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Nota MPI 20 ottobre 1998 Prot.n.32402/BL Oggetto: Direttiva n. 939 del 29.12.1997. Personale del comparto scuola in servizio presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione. Progetti nazionali relativi agli anni 1996, 1997 e 1998. Compensi. ANNI FINANZIARI 1996 E 1997 Com'è noto il punto 4 della direttiva n.939/1997 prevede che le misure dei compensi da liquidare al personale della scuola in servizio presso gli uffici centrali del Ministero della P.I. che abbia effettivamente partecipato alla realizzazione dei progetti nazionali individuati con la direttiva stessa vangano stabilite dall'organo di vertice preposto all'ufficio centrale presso cui il personale medesimo presta servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata nazionale del comparto scuola. Al fine di abbreviare il più possibile i tempi della trattativa con le organizzazioni sindacali e allo scopo, inoltre, di garantire un univoco indirizzo per tutta l'amministrazione centrale, si è ritenuto opportuno riassumere in un unico livello decentrato nazionale le varie contrattazioni di sede originariamente previste dal citato punto 4 della direttiva n.939. In data 19 ottobre è stato stipulato l'accluso CDN che, tra l'altro prevede, nei confronti del personale della scuola in servizio presso quest'Amministrazione centrale, l'erogazione di un compenso annuo lordo di lire 700.000, nel caso di partecipazione dell'interessato ad un solo progetto, ovvero di un compenso lordo complessivo di lire 1.100.000 per ciascun anno di riferimento, nel caso di partecipazione a a più progetti. Ai fini dell'erogazione dei compensi agli interessati si ricorda che la validità dei progetti afferisce agli anni scolastici 95/96 (periodo gennaio-dicembre '96), '97 (intero anno '97) e 97/98 (periodo gennaio-agosto '98). La Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, cui è attribuita la struttura di servizio per la gestione delle spese relative al fondo in questione, provvederà pertanto a determinare, relativamente ai periodi di riferimento sopra individuati, sia la quota dello stanziamento destinato ai progetti nazionali a livello centrale, che quella da assegnare ai singoli uffici scolastici provinciali. Quest'ultima ripartizione consentirà ai provveditori agli studi di stabilire, in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, la misura dei compensi spettanti al personale della scuola (in servizio sia negli uffici periferici che nelle scuole) che abbia partecipato ai progetti nazionali di cui trattasi. ANNO FINANZIARIO 1998 Relativamente all'anno finanziario 1998, com'è noto escluso dalla previsione della direttiva n.93/1997, i progetti di interesse nazionale da finanziare sono stati individuati nell'allegato 1 al CDN n.9/98/BL sottoscritto il 19 ottobre 1998, che pure si trasmette. Detti progetti nazionali sono validi per l'intero corrente anno scolastico 1998/99 e vengono finanziati per l'amministrazione centrale per lire 229.695.333. Tale somma serve a compensare le attività del personale della scuola in servizio presso l'amministrazione centrale che abbia effettivamente partecipato alla realizzazione di tali progetti. La misura dei compensi in parola è stata fissata dall'art.2 del citato CDN analogamente alla misura stabilita per i progetti individuati nella direttiva n.939/1997 (compenso annuo lordo di lire 700.000, nel caso di partecipazione dell'interessato ad un solo progetto, ovvero di un compenso lordo complessivo di lire 1.100.000 per ciascun anno di riferimento, nel caso di partecipazione a più progetti). Il Capo di Gabinetto Decreto Ministeriale 14 ottobre 1998, n. 417 VISTO il D.L.vo 4.11.97 n. 396, recante ulteriori modificazioni al DL.vo 3.2.93 n.
29;VISTA la lettera circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 23080/97/8.93.5
del 16.12.97, con la quale sono state fornite direttive per la prima applicazione delle
'disposizioni transitorie recate dal suindicato decreto legislativo in materia, tra
l'altro, di contrattazione decentrata e, in particolare, il punto 8 dove viene chiarito
che la cennata disciplina transitoria non riguarda' né la formazione della delegazione di
parte pubblica, né i procedimenti di autorizzazione e controllo relativi alla
sottoscrizione dei contratti collettivi a livello decentrato, per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso D.L.vo
n. 396/1997; DECRETA Art. 1 1. E' autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato a livello nazionale, di cui in premessa, siglato 1'8 ottobre 1998, con il quale vengono fissati, per gli anni 1996 e 1997, i criteri e le misure dei compensi spettanti al personale della scuola in servizio negli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione che abbia partecipato alla realizzazione dei progetti nazionali di cui alla direttiva n. 939 del 29 dicembre 1997. Art. 2 1. Il presente decreto, corredato del contratto di cui sopra, verrà inviato
all'Ufficio Centrale per il Bilancio, per il previsto controllo. Il Ministro CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE concernente L'anno 1998 , il giorno 8 , del mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata, TRA la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata nazionale del comparto scuola E la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola VISTA la direttiva ministeriale n. 939 del 22 dicembre 1997; VIENE CONCORDATO Art. 1 1. Il presente contratto si riferisce alle attività effettivamente svolte dal personale della scuola nell'ambito dei progetti di interesse nazionale individuati con la direttiva dell'On.le Ministro n. 939 del 22 dicembre 1997 e realizzati negli anni 1996 e 1997. Art. 2 1. Destinatario del presente articolo è tutto il personale della scuola in servizio
presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della Pubblica Istruzione
che abbia effettivamente partecipato alla realizzazione dei progetti di cui trattasi. Art. 3 1. La misura del compenso da liquidare al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e presso gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, che abbia effettivamente prestato le attività di cui alla direttiva n.939/97, viene stabilita in sede di contrattazione decentrata provinciale, così come previsto dalla citata direttiva 939/97. Art. 4 1. L'eventuale stanziamento che dovesse residuare a livello provinciale dopo il pagamento dei compensi di cui sopra verrà utilizzato in sede di contrattazione decentrata provinciale per finanziare il fondo provinciale o eventuali maggiori esigenze connesse al fondo d'istituto. Indietro |
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