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 Normativa

Circolare Ministeriale 8 gennaio 1998, n. 1

Oggetto: D.M. 22.12.97, n. 896 – Modifica al D.M. 28.3.97

Si invia per il seguito di competenza e con preghiera della massima diffusione, l'unito provvedimento, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale sono state modificate le norme transitorie, di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del D.M. 28.3.1997, n. 231.
A seguito di tale provvedimento è stata prorogata fino all'a.a. 2000/2001 la validità dei titoli di accesso alle classi di concorso e relativi piani di studi, previsti dal D.M. 24.11.1994, n. 334. Si fa riserva di comunicare quanto prima gli estremi di registrazione del provvedimento, nonché la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Il Direttore Generale)

D.M. 22.12.97. n. 896.

MODIFICA AL D.M. 28.3.97, N. 231, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l'art. 405 del Testo Unico approvato con D.L.vo n. 297 del 16.4.94, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
VISTO il D.M. 24.11.94 n. 334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20.1.95 - Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai DD.MM. 24.2.95, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14.4.95 - Serie Generale), 17.4.96, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.5.96 - Serie Generale) 14.6.96, n. 230 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30.7.96 - Serie Generale) concernenti un "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica."
VISTO in particolare, il D.M. 28.3.97, n. 231 ( Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.5.97 - Serie Generale), che, nel modificare ed integrare le disposizioni contenute nei sopracitati provvedimenti, dispone, tra l'altro, il depennamento di alcuni titoli di accesso previsti dal D.M. n. 334/94, ovvero l'inserimento di titoli con uno specifico piano di studi o di un piano di studi modificato rispetto al medesimo decreto ministeriale;
CONSIDERATA la necessità di operare un ulteriore approfondimento in materia di ordinamento delle classi di concorso e dei relativi titoli di accesso, al fine di proseguire il processo di valorizzazione dei piani di studi universitari rispetto ai titoli di laurea;
RITENUTO opportuno, pertanto, in attesa della definizione di un organico provvedimento, modificare le norme transitorie di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del sopracitato decreto n. 231/97, prorogando fino all'anno accademico 2000/2001 la validità dei titoli di accesso e i relativi piani di studi già previsti nel D.M. 24.11.94, n. 334;

DECRETA

Articolo unico

1. I commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.M. 28.3.97, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:
"4. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel D.M. del 14.11.94, n. 334, non più previsti dal presente decreto, purché conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'anno scolastico 2000/2001, conservano la loro validità ai fini del reclutamento del personale docente.
5. I titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella A, allegata al già citato D.M. n. 334/94, previsti senza alcuna limitazione ai piani di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studi difformi da quelli richiesti dal presente decreto, conservano la loro validità, purché siano conseguiti entro l'anno accademico 2000/2001, ai fini del reclutamento del personale docente."

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