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 Normativa

Circolare Ministeriale 10 marzo 1998 n. 127

Oggetto: Conto consuntivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado e dei distretti scolastici per l'esercizio finanziario 1997 - Istruzioni amministrativo –contabili varie. (Economie per supplenze brevi e saltuarie - Nuove ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali - Scritture contabili consegnatari)

A) CONTO CONSUNTIVO 1997

Si confermano, per la compilazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 delle istituzioni scolastiche, artistiche ed educative di ogni ordine e grado e dei distretti scolastici, le disposizioni e le indicazioni operative e procedurali contenute nella C.M. n. 180 del 15.3.1997 con le seguenti variazioni:

1. Adempimenti

Ai sensi dell'art. 52 del Decreto interministeriale del 28 maggio 1975, il Consiglio di Circolo o di Istituto delibera il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1997, che deve essere trasmesso (il Mod. A in triplice copia) corredato della documentazione di cui alla C.M. n.180/97 e del nuovi modelli B) - C) - D) - E) - F) e G), acclusi alla presente circolare, al Provveditore agli Studi per l'approvazione entro il 31 marzo 1998.

2. Circoli didattici con sezioni di scuola materna: istituti comprensivi: istituti di istruzione secondaria superiore funzionanti con sezioni di scuola di diverso ordine.

Il conto consuntivo del circoli didattici presso cui funzionano sezioni di scuola materna statale deve ricomprendere anche la gestione finanziaria e contabile riferita al funzionamento della scuola materna statale, iscrivendo i totali negli specifici articoli del capp. 23/1-E e 19/1-U. A giustificazione delle poste ivi iscritte, il circolo didattico compila e allega al documento di consuntivo un prospetto dimostrativo con l'indicazione analitica

delle voci che compongono le varie entrate e spese, nonché una relazione sul programma svolto nel corso dell'esercizio finanziario.

Allo stesso modo si procede per quanto riguarda gli istituti comprensivi e degli istituti di istruzione secondaria superiore funzionanti con sezioni di scuola di ordine diverso. I totali della gestione finanziaria e contabile riferita ai funzionamento delle suddette "sezioni" vanno iscritti negli specifici articoli dei capp. 23/E e 19/U del conto consuntivo dell'istituzione scolastica "madre".

3. Economie sulle assegnazioni finanziarie per supplenze brevi

In relazione a vari quesiti pervenuti circa il riutilizzo delle economie dl bilancio verificatesi alla fine dell'esercizio 1997 sulle assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie (ex cap. 1032), si chiarisce che le economie presenti presso i bilanci delle singole istituzioni scolastiche possono essere riutilizzate anche per finanziare le spese di funzionamento amministrativo e didattico, fatta eccezione per quelle provenienti dalle disponibilità del fondo di riserva provinciale e da quello ministeriale cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 1.8.1997, n. 472, le quali debbono invece essere destinate al pagamento delle retribuzioni delle supplenze brevi relative al successivo esercizio finanziario 1998.

La motivazione a sostegno di quanto ora detto è da ricercarsi nella circostanza che la natura straordinaria del fondo di riserva a livello provveditoriale e ministeriale consente l'utilizzo di tali somme solo sulla base di segnalazioni di fabbisogni da parte delle singole scuole in maniera aggiuntiva al budget annuale previsto in via ordinaria per ciascuna istituzione scolastica, al fine di fronteggiare le esigenze che non era stato possibile programmare nel quadro della copertura finanziaria assicurata sulla base dei parametri delle lettere a), b) e c) di cui all'art. 4, comma1, del citato D.M. 472/97.

Si coglie l'occasione per far presente che le poste iscritte nel bilancio di previsione 1998 dalle istituzioni scolastiche, sia in entrata che in uscita, ancorché approvate, vanno considerate a livello puramente indicativo, in quanto il limite di spesa è rappresentato dal budget 1998, che verrà determinato con le eventuali economie realizzate allo stesso fine nel 1997 e con assegnazioni dell'anno in corso.

