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Circolare Ministeriale
28 gennaio 1998, n. 36
Prot. n. 24171/BL
Oggetto: L. 27.12.97, n. 449. Cessazioni
anticipate dal servizio del personale del comparto scuola.
Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione
delle SS.LL. sulle principali innovazioni introdotte in materia
dalla legge in oggetto fornendo nel contempo alcuni chiarimenti
ed indicazioni operative.
A1) Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/97 per accedere al
trattamento pensionistico 2) Termini per la presentazione delle
domande di dimissioni e per la revoca delle stesse 3) Richieste
di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età. 4)
Richieste di part-time da parte del personale collocato a riposo.
- Nuovi requisiti previsti dalla L. 449/1997 per accedere
al trattamento pensionistico (art. 59. comma 6)
Si
precisa preliminarmente che, dal 1° gennaio 1998, i
nuovi requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per
accedere al trattamento pensionistico sono quelli
indicati nella tabella D, di cui all'art. 59, comma 6,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Per l'anno 1998, essi sono fissati dalla legge in 53 anni
di età e 35 anni contributivi o, in mancanza del
requisito anagrafico, in 36 anni contributivi.
- Termini per la presentazione delle domande di dimissioni
e della revoca delle stesse (D.M. n. 48 del 21 gennaio
1997)
Per il personale del comparto scuola la materia
è disciplinata da specifiche disposizioni normative
(artt. 510 e 580 del T.U. approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e art. 1 - comma 74 -
L. 23 dicembre 1996, n. 662); pertanto, nei confronti di
tali dipendenti, non trova applicazione la normativa
prevista dall'art. 59 - commi 21, 54 e 55 - della citata
L. n. 449 del 1997 per il restante personale del pubblico
impiego.
Resta, quindi, confermato al 15 marzo, per gli effetti a
valere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno
accademico successivo, il termine di presentazione delle
domande di dimissioni volontarie dal servizio e di revoca
delle stesse, stabilito dal D.M. n. 48 del 21 gennaio
1997, avendo tale decreto efficacia permanente in assenza
di disposizioni che stabiliscano termini diversi.
Poiché nel corrente anno la data del 15 marzo è
coincidente con un giorno festivo, il termine ultimo per
la presentazione delle istanze in questione e fissato al
16 marzo.
E' opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione del
personale del comparto scuola, che ha presentato domanda
di dimissioni dal 16 marzo 1997 in poi, sul fatto che lo
stesso potrà accedere al trattamento pensionistico
soltanto se in possesso dei nuovi requisiti richiesti
dalla L. 449/1997 per il restante personale del pubblico
impiego; ovviamente, il personale che ne sia sprovvisto
valuterà l'opportunità di revocare la domanda entro il
termine del 16 marzo.
La facoltà di revoca può essere esercitata negli stessi
termini anche dal personale con domanda di dimissioni
volontarie dal servizio presentata entro il 15 marzo
1997, il quale per effetto delle disposizioni del
decreto-L. n. 129 citato, è stato trattenuto in servizio
nell'anno scolastico o accademico 1997-98 e dal personale
che, pur avendo diritto al collocamento a riposo con
decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o accademico
1997-98, ha chiesto (ed ottenuto) il differimento di un
anno del collocamento a riposo (art. 1 - comma 5 - del
testo del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 coordinato
con la legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229).
- Richieste di mantenimento in servizio oltre il 65° anno
di età
Il termine per la presentazione di tali
richieste resta fissato al 31 marzo di ogni anno (art.
509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
Si ricorda che ne ha titolo il personale del comparto
scuola che al compimento del 65° anno di età non ha
acquisito l'anzianità massima o l'anzianità minima al
fine del conseguimento della pensione (art. 509, commi 2
e 3, del decreto legislativo 297/1994 e art. 10, comma 7,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989, n.
417) o che, indipendentemente da tale situazione, intenda
permanere in attività per un ulteriore biennio.
- Richieste di part-time da parte del personale collocato a
riposo
Il termine per la presentazione delle domande di
mantenimento in servizio con regime di lavoro part-time
per il personale del comparto scuola collocato a riposo
per anzianità di servizio, che è stato fissato, con
circolare telegrafica n. 828, prot. 22797/BL del 13
dicembre 1997, al 15 marzo di ogni anno, per il corrente
anno è prorogato al 16 marzo.
La domanda in argomento può essere presentata anche dal
personale collocato a riposo a far data dal 1° settembre
o 1° novembre 1997, purché in possesso dei requisiti
previdenziali e/o anagrafici previsti dalla tabella B
allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma
26).
B) L. 27.12.97 n. 449 - art. 59, comma 9
"Maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno".
