assegnazioni provvisorie provinciali.

Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia.

Art. 19 Attività di riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l’ottimizzazione delle risorse, nel confermare quanto stabilito dall’art. 21 del C.C.D.N. relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del 10 aprile 1997, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2. Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.

3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art. 90, comma 2 ultimo capoverso del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 20 gennaio 1998 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.

4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell’accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

Art. 20 Centri territoriali permanenti

1. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale A.T.A. sarà assegnato dal coordinatore del centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta alle istituzioni scolastiche sedi dei corsi per adulti secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione provinciale sulla base dell’O.M. n.445 del 29/7/1997 e nei limiti delle dotazioni determinate dal Decreto Ministeriale sugli organici. Ove i centri territoriali operino in ambito interdistrettuale, il personale della dotazione organica distrettuale può essere utilizzato nella sede dei corsi funzionanti in altro distretto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 21 Reclami

1. Qualora a livello provinciale insorgano delle controversie in sede di applicazione degli accordi decentrati, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.17 del C.C.N.L..

2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti. I termini e le modalità di presentazione saranno definiti in sede di contrattazione provinciale.

Allegati

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI 1 GRADO.

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO:

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL RUOLO DI APPARTENENZA
(1)...................................................................PUNTI 6

A1) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (2) DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE (3) IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO
A)................................................................... PUNTI 6

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA O PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA MATERNA
(4)................................................................. PUNTI 3

B1) PER OGNI ANNO DI SERVIZO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA O PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO NELLA SCUOLA MATERNA, EFFETTIVAMENTE PRESTATO (2) IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE (3) (4) IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO
B)................................................................. PUNTI 3

B2) PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO COME "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 (IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI ALLE LETTERE B) E B1) RISPETTIVAMENTE:

SE IL SERVIZIO È PRESTATO NELL'AMBITO DEL PLESSO DI
TITOLARITA........................................ PUNTI 0,5

SE IL SERVIZIO È STATO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITA'....................................... PUNTI 1

C) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA' SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (5) (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B1, B2)

ENTRO IL QUINQUENNIO
............................................................ PUNTI 2

OLTRE IL QUINQUENNIO
........................................................... PUNTI 3

C1) PER LA SCUOLA ELEMENTARE:

PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93, COME DOCENTE "SPECIALIZZATO" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B1, B2)
........................................................... PUNTI 1,5

PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93, COME DOCENTE "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B1, B2)
........................................................... PUNTI 3

D) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA', SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (6), (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B1, B2)
................................................................... PUNTI 1

II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (6BIS):

A) PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE OVVERO, NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI O AI FIGLI(7)
................................................................... PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A SEI ANNI (8)
.................................................................. PUNTI 4

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE A SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA', OVVERO SENZA LIMITE, QUALORA SI TROVI A CAUSA DI INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE, NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO (8)
.................................................................. PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI, OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO(9)
.................................................................. PUNTI 6

III- TITOLI GENERALI:

A) PER OGNI PROMOZIONE DI MERITO DISTINTO
.................................................................. PUNTI 3

B) PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO IN PUBBLICI CONCORSI PER ESAMI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENZA IN SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE(10)
.................................................................. PUNTI 12

C) PER OGNI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA IN CORSI POST-UNIVERSITARI PREVISTA DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N.162/82, OVVERO DALLA LEGGE N.341/90 (ARTT. 4, 6, 8) ATTIVATA DALLE UNIVERSITA’ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI (11), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI, NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE
.................................................................. PUNTI 5

D) PER OGNI DIPLOMA UNIVERSITARIO CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
.................................................................. PUNTI 3

E) PER OGNI CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, PREVISTO DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N.162/82, OVVERO DALLA LEGGE N.341/90 (ARTT. 4,6,8) ATTIVATO DALLE UNIVERSITA’ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI (11), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI, NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE
.................................................................. PUNTI 1

(E’ VALUTABILE UN SOLO CORSO PER OGNI ANNO ACCADEMICO)

F) PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA, DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI, DI CONSERVATORIO DI MUSICA, DI ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA,DI VIGILANZA SCOLASTICA (12), CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
.................................................................. PUNTI 5

G) PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI "DOTTORATO
.................................................................. PUNTI 5

H) PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE LINGUISTICA E GLOTTODIDATTICA COMPRESO NEL PIANO ATTUATO DAL MINISTERO, CON LA COLLABORAZIONE DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI, DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DEGLI ISTITUTI DI RICERCA (IRRSAE, CEDE, BDP) E DELL'UNIVERSITA'
................................................................. PUNTI 1

I TITOLI RELATIVI A C), D), E), F), G), H), ANCHE COMULABILI TRA DI LORO, SONO VALUTATI FINO AD UN MASSIMO DI
................................................................. PUNTI 10

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA

I - ANZIANITA'DI SERVIZIO:

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL RUOLO DI APPARTENENZA (1)
................................................................. PUNTI 6

A1) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO (2) DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE (3) IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A)......................... PUNTI 6

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA O PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA MATERNA(4)
................................................................ PUNTI 3

B1) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 603/66 NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B)
................................................................. PUNTI 3

B2) PER OGNI ANNO DI SERVIZO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O VALUTATO AI FINI DELLA CARRIERA O PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO NELLA SCUOLA MATERNA, EFFETTIVAMENTE PRESTATO (2) IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE (3) (4) IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B) E B1)
................................................................ PUNTI 3

C) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA' SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (5) (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B1, B2)

ENTRO IL QUINQUENNIO........................ PUNTI 2

OLTRE IL QUINQUENNIO........................ PUNTI 3

D) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA' SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (6) IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A), A1), B), B1), E B2)
................................................................. PUNTI 1

