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 Normativa

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE - DIV.VI

Circolare Ministeriale 12 febbraio 1998, n. 53

Oggetto: Scuola elementare - Formazione organici funzionali di circolo anno scolastico 1998-99.

A) Premessa

  1. Con l'anno scolastico 1998-99, l'organico funzionale di circolo, previsto dall'art.1, comma 72, della legge n. 662/96, trova definitiva e completa attuazione in tutti i circoli didattici del paese.
  2. L'organico funzionale:
    • delinea un modello strutturalmente nuovo di assegnazione dei posti del personale, centrato sulle diverse situazioni di contesto delle scuole;
    • consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e organizzative previste della scuola elementare, attraverso una più equa e mirata distribuzione delle risorse di personale;
    • demanda al progetto responsabile delle scuole la competenza circa l'impiego del personale, nel circolo, per tutte le attività didattiche previste.
  3. L'organico funzionale di circolo si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia scolastica prevista dall'art.21 della Legge n.59/97; in particolare consente di poterne applicare gli standard didattico-organizzativi; tenendo anche conto della risoluzione parlamentare del 27.5.97 sulla verifica della riforma elementare, nonché di quanto definito in materia di mobilità del personale.
  4. In attesa che vengano emanati per la definizione degli organici, la realizzazione delle rete scolastica, la formazione delle classi ed il contenimento delle supplenze brevi, previsti dal comma 1 dell’articolo 40 della legge 27.12.97 n. 449, si rende comunque necessario predisporre per tempo le operazioni di calcolo dell'organico funzionale di circolo, per garantire le operazioni di mobilità del personale.
  5. A tale fine, si impartiscono le presenti istruzioni operative, per l'elaborazione delle previsioni di organico per ciascun circolo, in relazione alle iscrizioni degli alunni, servendosi allo scopo delle apposite procedure del Sistema Informativo della Pubblica Istruzione.

B) Parametri di riferimento per la formazione dell'organico funzionale di circolo

L'organico funzionale di circolo deve intendersi preordinato alla migliore utilizzazione di tutte le risorse professionali disponibili, in relazione ai seguenti parametri di riferimento:

  1. numero degli alunni;
  2. durata ed articolazione dell'orario settimanale di attività;
  3. numero dei plessi;
  4. numero delle classi prevedibili, tenendo conto anche dei dati rilevati negli anni precedenti;
  5. esigenze di sostegno per gli alunni portatori di handicap;
  6. conferma dell'insegnamento della lingua straniera;
  7. sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera;
  8. particolari e specifiche caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali del territorio di pertinenza delle singole scuole;
  9. iniziative di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;
  10. attività di innovazione e sperimentazione didattica, in particolare quelle attivate per rispondere all'autonomia didattica e organizzativa prevista dall’art.21 della legge n.59/97, nonché attività di supporto alla ricerca e progettazione educativa e di valutazione dei processi formativi.

In attesa della definizione dei decreti di cui all'art.40 della legge n.449/97 sopra citata, in particolare per l'assegnazione degli organici provinciali, le SS.LL. definiranno, in questa fase, gli organici funzionali di circolo, necessari anche ai fini della mobilità, per i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente comma secondo i criteri sotto esposti.

C) Calcolo dell'organico funzionale di circolo

  1. Per assolvere alle esigenze didattiche e organizzative complessive, il sistema informativo della P.I. elaborerà un ipotesi di organico funzionale per ciascun circolo-didattico, che le SS.LL. provvederanno a convalidare, in relazione alle voci n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente paragrafo B), con una distribuzione equamente funzionale. A tale scopo sarà inviata, a cura del sistema informativo stesso, una scheda tecnica, contenente le istruzioni operative, a partire dalla raccolta dei dati da parte delle SS.LL..
  2. Nei plessi dei comuni montani e delle piccole isole, non sede di circolo, nei quali si dovranno mantenere posti con titolarità di plesso ai fini della mobilità, sarà calcolata la relativa dotazione con riguardo alle esigenze definite ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo B), fatto salvo quanto sarà possibile prevedere per il calcolo complessivo dell’organico del circolo di cui fanno parte.
  3. Nei plessi aggregati a scuole medie, sedi di scuole comprensive, i posti necessari sono calcolati secondo i criteri di cui al precedente punto 1, assegnando i posti al plesso a uno dei plessi individuati dal sistema informativo, oppure al punto 2, nel caso di scuole di montagna.
  4. Nei plessi relativi a classi o sezioni di scuole aventi particolari finalità (scuole per ciechi, sordomuti, differenziali presso carceri minorili, reggimentali, ospedaliere ecc..), attese le particolari caratteristiche dell'utenza alla quale si rivolgono, la determinazione dei posti necessari sarà operata sulla base delle effettive esigenze e tenendo conto delle disposizioni speciali che ne disciplinano la materia.
  5. I posti destinati alle attività per l'educazione degli adulti sono individuati con riferimento al distretto scolastico e non a livello di singolo circolo.
  6. I posti di sostegno saranno determinati, ai sensi dell'art.40 della legge n.449/97, sulla base del contingente provinciale complessivo dei posti di sostegno che possono essere consolidati in organico per l'anno scolastico 1998-99. L'assegnazione ai singoli circoli didattici sarà operata in relazione alle effettive necessità, entro il tetto massimo dei posti di sostegno previsti, assicurando la continuità degli interventi secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni ministeriali.

D) Formazione dell'organico funzionale di circolo

  1. La quota di organico determinata con i criteri previsti dal precedente punto C) sarà successivamente integrata, entro il tetto massimo dell'organico provinciale che verrà assegnato, per rispondere alle esigenze descritte ai punti n. 7, 8, 9 e 10 del precedente paragrafo B), nonché‚ alle motivate richieste di incremento del tempo scolastico. Tale attribuzione sarà operata sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle scuole stesse, secondo criteri e priorità stabiliti dagli uffici scolastici provinciali, tenendo conto delle risorse già assegnate e possibilmente d'intesa con le componenti scolastiche ed istituzionali interessate, anche mediante apposite conferenze di servizio.
  2. Ai fini delle operazioni connesse con la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 1998-'99, nell'organico funzionale di ciascun circolo, dovranno essere evidenziati i posti di specialista istituiti per l'insegnamento delle lingue strani ere, a partire dalla conferma delle esperienze in atto. Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale per le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 1998-99.
  3. I criteri di calcolo dell'organico funzionale di circolo saranno i medesimi per il prossimo triennio, al fine di garantire la possibilità di progettazione pluriennale nell'utilizzo delle risorse.
  4. La gestione didattico-organizzativa dell'organico funzionale di circolo sarà ridefinita, a seguito dell'emanazione dei regolamenti sull'autonomia didattico-organizzativa, nel rispetto degli standard previsti per la scuola elementare.
  5. Tutti i posti devono, essere inseriti nell'organico di diritto.
  6. Sulle predette operazioni sono attuate le modalità di informazione e di esame previste, dagli artt. 7 e 8, del vigente C.C.N.L..

Si confida nella fattiva collaborazione e puntuale adempimento da parte delle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE


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