B) ISTRUZIONI AMMINISTRATIVO - CONTABILI VARIE

1. Contributi per S.S.N. e TBC - I.R.A.P. e Addizionale I.R.P.E.F

Come è noto, a decorrere dall'1.1.1998, l'art. 36 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, per effetto dell'introduzione dell'lRAP, ha abolito i contributi per il SSN di cui all'art. 31 della legge 41/86, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 85/95, ed ha altresì abolito la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (TBC) eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 88/89.

Pertanto, a decorrere dall'1/1/98, sugli emolumenti principali e accessori spettanti al personale della scuola non va più applicata la ritenuta per il S.S.N. a carico del dipendente né a carico dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la contribuzione TBC a carico dello Stato, va segnalato che essa risulta determinata, dall'1/1/98, nella misura dello 0,35%. Si rammenta che il contributo per l'assicurazione TBC si applica nei confronti di tutto il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato e di quello a tempo indeterminato, limitatamente però agli insegnanti di scuola materna ed elementare, al direttori didattici, e al personale educativo.

I versamenti relativi ai suddetti contributi aboliti, vanno effettuati nel caso in cui i presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente all'1/1/98.

Il D.L.vo 446/97 ha previsto, inoltre, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché una addizionale regionale all'lRPEF la cui aliquota, per gli anni 1998 e 1999, è stata fissata nella misura dello 0,50%.

Per quanto riguarda l'IRAP, va precisato che, nel confronti dei soggetti di cui all'art. 88 - comma 1 - del TUIR approvato con D.P.R. 917/86 (ivi comprese le istituzioni scolastiche) si applicano, sull'ammontare della retribuzione principale e accessoria corrisposta a ciascun dipendente, le aliquote del 9,60% fino a 40 milioni, e del 3,80% fra 40 e 150 milioni, da calcolare sulla stessa base imponibile della contribuzione previdenziale.

Al fine di evitare la doppia imposizione sulla stessa base imponibile, (contr. S.S.N. 97 e addizionale IRPEF 98), gli emolumenti i cui presupposti di imposizione si sono verificati

anteriormente all'1/1/98 devono essere assoggettati, fatte salve successive disposizioni interministeriali, alle ritenute previste all'atto dei loro effettivo pagamento.

Va inoltre fatto rilevare che l'addizionale IRPEF va trattenuta dalle istituzioni scolastiche (sostituti di imposta) all'atto dell'effettuazione del conguaglio fiscale, e deve essere versata alla Regione dove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre. In sede di liquidazione, quindi, degli assegni, compensi ed indennità corrisposti in corso d'anno, vanno applicate le aliquote base dell'IRPEF.

Le modalità dl versamento dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF nei conti correnti intestati alle Regioni e Provincie autonome, saranno oggetto di apposito decreto interministeriale (Ministeri del Tesoro e delle Finanze) in via di emanazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sugli articoli 46/50 del decreto in commento che disciplinano la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sui reddito delle persone fisiche e che l'art. 66 del medesimo decreto prevede che, per quanto riguarda l'eventuale corresponsione fino al 31/12/1999 di emolumenti arretrati, - di cui all'art. 16 - comma 1 lett. b) del D.P.R. 917/86 soggetti a tassazione separata, la relativa ritenuta IRPEF si calcola con le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31/12/97 .

Si ritiene comunque utile segnalare che le indicazioni applicative delle suddette innovazioni contributive e fiscali sono state, pubblicate sui S.O. n. 252 alla G.U. N. 298 dei 23/12/97 (D.L.vo 446/97); sulla G.U. n. 11 del 15/1/98 (C.M. Finanze n. 3 del 9/1/98).

2. Ritenute previdenziali sull'indennità di missione

L'art. 12 della legge 153/59, modificato dal comma 15 dell'art. 2 della legge 335/97, prevedeva, tra l'altro, l'inclusione, nella base imponibile ai fini previdenziali, del 50% dell'ammontare delle diarie di trasferta. L'art. 6 del D.L.vo 314/97 ha introdotto, a decorrere dall'1/1/98, una innovazione nella determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. Conseguentemente, da tale data, le diarie di missione sono assoggettate ai contributi previdenziali e alle ritenute erariali solo per la parte eccedente 90.000 giornaliere per le missioni nel territorio nazionale, e 150.000 giornaliere per le missioni all'estero.