II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (6BIS):

A) PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE OVVERO, NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER RICONGIUNGIMENTO AI GENITORI O AI FIGLI(7)
................................................................. PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A SEI ANNI (8)
................................................................ PUNTI 4

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE A SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA', OVVERO SENZA LIMITE, QUALORA SI TROVI A CAUSA DI INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE, NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO (8)
................................................................ PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI, OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (9)
............................................................... PUNTI 6

III- TITOLI GENERALI:

PER OGNI PROMOZIONE DI MERITO DISTINTO
....................................................... PUNTI 3

B) PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO IN PUBBLICI CONCORSI PER ESAMI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENZA IN SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE (10)
.............................................................. PUNTI 12

C) PER OGNI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA IN CORSI POST-UNIVERSITARI PREVISTA DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N.162/82, OVVERO DALLA LEGGE N.341/90 (ARTT. 4, 6, 8) ATTIVATA DALLE UNIVERSITA’ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI (11), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI, NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE
............................................................. PUNTI 5

D) PER OGNI DIPLOMA UNIVERSITARIO CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
............................................................. PUNTI 3

E) PER OGNI CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, PREVISTO DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N.162/82, OVVERO DALLA LEGGE N.341/90 (ARTT. 4,6,8) ATTIVATO DALLE UNIVERSITA’ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI (11), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI, NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE
.............................................................. PUNTI 1

(E’ VALUTABILE UN SOLO CORSO PER OGNI ANNO ACCADEMICO)

F) PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA, DI ACCADEMIA DI BELLE ARTI, DI CONSERVATORIO DI MUSICA, DI ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA, CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA
............................................................. PUNTI 5

G) PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI "DOTTORATO DI RICERCA"
.............................................................. PUNTI 5

I TITOLI RELATIVI A C), D), E), F), G) ANCHE COMULABILI TRA DI LORO, SONO VALUTATI FINO AD UN MASSIMO DI......... PUNTI 10

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DELLE UTILIZZAZIONI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.

AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DALL’ART 2 DELLA LEGGE N. 127 DEL 17.5.1997.

(1) IL RUOLO DI APPARTENENZA VA RIFERITO RISPETTIVAMENTE: A) ALLA SCUOLA MATERNA; B) ALLA SCUOLA ELEMENTARE; C) ALLA SCUOLA MEDIA; D) AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E ARTISTICA. PER OGNI ANNO DI INSEGNAMENTO PRESTATO, CON IL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, NELLE SCUOLE SPECIALI O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O NELLE CLASSI DIFFERENZIALI, O NEI POSTI DI SOSTEGNO, O NELLE DOS, QUALORA IL DOCENTE SIA IN SERVIZIO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE IN UNA DELLE PREDETTE TIPOLOGIE DI POSTO, IL PUNTEGGIO E' RADDOPPIATO.

RELATIVAMENTE AI DOCENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, PER OGNI ANNO DI INSEGNAMENTO IN SCUOLA UNICA O DI MONTAGNA AI SENSI DELLA LEGGE 1/3/1957, N. 90, IL PUNTEGGIO E' RADDOPPIATO.

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SI PRESCINDE DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA IN SEDE.

VA VALUTATO NELLA MISURA PREVISTA DALLA PRESENTE VOCE IL SERVIZIO PRESTATO, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1978/79, DALLE ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA STATALE UTILIZZATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE N. 463/78, COME INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA.

PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO IL PUNTEGGIO E' RADDOPPIATO.

(2) AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN QUESTIONE IL SERVIZIO NELLE PICCOLE ISOLE DEVE ESSERE EFFETTIVAMENTE PRESTATO - SALVO LE ASSENZE PER GRAVIDANZA, PURPERIO E PER SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE - PER IL PERIODO PREVISTO PER LA VALUTAZIONE DI UN INTERO ANNO SCOLASTICO.

(3) LA DIZIONE "PICCOLE ISOLE" E' COMPRENSIVA DI TUTTE LE ISOLE DEL TERRITORIO ITALIANO, AD ECCEZIONE, OVVIAMENTE, DELLE DUE ISOLE MAGGIORI (SICILIA E SARDEGNA).

(4) VA VALUTATA NELLA MISURA PREVISTA DALLA PRESENTE VOCE, L'ANZIANITA' DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA ANTERIORE ALLA DECORRENZA ECONOMICA, SE NON E' STATO PRESTATO ALCUN SERVIZIO O SE IL SERVIZIO NON E' STATO PRESTATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA.

NELLA STESSA MISURA E' VALUTATO ANCHE IL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI, NEI LIMITI PREVISTI DAGLI ARTT. 485, 490 DEL D.L.VO N. 297/94 AI FINI DELLA VALUTABILITA’ PER LA CARRIERA, NONCHE’ IL SERVIZIO PRESTATO IN ALTRO RUOLO RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA AI SENSI DEL D.L. 19/6/70 N. 370, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26/7/70 N. 576 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, OVVERO IL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO SENZA IL PRESCRITTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE IN SCUOLE SPECIALI O SU POSTI DI SOSTEGNO.

PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO, CON IL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, NELLE SCUOLE SPECIALI O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O NELLE CLASSI DIFFERENZIALI, O NEI POSTI DI SOSTEGNO, O NELLE DOS, QUALORA IL DOCENTE SIA ATTUALMENTE IN SERVIZIO IN UNA DELLE PREDETTE TIPOLOGIE DI POSTO, IL PUNTEGGIO E' RADDOPPIATO.

RELATIVAMENTE AI DOCENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, PER OGNI ANNO DI INSEGNAMENTO IN SCUOLA UNICA O DI MONTAGNA AI SENSI DELLA LEGGE 1.3.1957, N.90, IL PUNTEGGIO E' RADDOPPIATO. PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SI PRESCINDE DAL REQUISITO DELLA RESIDENZA IN SEDE.

