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 Normativa

Circolare Ministeriale 7 settembre 1998, n. 378

Oggetto: Legge 15.05.97, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici

Si trasmette, per doverosa informazione alle SS.VV., l'unita circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Legislativo - n. 9/98 prot. n.31613/98 in data 26 agosto u.s. con allegata copia del parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 492/98 del 15 luglio c.a., relativo all'oggetto.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
26 agosto 1998, n. 9
(in GU 3 settembre 1998, n. 205)

Oggetto: Legge 15.05.97, n. 127, art. 3, comma 6, abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici

Con riferimento alla problematica in oggetto indicata, sottoposta da questo dipartimento alle valutazioni del Consiglio di Stato, si trasmette, in allegato, il parere del predetto consesso di cui all'adunanza della sezione prima del 15/7/1998 (n. 492/1998).

Vista la relazione prot. n. 391/98/Ul/P/L 127 trasmessa con nota 17/6/1998, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, chiede il parere del Consiglio di stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso:

Il dipartimento della funzione pubblica ricorda che la legge 15/5/1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione».

Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di età stabilito, in via generale, in 41 anni, con la possibilità per gli appartenenti alle categorie protette di fruire del limite massimo specifico fino a 46 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 2), del regolamento approvato con DPR 9/5/1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 deriva dall'emendamento n. 362 dell'onorevole Cananzi approvato in data 12/2/1997 nella sede referente dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nel corso dell'esame dell'allora disegno di legge A.C. 2564, già A.S. 1034. Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea della stessa Camera dei Deputati (cfr. A.C. 2564/a) e del Senato della Repubblica (cfr. A.S. 1i034/B).

Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti specifici ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilità nel mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo strumento regolamentare, deroghe per sanzionare eventuali limiti di età che siano giustificati dalla natura del servizio o dalle oggettive necessità istituzionali.

Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha inteso garantire che i regolamenti potessero essere verificati in sede giurisdizionale sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, ove le deroghe non fossero risultate ragionevoli, si sarebbe potuto proporre apposita impugnativa avverso i medesimi regolamenti.

Pur tenendo conto che i lavori parlamentari non costituiscono un elemento determinante ai fini dell'interpretazione di una disposizione legislativa, si è ritenuto tuttavia opportuno sintetizzare i principali passaggi parlamentari anche allo scopo di evidenziare come, nella fase di approvazione della legge n. 127/1997, non sia stato posto con chiarezza il rapporto tra la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 6, della legge predetta con le preesistenti norme speciali che hanno sancito limiti di età per determinate categorie di personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'accesso all'impiego. Si cita, a titolo esemplificativo, il limite di 30 anni di età previsto dall'art. 11 della legge 5/12/1986, n. 521, per l'ammissione ai concorsi nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nei confronti di tali situazioni, pur giustificabili, in un ambito generale, dalla natura del servizio o dalle oggettive necessità dell'amministrazione, si è posto in particolare il problema della sopravvivenza di normative speciali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997.

In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel prevedere l'adozione di deroghe al principio di non assoggettamento a limiti di età per la partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente mediante regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati.

Tale sistema consente, come già puntualizzato anche in sede parlamentare, la possibilità di adire la competente sede giurisdizionale contro un regolamento che si ritiene non giustificato dalla natura del servizio da svolgere o dalle oggettive necessità istituzionali. Ovviamente tale garanzia non potrebbe essere assolta se la deroga per i limiti di età è stata sancita da legge ordinaria.

Pertanto il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe a ritenere che, a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative speciali siano da intendere come abrogate, con l'ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di età possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale. Una tale tesi, pur mostrando una propria validità su di un piano generale, non mancherebbe però di produrre conseguenze sull'assetto ordinamentale di alcune pubbliche amministrazioni.

Considerato:

La sezione condivide la tesi del dipartimento riferente che a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 le preesistenti discipline legislative e regolamentari speciali siano da intendere come abrogate, con l'ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di età possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale. Tale interpretazione appare infatti conforme al contenuto sostanziale della disposizione che, introducendo un principio generale di liberalizzazione dell'accesso ai concorsi e regolando al tempo i casi di possibili deroghe e le modalità della loro determinazione, sembra non aver lasciato alcuno spazio per la sopravvivenza di precedenti disposizioni anche speciali.

Il principio della limitazione dell'accesso in relazione all'età è stato sostituito dal principio della libertà dell'accesso, indipendentemente dall'età. Ciò consegue ai grandi mutamenti sociali che, negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi progressivamente l'età d'ingresso nel mondo del lavoro ed estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi postuniversitari, onde il limite dei 30 anni, prima stabilito in favore dell'amministrazione, rischiava di divenire penalizzante per l'amministrazione stessa, posta nell'impossibilità di reclutare, specie a livello di carriera direttiva e ai livelli iniziali della carriera dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze formative o lavorative di più alto livello. Le disposizioni di legge e le disposizioni anche di natura regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi abrogate dalla nuova normativa; esse, infatti, adottate in un'epoca in cui il principio generale era quello della limitazione dell'accesso, non possono considerarsi adeguate a un ordinamento nel quale il principio ispiratore dell'accesso è stato rovesciato. Non si deve peraltro dimenticare che nelle normative di settore il limite dell'età per l'accesso a volte era individuato autonomamente, in relazione a specifiche esigenze, altre volte era mutuato dalle disposizioni generali, le cui disposizioni erano letteralmente riprese. Né sembra che il disposto dell'art. 3 della legge n. 127 autorizzi l'interprete a distinguere le diverse fattispecie, che con il trascorrere del tempo hanno acquistato autonomia di norme speciali. Ogni amministrazione dovrà pertanto esaminare, alla luce del nuovo principio, se residuano esigenze connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione che consiglino di reintrodurre limitazioni particolari dell'accesso riferite all'età.

Non sembra che tale ricognizione comporti gravi problemi per le amministrazioni, che possono provvedere con regolamento ministeriale, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in tempi molto ristretti.

Ove successivamente alla sua entrata in vigore siano stati già banditi concorsi contenenti limitazioni in contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 127 del 1997, questi potranno proseguire ove l'amministrazione, prima della loro conclusione, confermi in via regolamentare la prevista limitazione. In caso contrario potranno essere riaperti i termini per la presentazione delle domande.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

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