L'art. 59 - comma 1 - lettera b) della L. 449/1997, innovando
rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la
determinazione dell'anzianità contributiva ai fini
dell'acquisizione del diritto a pensione e della misura della
prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad
arrotondamenti per eccesso o per difetto. Per il personale del
comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel
successivo comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che la
cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento
pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico o accademico, con decorrenza, dalla stessa data del
relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito
richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo
intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31
dicembre successivo.
La norma ha l'evidente scopo di non costringere il personale in
questione, per il quale come è noto, la decorrenza del
collocamento in quiescenza è fissata obbligatoriamente dalla
legge alla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, a
rimanere in attività di servizio fino al 1° settembre o 1°
novembre dell'anno scolastico o accademico successivo.
Si precisa inoltre che il personale che compia il 65° anno di
età nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1°
novembre e il 31 dicembre successivo sarà collocato in
quiescenza il 1° settembre o 1° novembre successivo al
compimento del 65° anno di età (v. art. 509, comma 1, del T.U.
297/1994), almeno che non intenda, con apposita domanda,
avvalersi del disposto di cui al richiamato art. 59, comma 9.
C) L. 27.12.97, n. 449 - art. 59, comma 9 1) Personale
del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni non
accolte, entro il 15 marzo 1997. Collocamento a riposo in due
scaglioni 2) Personale che si trova nelle condizioni previste
dall'art. 1, comma 3 del decreto-L. n. 129/97 e personale in
esubero
- Personale del comparto scuola che ha presentato domanda
di dimissioni non accolte, entro il 15 marzo 1997 -
Collocamento a riposo in due scaglioni
L'art. 59 -
comma 9 - della L. 449/1997 dispone che il personale del
comparto scuola le cui domande di dimissioni presentate
entro il 15 marzo 1997 non sono state accolte per effetto
della normativa contenuta nel sopra richiamato D.L.
129/1997, è collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico
o accademico 1998/99 e in quello 1999/2000.
Per stabilire lo scaglione di appartenenza di tale
personale, nei confronti del quale, giova rammentare, è
garantita, in materia di trattamenti pensionistici,
l'applicazione della normativa in vigore al 21 maggio
1997, (giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 129/1997) si terrà
conto, prioritariamente, in sede di formazione degli
scaglioni medesimi, dei requisiti di età anagrafica (53
anni) e di anzianità contributiva (35 anni di
contribuzione) ovvero di sola anzianità contributiva (36
anni) richiesti dalla nuova legge al personale del
pubblico impiego nel 1998. Per la parte residua, sino al
contingente previsto, si terrà conto del requisito della
maggiore età anagrafica.
La compilazione degli scaglioni di cui trattasi sarà
elaborata automaticamente sulla base dei dati presenti
nel Sistema informativo del Ministero della Pubblica
Istruzione.
A tal fine gli Uffici competenti comunicheranno, con la
massima sollecitudine, nei giorni successivi alla data
del 16 marzo, tramite S.T.D., l'anzianità contributiva
espressa in anni, mesi e giorni, maturata, da ciascun
dipendente interessato, alla data del 16 marzo 1998.
Eventuali variazioni relative all'anzianità
contributiva, successive alla predetta data, saranno
comunicate tempestivamente al Sistema.
Detta anzianità potrà essere determinata dai competenti
Uffici sulla base degli atti in loro possesso,
richiedendo agli interessati, ove necessario, tramite le
istituzioni scolastiche di titolarità, una dichiarazione
dei servizi e/o dei periodi da valutare per il
trattamento pensionistico, utilizzando, al riguardo,
l'unito modello.
- Personale che si trova nelle condizioni previste
dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 129/1227 e
personale in esubero
Sono fatte salve comunque le
cessazioni dal servizio del personale che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, come modificato
dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229,
(cessazione dal servizio per invalidità, personale che
ha raggiunto il limite di età per il collocamento a
riposo d'ufficio, personale femminile che abbia compiuto
il 60° anno di età) nonché, con le modalità
specificate nell'art. 59, comma 9, della L. 449/1997, del
personale che al termine delle operazioni di mobilità
sarà in esubero.
Ne consegue che i dipendenti del comparto scuola che si
trovino nelle condizioni sopra precisate, potranno
presentare domanda per accedere al trattamento
pensionistico, anche se privi dei nuovi requisiti
contributivi ed anagrafici richiesti dalla L. 27.12.1997,
n.449 per il restante personale del pubblico impiego.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla
presente circolare, che dovrà essere riprodotta e trasmessa ai
Capi delle istituzioni scolastiche ed educative site sui
rispettivi territori, compresi i direttori dei Conservatori e
delle Accademie.
Sarà gradito un cenno di assicurazione di adempimento. (Il
Ministro)
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