VA VALUTATO NELLA MISURA PREVISTA DALLA PRESENTE VOCE IL SERVIZIO DEI DOCENTI APPARTENENTI AL RUOLO DEI LAUREATI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E ARTISTICA, PRESTATO PRECEDENTEMENTE NEL RUOLO DEI DIPLOMATI E VICEVERSA.

IL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA' DI ASSISTENTE NEI LICEI ARTISTICI, VA CONSIDERATO COME SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEI DOCENTI DIPLOMATI.

(5) IL PUNTEGGIO VA ATTRIBUITO SE LA SCUOLA DI TITOLARITA' GIURIDICA E LA SCUOLA IN CUI L'INTERESSATO HA PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO COINCIDONO PER IL PERIODO CONSIDERATO.

IL PUNTEGGIO VA ANCHE ATTRIBUITO NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA' QUALORA IL DOCENTE, TRASFERITO D'UFFICIO IN QUANTO SOPRANNUMERARIO, ABBIA IVI OTTENUTO IL RIENTRO NEL QUINQUENNIO. PER I DOCENTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICA IL SERVIZIO DEVE ESSERE ALTRESI' PRESTATO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI ATTUALE TITOLARITA'.

VA VALUTATO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE.

(6) IL PUNTEGGIO VA ATTRIBUITO SE LA SEDE DI TITOLARITA' GIURIDICA E LA SEDE IN CUI L'INTERESSATO HA PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO COINCIDONO PER IL PERIODO CONSIDERATO.

IL PUNTEGGIO VA ANCHE ATTRIBUITO NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA' QUALORA IL DOCENTE, TRASFERITO D'UFFICIO IN QUANTO SOPRANNUMERARIO, ABBIA IVI OTTENUTO IL RIENTRO NEL QUINQUENNIO.

PER I DOCENTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E ARTISTICA, IL SERVIZIO DEVE ESSERE ALTRESI' PRESTATO NELLA CLASSE DI CONCORSO DI ATTUALE TITOLARITA'.

IL PUNTEGGIO NON VA ATTRIBUITO AI DOCENTI TITOLARI DI SEDE DISTRETTUALE (SU POSTO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA).

VA VALUTATO L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCONO LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE.

PER SEDE SI INTENDE COMUNE.

(6BIS) AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO, LE ESIGENZE DI FAMIGLIA, DA CONSIDERARSI IN QUESTO CASO COME ESIGENZE DI NON ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA E DAL COMUNE DI ATTUALE TITOLARITA', SONO VALUTATE NELLA SEGUENTE MANIERA:

LETTERA A) (RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE, ETC.) VALE QUANDO IL FAMILIARE E' RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITA' DEL DOCENTE;

LETTERA B) E LETTERA C) VALGONO SEMPRE;

LETTERA D) (CURA E ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI, ETC.) VALE QUANDO IL COMUNE IN CUI PUO' ESSERE PRESTATA L'ASSISTENZA COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITA' DEL DOCENTE.

(7) IL PUNTEGGIO SPETTA PER IL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.N., VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI.

LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 NEI QUALI DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE STESSA. DALL'ISCRIZIONE.ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE.

I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO COMULABILI FRA LORO.

AL PERSONALE TITOLARE IN ALTRO COMUNE TRASFERITO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO CHE CHIEDE DI TORNARE AL PLESSO, SCUOLA, ISTITUTO, ED ISTITUZIONE EDUCATIVA DI PRECEDENTE TITOLARITA', NON SONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI RELATIVI ALLE ESIGENZE DI FAMIGLIA LIMITATAMENTE ALLA PREFERENZA RIFERITA ALLA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

(8) L'ETA' E' RIFERITA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'UTILIZZAZIONE. SI CONSIDERANO ANCHE I FIGLI CHE COMPIONO I SEI ANNI O I DICIOTTO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'UTILIZZAZIONE.

(9) LA VALUTAZIONE E' ATTRIBUITA NEI SEGUENTI CASI:

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE, BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA SEDE DELLO ISTITUTO MEDESIMO.

FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, DI CUI AGLI ARTT. 114,118 E 122, D.P.R. 9.10.1990, N. 309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DELLA STRUTTURA STESSA, OVVERO PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART. 122, COMMA 3, DEL CITATO D.P.R. N. 309/1990.

(10) E' EQUIPARATA ALL'INCLUSIONE IN GRADUATORIA DI MERITO L'INCLUSIONE IN TERNE DI CONCORSI A CATTEDRE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA.

I CONCORSI A POSTI DI PERSONALE ISPETTIVO E DIRIGENTE SCOLASTICO SONO DA CONSIDERARE DI LIVELLO SUPERIORE RISPETTO AI CONCORSI A POSTI DI INSEGNAMENTO.

A NORMA DELL'ART. 16, ULTIMO COMMA, DEL D.L. 30.1.76, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.30.3.76, N. 88 IL CONCORSO A CATTEDRE DI EDUCAZIONE FISICA, INDETTO CON IL D.M. 5.5.73 - I CUI ATTI SONO STATI APPROVATI CON D.M. 28.2.80 - E' VALEVOLE ESCLUSIVAMENTE PER CATTEDRE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

(11) VANNO RICONOSCIUTI OLTRE AI CORSI PREVISTI DAGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' (ART. 6 L. 341/90), OVVERO ATTIVATI CON PROVVEDIMENTO RETTORALE PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL D.P.R. 162/82 (ART. 4 - 1 COMMA- L.341/90) ANCHE I CORSI PREVISTI DALLA L. 341/90 ART. 8 E REALIZZATI DALLE UNIVERSITA' ATTRAVERSO I PROPRI CONSORSI ANCHE DI DIRITTO PRIVATO; NONCHE' I CORSI ATTIVATI DALLE UNIVERSITA' AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CON FACOLTA' DI PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI (ART. 8 L. 341/90).

