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 Normativa

Circolare Ministeriale 14 gennaio 1998, n.14

Oggetto: D.L.vo 19.9.94, n. 626 e D.L.vo 19.3.96 n. 242. Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza di codesti Uffici, l'unita nota n, 4941 del 2.12.97 inviata dalla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi alle Amministrazioni alle quali è stato già sottoposto, per il previsto concerto, lo schema di decreto ministeriale elaborato con lo scopo di individuare le particolari esigenze del servizio erogato dagli istituti di istruzione di ogni ordine e grado ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei decreti legislativi di cui all'oggetto.

In tale nota la predetta Direzione Generale, avendo avuto notizia di ispezioni e contestazioni effettuate, nei confronti delle istituzioni scolastiche, da parte di organismi di vigilanza collegati con le Amministrazioni di cui trattasi chiamati a verificare l'adempimento, da parte dei Capi di Istituto, delle responsabilità previste dalla nuova normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede alle Amministrazioni stesse di adottare un orientamento univoco volto a fornire indicazioni a tali organismi di vigilanza nel senso che la piena attuazione delle norme in questione è subordinata all'adozione del regolamento in via di concerto.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito agli sviluppi della questione.

(Il Capo di Gabinetto)

NOTA N. 4941 DEL 2.12.97

Oggetto: D.L.vo 19.9.94, n. 626, e D.L.vo 19.3.96, n. 242. Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo Ministero ha elaborato, ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 19.3.96, n. 242, e dall'art. 1/bis della legge 23.12.96, n. 649, uno schema di decreto ministeriale di individuazione delle particolari esigenze del servizio erogato dagli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei decreti legislativi di cui all'oggetto. Lo schema in questione è stato trasmesso alle Amministrazioni interessate al concerto (Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica) previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 626/94, in data 17.11.u.s., con nota prot. 4713.
Il testo, in forma di regolamento, costituisce, come già rappresentato con nota prot. 699 del 26.2.97, che ad ogni buon conto si allega in copia, il presupposto per rendere operative, nei confronti degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le previsioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo n. 626 del 1994 così come modificato dal D.L.vo n. 242 del 1996.
Torna opportuno ribadire, con l'occasione, che, a parere della scrivente, solo ad avvenuta emanazione del regolamento di cui sopra, possono essere posti a carico dei capi di istituto, individuati come "datori di lavoro" con Decreto del Ministro della P.I. n. 292 del 21.6.96, gli adempimenti e le connesse responsabilità previste dallo stesso D.L.vo n. 626. Gli oneri in questione non possono, infatti, prescindere dalle definizioni applicative della norma allo specifico delle istituzioni scolastiche ed educative.
Poichè pervengono notizie di ispezioni e contestazioni nei confronti di istituzioni scolastiche effettuate da organismi di vigilanza dipendenti o comunque collegati funzionalmente con codeste Amministrazioni, si prega di valutare quanto esposto al fine di adottare un comune orientamento ed un indirizzo univoco per le indicazioni da fornire agli organismi di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, così da subordinare la piena e puntuale attuazione delle norme in questione all'adozione del regolamento.
Nel confidare che codeste Amministrazioni concordino nel merito con quanto sopra esposto ed in relazione al crescente numero di ispezioni segnalate, si resta in attesa di cortese urgente riscontro al fine di consentire alla scrivente di adottare, a sua volta, una linea unitaria e concordata per le indicazioni da dare alle dipendenti istituzioni.

(Il Direttore Generale)

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