3. Variazione aliquote Ritenuta di acconto e I V A

Si rammenta che il comma 11 dell'art. 21 della legge 449/97 (Finanziaria 1998) ha elevato, tra l'altro, la ritenuta di acconto dal 19% al 20%. Viene qui ricordata, in quanto tale ritenuta va applicata sui compensi liquidati a vario titolo al personale estraneo all'Amministrazione.

Analoga variazione è stata operata sull'aliquota IVA, che dall'1.10.1997 è passata dal 19% al 20% per effetto del decreto legge 328 del 30.9.1997, convertito con legge 410 del 29.11.1997. In relazione ad alcuni quesiti pervenuti, si chiarisce che nel caso di mancato pagamento alla data del 31.12.1997 di fatture emesse dopo l'1.10.1997, le istituzioni scolastiche sono tenute, se richiesto, a pagare in aggiunta anche le fatture integrative di sola IVA emesse per la differenza di aliquota.

4. Imposta per i lavoratori stagionali (supplenti brevi e saltuari)

Il decreto legislativo 314/97 (in G.U. n. 219 del 19/9/97), tra le tante novità che ha introdotto in materia di calcolo dell'IRPEF ha anche previsto dall'1.1.1998, la cessazione del particolare regime dl determinazione dell'imposta per i lavoratori stagionali. Ciò comporta che l'istituzione scolastica (sostituto di imposta) in presenza di rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve operare la ritenuta IRPEF a titolo di acconto sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga, rinviando a fine anno, o se antecedente, alla fine del rapporto di lavoro la tassazione a conguaglio.

Gli opportuni chiarimenti alle disposizioni contenute nel citato Decreto 314/97 sono rinvenibili nella C.M.- Finanze n. 326 del 23/12/97, in S.O. n. 255 alla G.U. n.302 del 30/12/97.

5. Informatizzazione delle scritture contabili dei consegnatari

Con riferimento a varie istanze pervenute da parte delle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica volte ad ottenere la concessione di contributi per l'acquisto di specifico hardware per l'informatizzazione delle scritture dei consegnatari di cui alla C.M. Tesoro n. 2 del 26/6/97, si fa presente che le stesse non possono trovare accoglimento per la limitata disponibilità di fondi sugli stanziamenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche. E' appena il caso di segnalare che, per effetto dell'estensione dell'autonomia scolastica prevista dalla legge 59/97, anche le Istituzioni non dotate acquisiranno la personalità giuridica e, di conseguenza, i beni di proprietà dello Stato attualmente in dotazione alle stesse saranno assunti in proprietà dall'Ente scuola, con procedure dl inventariazione diverse da quelle adottate dal P.G.S. e confluite nel software in parola.

6. Acquisti di attrezzature informatiche

Si fa riferimento ad alcune richieste pervenute in ordine all'applicazione dell'art. 6 della legge 449/97 (collegato alla finanziaria 1998) che prevede particolari agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche (contributo statale di L 200.000 se il venditore pratica uno sconto di pari importo).

Al riguardo si fa presente che il relativo decreto per l'applicazione di detta norma è in corso di emanazione da parte del Ministero delle Finanze.

7. Finanziamenti diretti alle istituzioni scolastiche

In relazione a vari quesiti pervenuti in ordine alla vigenza della C.M. n. 36 del 27 gennaio 1995 nella parte in cui si dispone che tutti i finanziamenti di qualsiasi provenienza destinati alle istituzioni scolastiche affluiscono sui conti correnti postali ad esse intestati si chiarisce che non sussisto più l'obbligo dl seguire detta procedura. Le SS.LL. pertanto possono attivare, per l'effettuazione delle assegnazioni in parola, la procedura ritenuta più efficace per far giungere tempestivamente i finanziamenti alle istituzioni scolastiche.

La presente circolare è stata predisposta dal gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione generale classica, scientifica e magistrale, d'intesa con il Ministero del Tesoro R.G.S. - I.G.F. e, per la parte di competenza, con il Ministero delle Finanze.

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