SI RICORDA CHE A NORMA DELL'ART. 10 DEL D.L. 1.10.73, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30.11.1973, N. 766 LE DENOMINAZIONI DI UNIVERSITA', ATENEO, POLITECNICO, ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA POSSONO ESSERE USATE SOLTANTO DALLE UNIVERSITA' STATALI E DA QUELLE NON STATALI RICONOSCIUTE PER RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

(12) TALE DIPLOMA COSTITUISCE TITOLO VALUTABILE PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

ALLEGATO 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE

A) PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE O PER RICONGIUNGIMENTO ALLA FAMIGLIA PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA AI FIGLI MINORI O INABILI ED AI GENITORI ANZIANI (DI ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI)
............................................................... PUNTI 6

B) PER OGNI FIGLIO CHE NON ABBIA COMPIUTO 6 ANNI DI ETA' (4)
.............................................................. PUNTI 4

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI 6 ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18 ANNO DI ETA' (4) OVVERO SENZA LIMITE, QUALORA SI TROVI, A CAUSA DI INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE, NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO
.............................................................. PUNTI 3

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI, TOSSICODIPENDENTI, OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (5)
............................................................. PUNTI 6

NOTE

AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE 127 DEL 17.5.1997.

(1) IL PUNTEGGIO SPETTA PER IL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI.

LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 NEI QUALI DOVRA’ ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE STESSA. DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

IN TAL CASO, PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA.

IL PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONIUGE NON VI SIANO ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICHIEDIBILI (CIOE' CHE NON COMPRENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE): IN TAL CASO IL PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO PER TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE PIU' VICINO, SECONDO LE TABELLE DI VICINIORITA', PURCHE' COMPRESE FRA LE PREFERENZE ESPRESSE. TALE PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO ANCHE NEL CASO IN CUI VENGA INDICATA DALL'INTERESSATO UNA PREFERENZA ZONALE (DISTRETTO E COMUNE) CHE COMPRENDA LE PREDETTE SCUOLE.

I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO COMULABILI FRA LORO.

(2) L'INABILITA' DEVE ESSERE TOTALE E PERMANENTE.

(3) SI CONSIDERANO ANZIANI I GENITORI DI ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI (V. NOTA 4), AD ESSI SONO ASSIMILATI I GENITORI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUCCESSIVA NOTA 5).

(4) L'ETA E' RIFERITA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. SI CONSIDERANO ANCHE I FIGLI CHE COMPIONO I SEI ANNI O I DICIOTTO ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

(5) LA VALUTAZIONE E' ATTRIBUITA NEI SEGUENTI CASI:

FIGLIO MINORATO OVVERO CONIUGE O GENITORE RICOVERATO PERMANENTEMENTE IN UN ISTITUTO DI CURA;

FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA SEDE DELLO ISTITUTO MEDESIMO;

FIGLIO TOSSICODIPENDENTE SOTTOPOSTO AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE, DI CUI AGLI ARTT. 114, 118, E 122, D.P.R. 9.10.1990, N. 309, PROGRAMMA CHE COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DELLA STRUTTURA STESSA, OVVERO PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA COME PREVISTO DALL'ART. 122, COMMA 3, CITATO D.P.R. N. 309/1990

ALLEGATO 4

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

I - ANZIANITA’ DI SERVIZIO - COME DA ALLEGATO 1; LE ESIGENZE DI FAMIGLIA INVECE NON VENGONO VALUTATE.

II - TITOLI GENERALI

A) LAUREA
............................................................... PUNTI 24

B) CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DALLA AMMINISTRAZIONE O DA ALTRI ENTI AI SENSI DEL D.P.R. N.399/88, DELLA DURATA DI ALMENO 80 ORE
.............................................................. PUNTI 24

C) CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. B), DELLA DURATA DI ALMENO 4O ORE
.............................................................. PUNTI 12

D) CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), DELLA DURATA DI ALMENO 20 ORE
............................................................. PUNTI 6

E) CORSI DI FORMAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), DELLA DURATA DI ALMENO 12 ORE
............................................................ PUNTI 3

F) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO SVOLTO NELLA FIGURA PROFESSIONALE RELATIVA ALLA GRADUATORIA NELLA QUALE E' STATA CHIESTA L'INCLUSIONE
............................................................ PUNTI 6 (*)

(*) IL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA PRESENTE LETTERA VIENE ATTRIBUITO SOLO PER L'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE TECNOLOGICO.

ALLEGATO 5

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO PER IL PERSONALE A.T.A. (1)

 I - ANZIANITA' DI SERVIZIO

A) PER OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (2)........................ PUNTI 2

B) PER OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI DI SERVIZIO NON DI RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE (3)
............................................................ PUNTI 1

PER OGNI ANNO INTERO DI SERVIZIO PRESTATO NEL PROFILO DI APPARTENENZA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA' (4). (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A E B)

ENTRO IL QUINQUENNIO
................................................................ PUNTI 8

OLTRE IL QUINQUENNIO
................................................................ PUNTI 12

D) PER OGNI ANNO INTERO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NEL PROFILO DI APPARTENENZA NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITA', SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' (4 BIS) (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERA A B E, PER I PERIODI CHE NON SIANO COINCIDENTI ANCHE ALLA LETTERA ............................................................... PUNTI 4

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA: (4 TER)

A) PER RICONGIUNGIMENTO O RIAVVICINAMENTO AL CONIUGE OVVERO, NEL CASO DI PERSONALE SENZA CONIUGE O SEPARATO GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLOGATO DAL TRIBUNALE, PER IL RICONGIUNGIMENTO O RIAVVICINAMENTO AI GENITORI O AI FIGLI (5)
............................................................. PUNTI 24

B) PER OGNI FIGLIO DI ETA' INFERIORE A SEI ANNI (6)
............................................................. PUNTI 16

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE A SEI ANNI, MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18 ANNO DI ETA' (6) OVVERO PER OGNI FIGLIO MAGGIORENNE CHE RISULTI TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILE A PROFICUO LAVORO...... PUNTI 12

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI, OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO, CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (7) (1), NONCHE' PER L'ASSISTENZA DEI FIGLI TOSSICODIPENDENTI SOTTOPOSTI AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA (ART. 122 - COMMA 3 - D.P.R. 309/90), O PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AGLI ARTT. 114-118-122 D.P.R. 309/90, QUALORA IL PROGRAMMA COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DELLA STRUTTURA MEDESIMA
........................................................... PUNTI 24

III - TITOLI GENERALI

A) PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DI CONCORSI PER ESAMI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA(9)
.......................................................... PUNTI 12

B) PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DI CONCORSI PER ESAMI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA (10)
......................................................... PUNTI 12

N O T E

1) A NORMA DELLA LEGGE 4/1/1968, N. 15, MODIFICATA DALLA LEGGE 11 MAGGIO 1971, N. 390, L'INTERESSATO PUO' COMPROVARE CON DICHIARAZIONE PERSONALE IN CARTA LIBERA L'ESISTENZA DEI FIGLI MINORENNI (PRECISANDO IN TAL CASO LA DATA DI NASCITA), LO STATO DI CELIBE, NUBILE, CONIUGATO, VEDOVO O DIVORZIATO E IL RAPPORTO DI PARENTELA CON LE PERSONE CON CUI CHIEDE DI RICONGIUNGERSI O RIAVVICINARSI.

ANALOGAMENTE CON DICHIARAZIONE PERSONALE PUO' ESSERE COMPROVATA L'ESISTENZA DI UN FIGLIO MAGGIORENNE PERMANENTEMENTE INABILE AL LAVORO.

LA RESIDENZA DEL FAMILIARE DEVE ESSERE ANCH’ESSA COMPROVATA CON NORMALE CERTIFICAZIONE O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68. DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON CERTIFICATO RILASCIATO DALL'ISTITUTO DI CURA, IL RICOVERO PERMANENTE DEL FIGLIO, DEL CONIUGE OVVERO DEL GENITORE MINORATO.

IL BISOGNO PER I MEDESIMI, DI CURE CONTINUATIVE, TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO DI CURA DEVE ESSERE, INVECE, DOCUMENTATO CON CERTIFICATO RILASCIATO DA ENTE PUBBLICO OSPEDALIERO O DA MEDICO PROVINCIALE O DALL'UFFICIALE SANITARIO O DA UNA COMMISSIONE MEDICO MILITARE; IN QUESTO CASO, L'INTERESSATO DOVRA' ALTRESI' COMPROVARE CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA IN CONFORMITÀ DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 4.1.1968, N. 15, CHE IL FIGLIO, IL CONIUGE O GLI ALTRI FAMILIARI MINORATI POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO IN QUANTO NELLA SEDE DI TITOLARITA' NON ESISTE UN ISTITUTO DI CURA PRESSO IL QUALE I MEDESIMI POSSONO ESSERE ASSISTITI.

PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI PER L'ANZIANITA' DI SERVIZIO - PUNTO I, LETTERA A), B), C) E D) - AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI COLLOCATI PERMANENTEMENTE FUORI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 9/8/1978, N. 463, E' VALUTATO IL SERVIZIO PRESTATO NELLA CARRIERA DI APPARTENENZA, SIA IN QUALITA' DI INSEGNANTE ELEMENTARE SIA CON MANSIONI DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO. AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE 127 DEL 17.5.1997.

 2) E' VALUTATO IL PERIODO COPERTO DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA PURCHE' SIA STATO PRESTATO EFFETTIVO SERVIZIO NELLO STESSO PROFILO PROFESSIONALE. SONO COMUNQUE VALUTATI CON IL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA PRESENTE VOCE I SEGUENTI SERVIZI:

IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO QUALE ASSISTENTE DI SCUOLA MATERNA PER IL PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 463/78;

IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO QUALE ACCUDIENTE DI CONVITTO DAL PERSONALE TRANSITATO NELLA TERZA QUALIFICA FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE N.312/80;

IL SERVIZIO PRESTATO NEL PROFILO DI PROVENIENZA PER IL PERSONALE TRASFERITO NELL'ATTUALE PROFILO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 399/88 E DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 209/87;

IL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI PROVENIENZA PER IL PERSONALE TRASFERITO NEL PROFILO DI ATTUALE APPARTENENZA PER EFFETTO DELL'ART. 200 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 10/1/1957, N. 3, PURCHE' IL RUOLO DI PROVENIENZA FOSSE COMPRESO FRA QUELLI ELENCATI NELLA TABELLA A ANNESSA AL D.P.R. 31/5/1974, N. 420;

I SERVIZI DI RUOLO PRESTATI INDIFFERENTEMENTE NEI RUOLI CONFLUITI NEI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.P.R. 7/3/1985 N. 588 (PER L'AUSILIARIO, I SERVIZI PRESTATI NEI RUOLI DEI BIDELLI, DEI CUSTODI E DEGLI ACCUDIENTI; PER IL GUARDAROBIERE, IL SERVIZIO PRESTATO NEI RUOLI DEI GUARDAROBIERI E DEGLI AIUTANTI GUARDAROBIERI; PER IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, IL SERVIZIO PRESTATO NEI RUOLI DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA E DEI MAGAZZINIERI). IL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO NELLE SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE, RELATIVO AD OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI, DEVE ESSERE RADDOPPIATO. AL PERSONALE A.T.A. DI RUOLO COLLOCATO IN CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 13/8/1984 N. 476, PER LA FREQUANZA DI DOTTORATO DI RICERCA O IN QUANTO ASSEGNATARIO DI BORSE DI STUDIO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI, STATI STRANIERI, ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI E' VALUTATO CON IL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA PRESENTE VOCE IL PERIODO DELLA DURATA DEL CORSO O DELLA BORSA DI STUDIO.

3) CON IL PUNTEGGIO PREVISTO DALLA PRESENTE VOCE VANNO VALUTATI I SEGUENTI SERVIZI O PERIODI:

IL SERVIZIO NON DI RUOLO ED IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA, NONCHE' IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO IN CARRIERA IMMEDIATAMENTE INFERIORE NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 4 COMMA 13 DEL D.P.R. N. 399/88. SONO VALUTABILI ANCHE I SERVIZI IL CUI RICONOSCIMENTO SIA RICHIESTO DA PERSONALE ANCORA IN PERIODO DI PROVA.

IL PERIODO DI ANZIANITA' DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA ANTECEDENTE ALLA DECORRENZA ECONOMICA, NEL CASO IN CUI NON SIA STATO PRESTATO EFFETTIVO SERVIZIO.

DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME ANNI INTERI I PERIODI CORRISPONDENTI AGLI ANNI SCOLASTICI LA CUI DURATA RISULTI INFERIORE AI 12 MESI PER EFFETTO DI VARIAZIONE DELLA DATA DI INIZIO DISPOSTA DA NORME DI LEGGE.

IL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO NELLE SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE, RELATIVO AD OGNI MESE O FRAZIONE SUPERIORE A 15 GIORNI, DEVE ESSERE RADDOPPIATO.

4) LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO PRESTATO NEL PROFILO DI APPARTENENZA DEVE ESSERE ATTESTATA DALL'INTERESSATO CON APPOSITA DICHIARAZIONE.

SI PRECISA CHE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE DEVONO CONCORRERE, PER GLI ANNI CONSIDERATI, LA TITOLARITA' NEL PROFILO DI ATTUALE APPARTENENZA ED EVENTUALMENTE NEL RUOLO O NEI RUOLI CONFLUITI NEL MEDESIMO PROFILO (CON ESCLUSIONE PERTANTO SIA DEL PERIODO DI SERVIZIO PRE-RUOLO SIA DEL SERVIZIO COPERTO DA DECORRENZA GIURIDICA RETROATTIVA DELLA NOMINA) E LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA'.IL PUNTEGGIO IN QUESTIONE VA ATTRIBUITO ANCHE IN TUTTI I CASI IN CUI IL PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA' E' RICONOSCIUTO A TUTTI GLI EFFETTI NELLE NORME VIGENTI COME SERVIZIO DI ISTITUTO VALIDAMENTE PRESTATO NELLA MEDESIMA SCUOLA.

CONSEGUENTEMENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITA' DI SERVIZIO DEVE ESSERE ATTRIBUITO NEI CASI DI CONGEDI ED ASPETTATIVE PER MOTIVI DI SALUTE, PER GRAVIDANZA E PUERPERIO, SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE, PER MANDATO POLITICO, NEL CASO DI COMANDI, DI ESONERI PER MANDATO POLITICO, NEL CASO DI COMANDI, DI ESONERI DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DI ESONERI SINDACALI,DI UTILIZZAZIONE PRESSO I DISTRETTI SCOLASTICI ETC.SI PRECISA INOLTRE, CHE, NEL CASO DI SDOPPIAMENTO O DI AGGREGAZIONE DI ISTITUTI, LA TITOLARITA' ED IL SERVIZIO RELATIVI ALLA SCUOLA DI NUOVA ISTITUZIONE DEVONO RICONGIUNGERSI ALLA TITOLARITA' ED AL SERVIZIO RELATIVI ALLA SCUOLA SDOPPIATA O AGGREGATA AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN QUESTIONE.

NON INTERROMPE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO, ALTRESI', L'UTILIZZAZIONE IN ALTRA SCUOLA DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA', NE' L'UTILIZZAZIONE OTTENUTA CON PRECEDENZA A SEGUITO DI SDOPPIAMENTO, SOPPRESSIONE, AUTONOMIA O AGGREGAZIONE DELLE UNITA' SCOLASTICHE. PARIMENTI, AI SENSI DELL'ART. 87, DEL C.C.N.D. SULLA MOBILITA' NON INTERROMPE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO, IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE, IN QUANTO SOPRANNUMERARIO, QUALORA IL MEDESIMO OTTENGA NEL QUINQUENNIO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO IL TRASFERIMENTO NEL PRECEDENTE ISTITUTO DI TITOLARITA' ED ABBIA PRODOTTO IN CIASCUN ANNO, DOMANDA PER RIENTRARE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'. IN OGNI CASO NON DEVE ESSERE CONSIDERATA INTERRUZIONE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA' LA MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PER UN PERIODO DI DURATA COMPLESSIVA INFERIORE AI SEI MESI IN CIASCUN ANNO SCOLASTICO. IL PUNTEGGIO DI CUI TRATTASI NON SPETTA, INVECE, NEL CASO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E DI TRASFERIMENTO ANNUALE, SALVO CHE SI TRATTI DI PERSONALE TRASFERITO NEL QUINQUENNIO QUALE SOPRANNUMERARIO CHE ABBIA CHIESTO IN CIASCUN ANNO DEL QUINQUENNIO MEDESIMO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

PER IL PERSONALE TITOLARE DI SEDE DISTRETTUALE (SU POSTO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETÀ ADULTA) AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO VA FATTO RIFERIMENTO ALLA TITOLARITA' DEL POSTO DISTRETTUALE.

4BIS) SI PRECISA CHE IL PUNTEGGIO IN QUESTIONE VA ATTRIBUITO ANCHE NEI CASI IN CUI L'INTERESSATO ABBIA USUFRUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI CUI AL 1 COMMA DELL'ART. 87 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, QUALORA IL MEDESIMO OTTENGA IL RIENTRO NELLA SEDE DI PRECEDENTE TITOLARITA' IN CUI SIA UBICATA LA SCUOLA DALLA QUALE SIA STATO TRASFERITO D'UFFICIO E TALE RIENTRO SI REALIZZI PRIMA DELLA SCADENZA DEL QUINQUENNIO.

4TER) AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO, LE ESIGENZE DI FAMIGLIA, DA CONSIDERARSI IN QUESTO CASO COME ESIGENZE DI NON ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA E DAL COMUNE DI ATTUALE TITOLARITÀ, SONO VALUTATE NELLA SEGUENTE MANIERA:

LETTERA A) (RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE, ETC..) VALE QUANDO IL FAMILIARE È RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL SOPRANNUMERARIO: TALE PUNTEGGIO SPETTA ANCHE PER IL COMUNE VICINIORE A QUELLO DI RESIDENZA DEL FAMILIARE, A CONDIZIONE CHE IN QUEST’ULTIMO COMUNE NON ESISTANO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLE QUALI POSSA ACCEDERE IL PERSONALE INTERESSATO. PER GLI ASSISTENTI TECNICI TALE IPOTESI SI REALIZZA NEL CASO DI MANCANZA DI ISTITUZIONE SCOLASTICA NELLA QUALE SIANO ISTITUITI POSTI RELATIVI A LABORATORI COMPRESI NELL’AREA DI APPARTENENZA DEGLI INTERESSATI.

LETTERA B) E LETTERA C) VALGONO SEMPRE.

LETTERA D) (CURA E ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI, ETC..) VALE QUANDO IL COMUNE IN CUI PUÒ ESSERE PRESTATA L’ASSISTENZA COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL SOPRANNUMERARIO.

5) IL PUNTEGGIO SPETTA SOLO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.N. VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI. LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68 NEI QUALI DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE STESSA.

DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANDO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE. IN TAL CASO, PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA.

I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D) SONO CUMULABILI TRA LORO.

AL PERSONALE TITOLARE IN ALTRO COMUNE TRASFERITO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO CHE CHIEDE DI TORNARE AL PLESSO, SCUOLA, ISTITUTO, ED ISTITUZIONE EDUCATIVA DI PRECEDENTE TITOLARITA', NON SONO ATTRIBUITI I PUNTEGGI RELATIVI ALLE ESIGENZE DI FAMIGLIA LIMITATAMENTE ALLA PREFERENZA RIFERITA ALLA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

6) L'ETA' E' RIFERITA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'UTILIZZAZIONE, SI CONSIDERANO ANCHE I FIGLI CHE COMPIONO I SEI ANNI O I DICIOTTO ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI EFFETTUA L'UTILIZZAZIONE.

7) LA VALUTAZIONE E' ATTRIBUITA NEI SEGUENTI CASI:

A) FIGLIO MINORATO OVVERO CONIUGE O GENITORE RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN ISTITUTO DI CURA;

B) FIGLIO MINORATO OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE LA NECESSITA' DI RISIEDERE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO MEDESIMO;

8) PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO GLI INTERESSATI DEVONO PRODURRE UNA DICHIARAZIONE, IN CARTA LIBERA, RILASCIATA RISPETTIVAMENTE DAL MEDICO DI FIDUCIA O DAL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE ABILITATE, AI SENSI DEL D.P.R. 309/90, ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI TOSSICODIPENDENTI AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO COMPORTANTE DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DEI GENITORI INTERESSATI.

9) IL PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI.

IL PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO ANCHE PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI CONCORSI RISERVATI DI CUI ALL'ART. 557 DEL D.L.VO. N. 297/94.

10) IL PUNTEGGIO E' ATTRIBUITO AL PERSONALE APPARTENENTE A PROFILO PROFESSIONALE DIVERSO DA QUELLO DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI ED E' ATTRIBUITO ANCHE PER L'INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEI CONCORSI RISERVATI DI CUI ALL'ART. 557 D.L.VO 297/94.

ALLEGATO 6

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (1)

A) PER RICONGIUNGIMENTO O RIAVVICINAMENTO AL CONIUGE O PER IL RICONGIUNGIMENTO O RIAVVICINAMENTO ALLA FAMIGLIA PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA AI FIGLI MINORI O INABILI ED AI GENITORI ANZIANI(2)(3)(5)
............................................................ PUNTI 24

B) PER OGNI FIGLIO CHE NON ABBIA COMPIUTO I SEI ANNI DI ETA' (3)
........................................................... PUNTI 16

C) PER OGNI FIGLIO DI ETA' SUPERIORE AI SEI ANNI MA CHE NON ABBIA SUPERATO IL 18 ANNO DI ETA' (3) OVVERO PER OGNI FIGLIO MAGGIORENNE CHE RISULTI TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILE A PROFICUO LAVORO(1)
.......................................................... PUNTI 12

D) PER LA CURA E L'ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI O SENSORIALI OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO CHE POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO (4) (1), NONCHE' PER L'ASSISTENZA DEI FIGLI TOSSICODIPENDENTI SOTTOPOSTI AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DA ATTUARE PRESSO LA RESIDENZA ABITUALE CON L'ASSISTENZA DEL MEDICO DI FIDUCIA (ART. 122 - COMMA 3 - D.P.R. 309/90), O PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AGLI ARTT. 114-118-122 D.P.R. 309/90, QUALORA IL PROGRAMMA COMPORTI DI NECESSITA' IL DOMICILIO NELLA SEDE DELLA STRUTTURA MEDESIMA(6)....... PUNTI 24

N O T E

1) A NORMA DELLA LEGGE 4/1/1968, N. 15, MODIFICATA DALLA LEGGE 11 MAGGIO 1971, N. 390, L'INTERESSATO PUO' COMPROVARE CON DICHIARAZIONE PERSONALE IN CARTA LIBERA L'ESISTENZA DEI FIGLI MINORENNI (PRECISANDO IN TAL CASO LA DATA DI NASCITA), LO STATO DI CELIBE, NUBILE, CONIUGATO, VEDOVO O DIVORZIATO E IL RAPPORTO DI PARENTELA CON LE PERSONE CON CUI CHIEDE DI RICONGIUNGERSI O RIAVVICINARSI.

ANALOGAMENTE, CON DICHIARAZIONE PERSONALE PUO' ESSERE COMPROVATA L'ESISTENZA DI UN FIGLIO MAGGIORENNE, PERMANENTEMENTE INABILE AL LAVORO.

LA RESIDENZA DEL FAMILIARE DEVE ESSERE COMPROVATA CON NORMALE CERTIFICAZIONE O CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68. DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON CERTIFICATO RILASCIATO DALL'ISTITUTO DI CURA, IL RICOVERO PERMANENTE DEL FIGLIO, DEL CONIUGE OVVERO DEL GENITORE MINORATO.

IL BISOGNO PER I MEDESIMI DI CURE CONTINUATIVE, TALI DA COMPORTARE DI NECESSITA' LA RESIDENZA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO DI CURA DEVE ESSERE, INVECE, DOCUMENTATO CON CERTIFICATO RILASCIATO DA ENTE PUBBLICO OSPEDALIERO O DA MEDICO PROVINCIALE O DALL'UFFICIALE SANITARIO O DA UNA COMMISSIONE MEDICO MILITARE; IN QUESTO CASO, L'INTERESSATO DOVRA' ALTRESI' COMPROVARE, CON DICHIARAZIONE PERSONALE REDATTA IN CONFORMITA' DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 4/1/1968, N. 15, CHE IL FIGLIO, IL CONIUGE O GLI ALTRI FAMILIARI MINORATI POSSONO ESSERE ASSISTITI SOLTANTO NEL COMUNE RICHIESTO PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IN QUANTO NELLA SEDE DI TITOLARITA' NON ESISTE UN ISTITUTO DI CURA PRESSO IL QUALE I MEDESIMI POSSONO ESSERE ASSISTITI.

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DALL’ART.2 DELLA LEGGE 127/97.

2) IL PUNTEGGIO SPETTA PER IL COMUNE DI RESIDENZA DEI FAMILIARI A CONDIZIONE CHE ESSI, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, VI RISIEDANO EFFETTIVAMENTE CON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DA ALMENO TRE MESI. LA RESIDENZA DELLA PERSONA ALLA QUALE SI RICHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON CERTIFICATO ANAGRAFICO NEL QUALE DOVRA' ESSERE INDICATA LA DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE STESSA. DALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA SI PRESCINDE QUANTO SI TRATTI DI RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE TRASFERITO PER SERVIZIO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. IN TAL CASO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DOVRA' ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE ATTESTI TALE CIRCOSTANZA. TALE PUNTEGGIO SPETTA ANCHE PER IL COMUNE VICINIORE A QUELLO DI RESIDENZA DEI FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE PREFERENZE ESPRESSE, A CONDIZIONE CHE IN QUEST'ULTIMO COMUNE NON ESISTANO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLE QUALI POSSA ACCEDERE IL PERSONALE INTERESSATO.

I PUNTEGGI PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA DI CUI ALLE LETTERE A), B). C). D), SONO CUMULABILI TRA LORO.

3) L'ETA' RIFERITA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI DISPONE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. SI CONSIDERANO ANCHE I FIGLI CHE COMPIONO I SEI ANNI O I DICIOTTO ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI SI DISPONE L'ASSEGNAZIONE.

4) LA VALUTAZIONE E' ATTRIBUITA NEI SEGUENTI CASI:

A) FIGLIO MINORATO OVVERO CONIUGE O GENITORE RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN ISTITUTO DI CURA;

B) FIGLIO MINORATO, OVVERO CONIUGE O GENITORE BISOGNOSI DI CURE CONTINUATIVE PRESSO UN ISTITUTO DI CURA TALI DA COMPORTARE LA NECESSITA' DI RISIEDERE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO MEDESIMO.

5) SI CONSIDERANO ANZIANI I GENITORI DI ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI (V. NOTA 3); AD ESSI SONO ASSIMILATI I GENITORI INABILI. L'INABILITA' DEVE ESSERE TOTALE E PERMANENTE.

6) PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO GLI INTERESSATI DEVONO PRODURRE UNA DICHIARAZIONE, IN CARTA LIBERA, RILASCIATA RISPETTIVAMENTE DAL MEDICO DI FIDUCIA O DAL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE, ABILITATE AI SENSI DEL D.P.R. 309/90, ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI TOSSICODIPENDENTI AD UN PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO COMPORTANTE DI NECESSITÀ IL DOMICILIO NELLA SEDE DEI GENITORI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.


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